Le nuove norme sulla compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo per oltre 100.000 euro, fanno molto discutere.
Tuttavia, una più attenta lettura delle stesse, insieme a quella di analoghe previsioni contenute nell’art. 31 del D.l. n. 78/2010 (nonché delle disposizioni regolamentari e della relativa prassi), fornisce un quadro meno preoccupante rispetto a quello sollevato in alcuni articoli e, soprattutto, chiarisce come tale blocco non operi in presenza di un piano di rateizzazione regolarmente in corso di assolvimento.
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1) Compensazione dei crediti: disposizioni in vigore dal primo luglio 2024
Non sono passate inosservate le disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2024 (commi 94-98 della legge n. 213/2023), finalizzate a combattere, come afferma la relativa relazione illustrativa, le frodi perpetrate a danno dello Stato mediante l’indebito utilizzo della compensazione dei crediti ex art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.
Oltre all’obbligo di utilizzo dei canali telematici anche per la compensazione dei crediti Inps/Inail (cfr. art. 94, comma 1, lett. a), ha assunto notevole rilievo la disposizione in vigore dal 1° luglio p.v. di cui al comma 94, lett. b), che ha inserito il comma 49-quinquies all’art. 37 del D.l. n. 223/2006, secondo cui “In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate…”.
La novella legislativa ha sollevato notevole clamore, suscitando ovviamente preoccupanti riflessioni sulla possibile introduzione dal prossimo luglio di un “blocco totale” delle compensazioni (cfr. Assonime, circ. n. 1/2024; Euroconference News del 7.02.2024).
Invero, avuto riguardo al dato letterale della norma, la stessa risulta operante in presenza di ruoli per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione per importi superiori a 100 mila euro, al ricorrere delle seguenti condizioni: i) i termini di pagamento siano scaduti; ii) siano ancora dovuti pagamenti oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il divieto cessa con la completa rimozione delle violazioni contestate.
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2) Compensazione dei crediti: cosa succede con debiti a ruolo scaduti oltre 100.000 euro
L’ambito operativo della nuova norma, com’è evidente, si incrocia con l’art. 31, co. 1, D.l. n. 78/2010, dalla cui correlazione emerge un dispositivo di tutela della riscossione per il quale:
- con debiti a ruolo scaduti da 1.500 a 100.000 euro, è possibile compensare (solo) crediti per imposte erariali, d’importo superiore ai debiti a ruolo, esclusivamente dopo aver estinto la posizione debitoria iscritta a ruolo (anche parzialmente, riportandola sotto la soglia dei 1.500 euro, come chiarito con circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E/2011);
- con debiti a ruolo scaduti oltre 100.000 euro, non è possibile compensare alcuno dei crediti ammessi ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (dunque, non solo quelli erariali). Inoltre, non è possibile eseguire pagamenti parziali ex D.M. 10.02.2011 (provvedimento con il quale sono state previste le modalità di rimozione del blocco del D.l. n. 78/2010), vista la previsione per la quale la preclusione cessa solo con la “completa rimozione delle violazioni contestate”, vale a dire con l’effettuazione dei “pagamenti ancora dovuti”, salvo l’esistenza di provvedimenti di sospensione.
Assume importanza, poi, proprio in rapporto al pagamento dei debiti a ruolo, la relazione tra la nuova norma e l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina le ipotesi di dilazione dei pagamenti.
Sul punto specifico, già la citata circolare n. 13/E ha chiarito, seppure con riguardo al precedente divieto contenuto nel D.l. n. 78/2010, che vanno computate nella soglia di rilevanza ai fini dell’inibizione alla compensazione, solo gli importi delle rate scadute (da intendersi quelle per i quali sono decorsi i termini di pagamento) e non pagate.
Non vi è ragione perché tale interpretazione non possa essere estesa anche alle ipotesi ora in esame nella misura in cui, sulla scorta di una ricostruzione sistematica del quadro normativo delineato e alla luce delle attuali previsioni contenute nel predetto art. 19, il nuovo blocco delle compensazioni deve ritenersi operante solamente quando risultino scaduti i termini di pagamento di una o più rate per un totale di oltre 100.000 euro.
Del resto, tale interpretazione appare l’unica coerente con il sistema della riscossione, che garantisce ai soggetti con rateazioni in corso presso l’agente della riscossione, un regime di piena tutela della propria situazione patrimoniale; a tale proposito, non è superfluo considerare come in pendenza del piano di rateizzazione, il debitore non sia considerato moroso, con il conseguente divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei suoi confronti.
Pertanto, la nuova penalizzazione introdotta con la Legge di bilancio 2024, non può applicarsi in presenza di rateizzazioni in corso di regolare svolgimento.