Viene pubblicata in GU n. 72/2024 la Legge n. 36 del 15 marzo recante Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
L'atto si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi e contiene diverse misure volte ad incentivare la permanenza dei giovani nel settore agricolo, vediamole.
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1) Chi è il giovane imprenditore agricolo
Con l'articolo 2 della legge si definiscono:
- “impresa giovanile agricola”
- “giovane imprenditore agricolo”
indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.
In particolare, ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà dai medesimi soggetti.
2) Fondo primo insediamento giovani agricoltori
Con l'articolo 3, comma 1, si istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo sono:
- a) acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola;
- b) acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre
- innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- c) ampliamenti dell’unità minima produttiva;
- d) acquisto di complessi aziendali già operativi.
Viene anche previsto che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, siano stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.
Il fondo ha una copertura finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
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3) Imposta sostitutiva giovani agricoltori
Inoltre, con l'art 4 si prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura.
In particolare, si consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.
Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che disciplina il reddito agrario.
L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Si precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che:
- i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
- l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli (soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per cui vedi supra), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
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