HOME

/

LAVORO

/

SUSSIDI: SOCIAL CARD, REDDITO DI CITTADINANZA, ADI

/

BONUS PSICOLOGICO: 30 GIORNI PER REGOLARIZZARE L'ISEE, POI LE GRADUATORIE

Bonus psicologico: 30 giorni per regolarizzare l'ISEE, poi le graduatorie

Bonus psicologico: messaggio INPS con istruzioni per regolarizzare l'ISEE

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'INPS ha pubblicato il messaggio n 2133 del 5 giugno sul bonus psicologico.



In particolare, facendo seguito alla circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 e al messaggio n. 1152 del 18 marzo 2024, con i quali l’Istituto ha indicato quale termine ultimo per la presentazione delle domande per il bonus, la data del 31 maggio 2024, l'INPS informa del fatto che, all’esito del decorso di tale ultimo termine, sono pervenute 400.505 domande.

Al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, i richiedenti in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno trenta giorni di tempo per regolarizzare l’ISEE, attraverso le tre modalità alternative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e di seguito indicate:

  • presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

 A seguire, si provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Con successivo messaggio, l’Istituto pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e contestualmente comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia. 

Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie.

A decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.

Infine, si rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento all’INPS dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.

In un messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite agli operatori di Sede le indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente omissioni e/o difformità.

Per approfondire ti possono  interessare:

1) Bonus psicologico: gli importi in base all'ISEE

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
 Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

  • a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

2) Bonus psicologico: i beneficiari

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

  • residenza in Italia; 
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

3) Bonus psicologico: domande entro il 31 maggio

La domanda per accedere al bonus psicologico 2023 poteva essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
  • Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il messaggio n 1152 del 18 marzo specifica che dalla home page del sito web dell’Istituto il servizio dedicato al bonus psicologico è raggiungibile selezionando:

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; 
  • una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”. 

Attenzione al fatto che per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

4) Bonus psicologico: come viene erogato

Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande ossia il 31 maggio prossimo, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. 

Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUSSIDI: SOCIAL CARD, REDDITO DI CITTADINANZA, ADI · 25/06/2024 Carta dedicata a te 2024: le regole aggiornate

In arrivo a settembre la nuova carta dedicata a te per il 2024 da 500 euro per i nuclei familiari in stato di bisogno : il testo del nuovo decreto attuativo

Carta dedicata a te  2024:  le regole aggiornate

In arrivo a settembre la nuova carta dedicata a te per il 2024 da 500 euro per i nuclei familiari in stato di bisogno : il testo del nuovo decreto attuativo

Reddito di cittadinanza e ADI: per il Comitato occorre innalzare l'ISEE

La Relazione del Comitato scientifico sul reddito di cittadinanza raccomanda di innalzare la soglia Isee e migliorare le politiche attive per contrastare meglio la poverta

Assegno di inclusione e SFL: i controlli previsti

Il ministero precisa il piano di controlli previsti per l' assegno di inclusione ADI e del Supporto Formazione e lavoro

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.