L’avvento della digitalizzazione, come noto, ha favorito lo sviluppo di attività connotate da una rilevante dematerializzazione e la conseguente diffusione di imprese fornitrici di servizi di digital marketing, remarketing, programmi di affiliazione, ecc., soprattutto a favore di committenti non stabiliti nel territorio dello Stato, costituendo, quindi, operazioni non soggette a Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, per l’assenza del cd. “presupposto territoriale”.
Tali imprese, proprio in ragione delle descritte circostanze, registrano una perenne situazione di credito Iva (in termini di soggetti “fisiologicamente a credito”) visto l’acquisto in ambito nazionale di servizi con Iva che, considerata la prevalente esecuzione di operazioni attive non soggette a imposta, può soltanto essere utilizzata in compensazione verticale o orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, fino a concorrenza delle imposte eventualmente dovute, nonché essere oggetto di rimborso esclusivamente con cadenza annuale.
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1) Rimborso iva infra-annuale: ripercussioni sulla liquidità aziendale
Infatti, giacché nell’attuale quadro normativo nazionale Iva (art. 38-bis, comma 2 e art. 30, comma 2, lett. d), il rimborso infra-annuale è consentito solo in favore di alcune tipologie di attività (tra cui, lavorazione e trasporto di beni mobili materiali e relative prestazioni di intermediazione nonché servizi accessori alle stesse) quando svolte nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, emerge un’evidente situazione di squilibrio tra le società ammesse a tale regime di favore e quelle che, nonostante si trovino in analoghe condizioni, ne sono escluse e pertanto costrette a rivolgersi periodicamente al sistema bancario sopportandone di conseguenza i relativi oneri, con sicure ripercussioni sulla liquidità aziendale e sulla capacità di fronteggiare l’indebitamento.
2) Rimborso iva infra-annuale: il rimborso va eseguito entro un termine ragionevole
Non è superfluo osservare, sul punto, come secondo la disciplina normativa unionale (art. 183 della Direttiva n. 2006/112/CE), il rimborso dell’eccedenza dell’Iva detraibile, rappresenta uno degli elementi fondamentali a garanzia dell’applicazione del principio della neutralità fiscale dell’imposta stessa.
Del resto, la Corte di giustizia Ue, ha più volte precisato le condizioni in base alle quali il rimborso deve essere eseguito, entro un termine ragionevole, così da non far gravare sul soggetto passivo il peso dell’imposta per un periodo sproporzionato ed evitare possibili rischi finanziari (cfr. cause C-211/16, C-254/16, C-431/12, C-525/11, C-274/10, C-107/10).
In senso conforme, si esprime la legge delega n.111/2023, ove sembra essere affrontata la questione in esame, siccome è stabilito, tra i principi e criteri direttivi della riforma in tema di Iva, l’obbligo del rispetto dei livelli di protezione dei diritti stabiliti dall’ordinamento Ue, tenendo anche conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in materia tributaria (art. 3, comma 1, lett. a).
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