Il disegno di legge A.C. 1532-ter recante Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, presenta, all’art. 4, importanti modifiche al codice di Terzo settore. Il DDl è stato approvato in data 9 marzo dalla Camera e ora l’esame passa al Senato.
In questo focus si vuole dare un anticipo di tali novità normative, che verranno comunque aggiornate qualora il testo di legge verrà emendato.
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1) Riforma del Codice di Terzo settore: ETS iscritti al RNASD
Il DDL in esame (art. 4, lett. a) detta i limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano anche iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive; si stabilisce infatti che tali proventi non rientrano nel computo delle attività diverse a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
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2) Riforma del Codice di Terzo settore: acquisto della personalità giuridica
Con una modifica all’art. 11, comma 3 del Codice di Terzo settore, si dispone invece che anche per le associazioni e fondazioni costituite in forma di impresa
- oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto
- l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica.
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3) Riforma del Codice di Terzo settore: il sistema dei controlli
Viene poi disposto che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile sono esercitati nei confronti delle fondazioni costituite in forma di impresa direttamente dagli uffici del Registro delle imprese.
Vengono poi disposte alcune modifiche agli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, in tema, rispettivamente, di nomina necessaria dell’organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non riconosciute, nonchè di nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale sia nelle associazioni riconosciute e non, sia nelle fondazioni ETS.
Nello specifico, l’art. 30 comma 2 del CTS risulterebbe così modificato nei parametri:
"Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro (attualmente 110.000);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro (attualmente 220.000);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità (attualmente 5)”.
Di contro, l’art. 31, comma 1 sarebbe così modificato:
“Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro (attualmente 1.100.000);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro (attualmente 2.200.000);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (attualmente 12)”.
Infine, con la sostituzione del comma 4 dell’articolo 24 CTS si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo e nello statuto, l’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza. In concreto, la finalità della norma è quella di favorire la massima partecipazione degli associati alle assemblee, ribaltando la formulazione attuale
4) Riforma del Codice di Terzo settore: associazioni militari nel Codice di terzo settore
Si prevede poi la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgono una o più attività di interesse generale elencate all'articolo 5 del Codice del terzo settore.
Inoltre, la disposizione prevede il rispetto della composizione della base associativa e del perseguimento delle finalità di tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, di cui all'articolo 937 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
5) Riforma del Codice di Terzo settore: scioglimento delle ONLUS
Infine, con una modifica approvata in sede referente, si aggiungono alcuni periodi al citato comma 8, diretti ad estendere le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente, prevedendo che tale previsione si applichi anche:
- in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati della medesima qualifica;
- alle ONLUS che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2 – vale a dire di soggetti che non sono enti del terzo settore -, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore, ma a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività.
Viene comunque previsto che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS devono devolvere il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe.
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