Il Decreto Legislativo n 219/2023 con modifiche allo Statuto del Contribuente, tra le varie novità rende obbligatorio l'invito al contraddittorio.
Il testo dell'art 6 bis introdotto nel nuovo statuto stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di:
- tributi (compresi quelli regionali, provinciali, comunali);
- dazi e diritti doganali,
- sovrimposte,
- addizionali,
- provvedimenti sanzionatori,
devono essere sempre preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
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1) Statuto del Contribuente: il contraddittorio obbligatorio
Il contraddittorio è il momento in cui l'ufficio e il contribuente ascoltano le reciproche richieste, possono interloquire e formulare le proprie osservazioni.
Il contraddittorio rappresenta l’occasione per il contribuente di far valere le proprie ragioni, seppur in sede amministrativa, e permette al Fisco di valutare con attenzione le circostanze e/o gli specifici elementi evidenziati in relazione alla pretesa tributaria.
Il Governo nella relazione al provvedimento di legge ha precisato che tale norma ha l'obbiettivo di adeguare la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell’Unione Europea, rispettando inoltre i canoni interpretativi del giusto processo applicati alla materia tributaria dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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In base alle nuove disposizioni, l'Amministrazione è tenuta a comunicare al contribuente lo schema del provvedimento tributario, e a fissare un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
In ogni caso il provvedimento non è adottato prima della scadenza del termine indicato.
La norma specifica che se la scadenza dei 60 giorni è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, questo ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
Infine si prevede che, l'atto adottato all'esito del contraddittorio, dovrà tener conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
2) Statuto del Contribuente: casi di esclusione del contraddittorio
Il Decreto prevede anche che l'obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio prevede alcune eccezioni, elencate in dettaglio.
Non sussiste il diritto al contraddittorio per:
- gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
- questi atti in base alle nuove disposizioni, dovranno essere individuati con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Inoltre, l'obbligo di invito al contraddittorio non sussiste per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
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