Brutta sorpresa per il settore dell’agricoltura: la legge di bilancio 2024 (l. 30.12.2024, n. 213) non ha prorogato l’agevolazione dell’esonero dal pagamento dell’IRPEF per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP).
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1) Agricoltura: precedenti agevolazioni
La l. 11.12.2016, n. 232, con il comma 44, aveva disposto che per gli anni 2017, 2018 e 2019 non concorrevano a formare la base imponibile ai fini dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.3004, n. 99, se iscritti alla previdenza agricola.
La norma era stata prorogata negli anni successivi e, da ultimo, anche nell’anno 2023 con l’art. 1, comma 80, della l. 29.12.2022, n. 197.
Il beneficio era escluso per i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che avevano esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.006, cioè “per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene attribuito mantiene la sua natura di reddito d’impresa” (circolare 7.4.2017, n. 8/E).
Invece, l’agevolazione poteva essere usufruita dalle società semplici le quali attribuivano ai soci persone fisiche, in base al criterio di trasparenza, i redditi fondiari a condizione che essi fossero in possesso della qualifica di CD o di IAP.
Con l’art. 1, comma 705, della l. 30.12.2018, n. 145, il beneficio è stato esteso anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti al medesimo nucleo familiare che sono iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti. Più in particolare tale norma è più ampia poiché è affermato che questi familiari “beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
La norma interpretativa (art. 78-bis del d.l. 14.8.2020, n. 104) ha dichiarato che:
- il comma 705 citato, si applica ai fini dell’IMU;
- l’art. 9 del d.lgs. 18.5.2001, n. 228, si applica a favore dei soci di società di e persone esercenti attività agricole in possesso della qualifica di CD o di IAP relativamente alle agevolazioni creditizie e tributarie, compresi i tributi locali;
- le norme in materia di IMU considerano CD e IAP “anche i pensionati che, continuando a svolgere l’attività agricola, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”.
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2) Agricoltura: fiscalità per l’anno 2024
Per l’anno 2024 (dichiarazione da presentare nel 2025) i redditi dominicali e agrari che risultano dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70%, nonché il risultato ottenuto va incrementato del 30%.
L’ulteriore rivalutazione non va effettuata per i terreni agricoli o non coltivati che sono posseduti e condotti da CD e da IAP iscritti alla previdenza agricola.
La rivalutazione dell’80% e del 70% non si applica per i terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni.
Nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario è assoggettato alle imposte sui redditi.
Per i terreni affittati sono dovute sia l’IMU sia l’IRPEF.
Sono esenti dall’IMU i terreni che ricadono in aree montane, e o collinari secondo le circolari 14.6.1993, n. 9, e 14.7.2016, n. 4/DF.
L’assoggettamento all’IRPEF dei redditi dominicali e agrari, però, è attenuato dal riconoscimento (in precedenza non ammesso per assenza di base imponibile IRPEF):
a) della deduzione del reddito di:
- canoni, livelli, censi e altri oneri che gravano sugli immobili;
- contributi a consorzi obbligatori per legge o provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- contributi previdenziali e assistenziali;
b) delle detrazioni dell’Irpef per:
- interessi passivi su prestiti e mutui agrari, entro i limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- oneri indicati all’art. 15 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917;
- carichi di famiglia;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
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