Nella lotta alle emissioni di carbonio, l'Unione Europea istituisce il Reg. 956/2023 del 10/05/2023 con cui affronta il problema delle emissioni di gas ad effetto serra incorporate nelle merci che entrano nell'unione doganale.
Il meccanismo creato dal Reg. 956/2023 va sotto il nome di CBAM, acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ti consigliamo:
1) Che cos'è il CBAM - carbon border adjustment mechanism
Il CBAM è essenzialmente una tassa sul carbonio imposta ai beni importati da paesi al di fuori dell' UE possedenti regolamentazioni climatiche meno rigorose. Esso garantisce che i beni importati tengano conto delle emissioni di CO2 incorporate.
Con il perfezionamento attivo si ottiene l’incremento dell’attività di trasformazione all’interno dell’Unione e, dal lato fiscale, la sospensione del pagamento del dazio e dell’IVA, senza l’applicazione di misure di politica commerciale.
Al termine del processo di trasformazione, il prodotto potrà essere destinato sia alle riesportazione, sia all'immissione nell’Unione Europea per il suo consumo.
In caso di immissione del prodotto nel mercato comune, lo stesso sarà soggetto a tassazione propria, (dazio e IVA previsto per il codice NC del prodotto ottenuto) in applicazione dell’art. 85 del Reg. UE 952/2013.
Il Reg.UE 956/2023 prevede una introduzione graduale di tale regime comprendendo un periodo transitorio previsto dal 01/10/2023 al 31/12/2025; pertanto, entrerà in piena attuazione a partire dal 2026.
Ti consigliamo:
Ti potrebbero interessare:
- Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi
- Fatturazione elettronica 2024 operazioni con l'estero
- Importazioni ed esportazioni 2025 (eBook)
- IVA Estero 2024 - libro di carta
- Acquisti e vendite con l'estero - Consulenza diretta
- Fatturazione elettronica forfetari (eBook 2022)
- Autofatture (eBook)
- Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie (eBook)
2) CBAM e dogana: le figure chiave
Dal punto di vista doganale le attività saranno arricchite di ulteriore documentazione prodotta con la riformulazione delle figure che necessariamente dovranno intervenire.
L'importatore è la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata.
Il rappresentante doganale è colui che opera per interposta persona, siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.
Il dichiarante doganale è definito all'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013: la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica.
Ti consigliamo:
Ti potrebbero interessare:
- Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi
- Fatturazione elettronica 2024 operazioni con l'estero
- Importazioni ed esportazioni 2025 (eBook)
- IVA Estero 2024 - libro di carta
- Acquisti e vendite con l'estero - Consulenza diretta
- Fatturazione elettronica forfetari (eBook 2022)
- Autofatture (eBook)
- Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie (eBook)
3) Il dichiarante CBAM autorizzato
Il Reg. 956/2023 prevede che per l'anno 2027 (anno di riferimento 2026), entro il 31 maggio di ogni anno, i dichiaranti CBAM debbano presentare la dichiarazione per poter importare le merci nel territorio della UE.
Per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato occorre presentare una domanda all'autorità competente dello stato membro, contenente una serie di informazioni, quali:
a) nome, indirizzo e recapito;
b) numero EORI (ECONOMIC OPERATORS REGISTRATION AND IDENTIFICATION) per le aziende italiane corrisponde al numero della P.Iva preceduta dal prefisso IT;
c) principale attività economica esercitata nell'Unione;
d) certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
e) autocertificazione da parte del richiedente attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
g) stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddivisi per tipo di merci, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l'anno civile successivo;
h) se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.
Tale domanda può essere ritirata sempre e il dichiarante si impegna a comunicare qualsiasi variazione intevenuta sui dati presentati.
Ti consigliamo:
4) La dichiarazione CBAM
La dichiarazione CBAM deve contenere specificamente informazioni, come:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell'articolo 7 e verificate conformemente all'articolo 8;
c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese di origine a norma dell'articolo 9 e dell'adeguamento necessario per riflettere l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell'articolo 31;
d) copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato VI.
Nell'allegato IV del Reg.956/2023 è indicato la metodologia di calcolo delle emissioni indirette, mentre nell'allegato II vi è l'elenco delle merci per le quali devono essere prese in considerazione solo le emissioni dirette.
Le prime stime sull'introduzione del CBAM indicano un calo di circa il 30% delle esportazioni di paesi come la Cina verso la UE, soprattutto per prodotti come acciaio e alluminio.
Diversi sono i Paesi che, per vari motivi, non vogliono fornire questa mole di informazioni anche in riferimento alla complessità dei calcoli, preferendo l'esportazione verso Paesi diversi.
Ti consigliamo: