L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) con il proprio Avviso n. 726277RU del 5 dicembre 2023, ha informato le associazioni di categoria che dal 13 febbraio 2024 sarà operativa la fase 4.1 di Excise Movement and Control System (EMCS).
In particolare, vengono precisate le seguenti novità:
- la previsione all’interno dei tracciati IE815 e IE801, di due nuovi campi (opzionali) relativi alla dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Si tratta di un adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021. Nei tracciati i riquadri si possono leggere, infatti, le seguenti diciture “…Dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti…” e “…Lingua dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti…”;
- la disponibilità dell’adeguamento dei processi previsti dall’integrazione tra il sistema doganale di esportazione (AES “Automated Export System” il quale traccia e controlla le operazioni di esportazione in ambito comunitario) e il sistema EMCS.
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1) Dogane e avvio sperimentazione EMCS: considerazioni preliminari
I cambiamenti in esame, che interessano il settore delle accise, necessitano preliminarmente delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, per “accisa” bisogna intendere l’imposta indiretta che si applica a prodotti energetici (esempio: la benzina), alcolici, tabacchi ed ha una struttura simile all’imposta di consumo che invece si applica a lubrificanti, gas ed energia elettrica. Il testo di principale riferimento è il decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”. Giova puntualizzare che i prodotti non inclusi nel suddetto decreto ma che possono essere impiegati per carburazione o combustione vengono tassati per “equivalenza”.
Per quanto riguarda, la circolazione dei prodotti sopra menzionati questi richiedono che vengano movimentati con i documenti di accompagnamento:
- documento di accompagnamento accise (e-AD, elettronico) per determinati trasferimenti di prodotti soggetti ad imposta (imposta sospesa);
- documento di accisa semplificato (e-DAS elettronico) per trasferimenti di prodotti assoggettati ad imposta (imposta assolta).
Infine, per completezza, vale la pena aggiungere che l’Excise Movement And Control System è il sistema informatizzato per il monitoraggio:
- della circolazione sia nazionale, sia unionale dei prodotti sottoposti ad accisa (alcool, tabacco e prodotti energetici) in sospensione d’imposta;
- della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato UE e trasferiti in un altro Stato UE per essere ivi consegnati a fini commerciali.
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2) Dogane e avvio sperimentazione EMCS: impatto operativo per gli operatori
In merito all’Avviso in esame, e sotto un profilo operativo, è interessante sottolineare che le dogane segnalano agli operatori dove poter trovare, in autonomia, la documentazione tecnica all’interno del loro sito istituzionale (Servizio Telematico Doganale dell’ambiente di prova) alla voce “Manuali utente → Appendice: tracciati record per Accise” nonché sul sito internet dell’ADM nelle sezioni “Servizi Digitali – Web Services – Ambiente prova -Digitalizzazione delle accise - e-DAS circolazione tra Stati UE ed e-AD (EMCS)” e “Home - Accise - Circolazione prodotti -e-DAS circolazione tra Stati UE ed e-AD (EMCS) – Fase 4.1”.
Bisogna, inoltre, tenere presente che
- le nuove modifiche sono disponibili: dal 7 dicembre 2023 in ambiente di prova; dal 13 febbraio 2024 in ambiente di esercizio;
- interoperabilità tra AES e EMCS può essere testata “…inviando, in ambiente di prova, sia gli e-AD con tipo destinazione = 6 (esportazione) sia le dichiarazioni doganali di esportazione (tramite i nuovi messaggi Bx) da questi referenziati…”. In particolare, l’interoperatività presuppone l’effettuazione delle seguenti operazioni di controllo: “…1) esistenza del relativo Arc; 2) presenza del codice “6” (“esportazione”) nel campo «1.a -Tipo destinazione» dell’e-AD; 3) concordanza del codice indicato nel campo «8.a-Codice ufficio» dell’e-AD con il codice dell’ufficio di esportazione indicato nella dichiarazione di esportazione; 4) coerenza dello “stato” dell’e-AD “ACCETTATO”, sia nel caso di esportazione ordinaria sia nel caso di esportazione ordinaria presso luogo; 5) presenza per ciascun dettaglio di un articolo della dichiarazione; 6) corrispondenza del codice merci e della massa netta tra il dettaglio e l’articolo associato…”;
- è importante sapere che l’utente può contare sull’assistenza dell’ADM a condizione che segua le istruzioni come indicato nell’avviso: “…le istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza on-line → contattaci”.
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