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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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PROCESSO TRIBUTARIO CON SENTENZE SPRINT

Processo tributario con sentenze sprint

Deliberazioni collegio giudicante, modalità di pubblicazione e comunicazione della sentenza e le formalità dei provvedimenti giudiziari. Regole in vigore dal 2024

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La riforma del processo tributario accelera i tempi delle cause volendo avere sentenze standardizzate. Lo si evince non solo dalla lettura del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ma anche per effetto dell‘art. 1, comma 2, del d.m. 7.8.2023, n. 110, di attuazione dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

1) Processo tributario: le deliberazioni del collegio giudicante

Il collegio giudicante, subito dopo la pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto della camera di consiglio.

Dal 4.1.2024, il collegio dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre 30 giorni.

L’omessa lettura immediata del dispositivo non ha alcun rilievo processuale. Lo stesso dicasi se entro 7 giorni dall’udienza il collegio non lo comunica pur se l’art. 35 indica che tale termine è perentorio. L’unica rilevanza è di natura disciplinare per cui il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria può valutare se i  ritardi possono essere attratti nell’ambito dell’art. 15 del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.

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2) Processo tributario: la pubblicazione e la comunicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della corte di giustizia entro 30 giorni dalla data della deliberazione, formalità che è certificata dal segretario che vi appone la propria firma e la data.

Fino al 1.9.2024 il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dall’avvenuto deposito della stessa.

Dal 2.9.2024, il segretario appone la propria firma digitale e la data dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.

Invece, il termine di impugnazione della decisione è di 60 giorni dalla data in cui la sentenza è stata notificata (c.d. “termine breve”).

 Ai fini del computo del c.d. “termine lungo” gli effetti processuali decorrono dal giorno dell’avvenuto deposito: il termine è di sei mesi dalla data di pubblicazione   per l’’impugnazione della sentenza che non è stata notificata, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (art. 38, comma 3).

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3) Processo tributario: formalità e criteri di redazione dei provvedimenti del giudice

I provvedimenti giudiziari del giudice tributario devono essere sottoscritti con firma digitale per cui l’omissione ne determina la nullità. Inoltre, devono essere redatti in modo chiaro e sintetico (art. 17.ter).

L’art. 7 del d.m. 7.8.2023, n. 110, indica i criteri di redazione dei provvedimenti del giudice per cui:

a) i provvedimenti vanno redatti in modo chiaro e sintetico indicando:

  • le parti comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
  • le parole chiave, nel numero massimo di 20, che indicano l’oggetto del giudizio;
  • gli estremi del provvedimento impugnato;
  • l’esposizione distinta e specifica dei fatti  dei motivi in diritto; per l’impugnazione della sentenza vanno individuati i capi della decisione impugnati e l’esposizione dei motivi;
  • con riguardo ai motivi di diritto, l’esposizione delle questioni pregiudiziali preliminari e di quelli di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
  • le conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione;

b) gli atti vanno redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

  • utilizzando caratteri di 12 punti;
  • con interlinea di 1,5;
  • con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Inoltre, va tenuto presente che le dimensioni degli atti sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

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Fonte immagine: Foto di Arek Socha da Pixabay
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