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CONSORZI TUTELA DOP IGP: DOMANDE DI AIUTI 2024

Consorzi tutela Dop Igp: domande di aiuti 2024

Decreto MASAF con le regole per inviare la domanda entro il 15 maggio per aiuti alla Filiera dei prodotti DOP e IGP

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È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che mette a disposizione dei consorzi di tutela 25 milioni di euro per sostenere azioni di

  • commercializzazione,
  • informazione e divulgazione, 
  • sviluppo dei prodotti DOP e IGP nonché di rafforzamento della rappresentatività dei consorzi di tutela. 

Si tratta di un'ulteriore iniziativa finalizzata a valorizzare le potenzialità delle Indicazioni geografiche, riconosciute globalmente come simbolo di eccellenza.
I beneficiari dell'intervento sono i 176 Consorzi di tutela delle Dop Igp del settore agroalimentare, anche organizzati in associazioni temporanee.

Tra le attività finanziabili rientrano:

  • campagne di informazione, 
  • azioni in materia di relazioni pubbliche, 
  • promozione e pubblicità, 
  • partecipazione a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, Direzione generale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:

1) Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: i beneficiari

Il decreto definisce, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale:

  • i requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, 
  • l’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, 
  • le specificazioni sulle attività finanziabili ed ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio, 
  • nonché le modalità di costituzione e la composizione di un’apposita commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti indicati nell’articolo 3 del decreto ministeriale.

I soggetti beneficiari devono possedere capacità economica finanziaria, capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, da comprovare mediante: 

  • a) indicazione dei dati relativi al totale di bilancio e al fatturato con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e 2023, oppure al solo esercizio finanziario 2023 nel caso di Consorzi di tutela che sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 53, comma 15, della legge sui Consorzi di tutela nel corso dell’anno 2023. Se, nel biennio 2022-2023, il valore medio del totale di bilancio e il valore medio del fatturato sono entrambi inferiori all’importo della quota di spesa non coperta da contributo, così come indicata nella domanda di contributo, il soggetto beneficiario deve allegare, altresì, un’idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario operante in uno degli Stati membri dell’Unione europea, mediante utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero; 
  • b) rappresentazione della struttura organizzativa (organigramma) del soggetto beneficiario, che, oltre agli organi statutari, deve prevedere almeno la presenza di una figura professionale dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dalla presente misura, il cui curriculum vitae deve essere allegato alla domanda di contributo; 
  • c) indicazione delle attività, analoghe a quelle previste dalla presente misura, svolte in collaborazione e/o con il contributo di pubbliche amministrazioni. 

I soggetti beneficiari devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

  • a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
  • c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
  • d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • e) essere in regola con gli adempimenti fiscali; 
  • f) non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione; 
  • g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione. 

Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui alla presente misura i soggetti:

  • a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; 
  • b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonché coloro che convivono con tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  • c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 

I soggetti beneficiari, all’atto della presentazione della domanda di contributo, attestano il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 3 del presente decreto e dal comma 4 del presente articolo, mediante un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Con le medesime modalità e forme previste dal precedente comma 5 i soggetti beneficiari attestano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale.

2) Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: gl esclusi

Non possono presentare domanda di contributo: 

  • a) le grandi imprese, come definite dall’articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
  • b) le imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
  • c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014. Articolo 4 (Requisiti dei soggetti beneficiari) 1.  

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3) Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: spese ammissibili

Le spese ammissibili agli aiuti alla filiera sono riportate nell’Allegato 2 al decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014. 

I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario. 

L’importo massimo e l’importo minimo del contributo concedibile sono previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, 

L’intensità massima di contributo, salvo le ulteriori limitazioni previste nell’ Allegato 2 al presente decreto, è pari: 

  • a) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla d) del decreto ministeriale: 
    • al 50% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi degli articoli 19 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014; al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472; 
  • b) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale:
    • al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014; - 5. al 90% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472. 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale è consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa

La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

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