Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024), il concordato preventivo biennale entra ufficialmente a far parte del nostro sistema fiscale.
L’impatto di tale nuovo Istituto è di non poco conto considerando sia i riflessi che lo stesso avrà dal punto di vista delle varie scelte che il Contribuente potrà operare in relazione alla “proposta” avanzata dal Fisco, sia per quanto concerne la valutazione e gestione di tali scelte da parte dello Studio professionale al quale il contribuente si è rivolto.
Partiamo, innanzitutto, da una breve premessa, cioè in che cosa consiste il concordato e il suo perimetro applicativo, ridotto rispetto alle bozze che circolavano prima della sua definitiva approvazione.
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1) Concordato preventivo biennale e i passi da fare: il contribuente e il fisco
Il concordato preventivo biennale consiste in una sorta di accordo con l’amministrazione finanziaria attraverso il quale il Contribuente definisce a priori la propria posizione debitoria con il Fisco (restando escluso il comparto Iva) in riferimento al reddito dallo stesso prodotto in ragione della specifica attività esercitata.
Tale accordo prende forma seguendo diversi step ben distinti.
Il primo consiste in un confronto con l’Agenzia delle Entrate basato sui dati che la stessa ha a disposizione e che trae il proprio punto di forza da tutte quelle informazioni che il “grande fratello” fiscale riesce ad acquisire grazie all’interoperatività delle varie banche dati ad oggi presenti.
Esaurita questa prima interlocuzione, l’Agenzia proporrà al contribuente un’ipotesi di reddito per i due anni successivi con conseguente determinazione preventiva della tassazione a cui lo stesso sarà soggetto.
A questo punto il contribuente ha due alternative:
- accettare la proposta di concordato e procedere pertanto a versare sia le imposte sia i contributi considerando la base imponibile indicata nella proposta di concordato avvantaggiandosi del fatto che , tali versamenti, si cristallizzeranno indipendentemente da quello che sarà il reddito effettivamente conseguito (sia che si tratti di maggior o minore reddito)
- rifiutare tale proposta e procedere, come di consuetudine, a calcolare la propria posizione autonomamente.
2) Concordato preventivo biennale: a chi è rivolto e le cause di decadenza
Occorre precisare che, come indicato in premessa, il concordato non vale per qualsiasi contribuente.
L’art. 10 del decreto prevede espressamente che possono accedere al concordato “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità”.
Una prima valutazione interna da parte dei professionisti, sarà quindi quella di verificare quali siano, nel concreto, i clienti interessati alla proposta di concordato considerando gli ISA (e il loro risultato) ed eventuali cause di esclusione (sono ad esempio esclusi coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023.)
Non solo ma le clausole di esclusione sono anche di naturale sostanziale, cause che dovranno essere quindi attentamente valutate dai vari Consulenti.
L’articolo 22 del decreto sopra richiamato, infatti, elenca cause di decadenza in relazione alle quali il concordato preventivo cessa di produrre effetto, immediatamente e per entrambi i periodi d’imposta :
- presenza di un accertamento, nei periodi d’imposta di applicazione del concordato o in quello immediatamente precedente al biennio, afferente la verifica di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi che il Contribuente ha dichiarato (se, invece, la differenza rilevata risulti inferiore al 30 per cento l’accertamento non determinerà effetti ai fini del concordato preventivo, pur esplicando in ogni caso tutte le conseguenze previste dalla normativa tributaria);
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
- omesso versamento anche di una sola delle rate previste dal concordato (viene pertanto mutuato il principio già previsto in tema di decadenza delle rateazioni di cui alle varie tipologie di saldo e stralcio introdotte in precedenza)
- esistenza di debiti fiscali e previdenziali d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro;
- condanna (non definitiva) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, all’articolo 2621 del codice civile e agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale;
- contestazione, in numero pari o superiore a 3 di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto.
Tale pletora di cause di esclusione, comporterà un notevole dispendio di energie e di tempo, in particolare per quanto concerne il monitoraggio continuo soprattutto di quei contribuenti che, da un punto di vista debitorio, si trovano spesso a camminare su un “filo di lana” e che costituiranno casi limite circa la valutazione di convenienza dell’adesione al concordato, considerando anche le conseguenze legate ad una inefficacia dello stesso qualora si verifichino, in corso d’opera, una delle cause di esclusione sopra indicate.
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3) Concordato preventivo biennale: come impatterà sulla gestione delle scadenze fiscali
Detto ciò, calendario fiscale alla mano, vediamo come impatterà il concordato sulla gestione delle (tante) scadenze fiscali già presenti:
- i dati richiesti al contribuente per dare il via al primo step indicato in precedenza, dovranno essere comunicati all’Agenzia attraverso una piattaforma informatica ad hoc che “dovrebbe” entrare in funzione entro il 15 giugno 2024;
- formulazione della proposta da parte dell’Amministrazione finanziaria (non sono ad oggi previsti termini specifici);
- 15 ottobre 2024, termine ultimo entro cui il contribuente potrà accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che per il 2024, tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli REDDITI 2024 (periodo d’imposta 2023), fatto salvo il caso delle società di capitali aventi esercizio non coincidente con l’anno solare per le quali, invece, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Viene altresì modificato il calendario dei versamenti Redditi e l’IRAP.
L’articolo 37 del decreto in premessa citato prevede ora il differimento del termine dei versamenti
- del saldo e
- del primo acconto
per il primo anno di applicazione del concordato entro il 31 luglio 2024, in assenza di maggiorazioni.
Tale possibilità , come già avvenuto in passato, riguarderà :
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze,
- i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111
- i forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n.190 del 2014,
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Al di fuori di tali ipotesi, viene riconfermato il calendario fiscale già comunicato.
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