HOME

/

FISCO

/

IMU 2024

/

DEDUCIBILITÀ IMU 2023 NEL MODELLO REDDITI SC 2024

Deducibilità IMU 2023 nel modello redditi SC 2024

Deducibilità IMU immobili strumentali 2024: nelle istruzioni al Modello Redditi PF per il rigo RF55 scompare il codice"38", vediamo quale codice utilizzare

Ascolta la versione audio dell'articolo

La disciplina dell’Imposta Municipale Propria è contenuta nel D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23. 

L’art.8 istituisce l’imposta e prevede che l’IMU sostituirà “per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.”

L’art.14, c.1. del D.Lgs. 23/2011 prevedeva in origine la totale indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.

L’articolo fu, tuttavia modificato quasi subito (art.1, c.715, L. 27.12.2013, n.147) con l’introduzione di una parziale deducibilità dell’imposta versata:

  • 30% per il periodo di imposta 2013;
  • 20% per i periodi di imposta dal 2014 al 2018.

La soglia della deducibilità fu successivamente aumentata:

  • al 40% per il periodo di imposta 2019 (art.1, c.12, L. 30.12.2018, n.145, soglia poi innalzata al 50% per il medesimo periodo di imposta dall'art.3 del D.L. 30.04.2019, n.34);
  • al 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021 per effetto dell'art.3 del D.L. 30.04.2019, n.34.

Infine, la L. 28.06.2019, n.58 ha modificato l'art.3 del D.L. 30.04.2019, n.34 (e di conseguenza l’art.14, c.1 del D.Lgs. 23/2011) rendendo l’imposta deducibile al 100% dal periodo di imposta 2022.

Tali disposizioni si applicano anche all’IMI (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS (imposta immobiliare semplice) della provincia autonoma di Trento.

Tabella di riepilogo con le percentuali di deducibilità IMU per i beni strumentali

Deducibilità IMU

Percentuale spettante

Periodo di imposta 2013

30%

Periodi di imposta da 2014 al 2018

20%

Periodo di imposta 2019

50%

Periodi di imposta 2020 e 2021

60%

Periodi di imposta dal 2022

100%


1) Deducibilità IMU 2023 nel Modello Redditi SC 2024

Con riferimento all’indicazione in dichiarazione dei redditi dell’imposta versata, si segnala che nel Modello Redditi SC 2023 (periodo di imposta 2022), le istruzioni prevedevano l’indicazione del tributo:

Tra le variazioni in aumento nel rigo RF16:

“Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico.”

...

“Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, l’imposta municipale propria, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).”

Tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF55:

“Codice 38, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:

  • imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge di Bilancio 2020);
  • imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
  • Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34);

Con riferimento al Modello Redditi 2024 (periodo di imposta 2023), si segnala che nonostante l’IMU sia pienamente deducibile, le istruzioni al Modello Redditi 2024 continuano a prevedere l’indicazione del tributo tra le variazioni in aumento nel rigo RF16:

“Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico".

Tuttavia, nelle istruzioni per la compilazione del rigo RF55, scompare il codice 38, facendo quindi ritenere che l’indicazione della necessaria variazione in diminuzione debba essere indicata sempre nel rigo RF55, ma con il più generico codice 99.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IMU 2024 · 13/12/2024 Saldo IMU 2024: c'è tempo fino al 16 dicembre

Saldo IMU 2024 da versare entro il 16 dicembre: come si calcola e le novità per il 2025

Saldo IMU 2024: c'è tempo fino al 16 dicembre

Saldo IMU 2024 da versare entro il 16 dicembre: come si calcola e le novità per il 2025

Prospetto aliquote IMU: obbligo dal 2025

Il MEF chiarisce come si esplicita il nuovo obbligo per i Comuni a partire dal 2025 per il Prospetto delle aliquote IMU

Esenzione IMU 2024 terreni agricoli montani: elenco dei comuni

I terreni situati nei comuni montani sono esenti dal pagamento dell'IMU: elenco dei comuni aggiornato al 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.