Viene pubblicato in GU n 55 del 6 marzo il Decreto Ministeriale del 13 novembre 2023 con criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per il sostegno alla filiera frutticola della pera e del kiwi, per l'anno 2023.
Viene anche pubblicato un decreto del 13 dicembre correttivo al precedente decreto relativamente alle entità degli aiuti che di seguito verranno indicati come modificati dal ministero e quindi definitivi.
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1) Imprese agricole pera e kiwi: aiuti 2023 via alle domande
Con il Decreto in oggetto al fine di sostenere le filiere frutticole della pera e del kiwi e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, sono destinate, alle aziende agricole di cui all'art. 3, le seguenti risorse:
- è concesso un aiuto individuale così definito:
- a) pere: fino a euro 2.000,00 per ettaro;
- b) kiwi: fino a euro 1.500,00 per ettaro.
Le risorse complessive destinate all'aiuto ammontano:
- a 18 milioni di euro per la filiera frutticola della pera,
- a 5 milioni di euro per la filiera frutticola del kiwi,
a valere sul capitolo 7098 Pg 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2021.
2) Aiuti imprese agricole pera e kiwi: come fare domanda
Per avere gli aiuti di cui si tratta il soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
AGEA puo' attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.
AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.
La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui al comma 1 del presente articolo.
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