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RIDUZIONE ALLA METÀ DELL’ALIQUOTA IRES ANCHE PER GLI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Riduzione alla metà dell’aliquota IRES anche per gli enti di assistenza e beneficenza

Il Fisco fa chiarezza in merito alla riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficienza

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Con risposta a interpello n. 464 del 2 novembre 2023, le Entrate forniscono chiarimenti in merito al tema della riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficenza.

Il quesito trova risposta anche nelle circolari n. 15/E del 2022 e n. 35/E del 2023 che di seguito si riportano in sintesi.

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1) Ente di beneficenza e assistenza non commerciale

La tematica si allinea a quanto recentemente chiarito dalle Entrate nella Circolare n. n. 35/E del 28 dicembre 2023 già oggetto di due separati contributi della scrivente autrice. 

Nel caso di specie, l’ente istante dichiara di essere un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale di un Ministero e di essere soggetto alla vigilanza dello stesso. Evidenzia, altresì, di rientrare tra gli ''enti di assistenza e beneficenza'' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del DPR n. 601/73.

L'Ente istante precisa anche che per la gestione del proprio patrimonio immobiliare non pone in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni al fine di destinarli, in via esclusiva e diretta, per realizzare i propri fini istituzionali; in particolare, opera attraverso una struttura interna all'Ente stesso che si limita ad una gestione minimale per l'efficiente tenuta del patrimonio e non adotta tecniche di marketing finalizzate ad attirare clientela né fa ricorso a promozioni volte a fidelizzare il locatario. Nella sostanza, i predetti immobili non sono inseriti in un contesto produttivo ma sono posseduti al mero scopo di trarne proventi attraverso i quali l'Ente si sostiene e si procura i mezzi per raggiungere i fini istituzionali, ovvero l'erogazione di sussidi ai propri assistiti.

Tanto premesso, l'Istante chiede di confermare se possa fruire della riduzione a metà dell'aliquota IRES sui proventi derivanti dalle locazioni del proprio patrimonio immobiliare gestito nei termini appena illustrati.

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2) Riduzione aliquota IRES. La risposta delle Entrate

L’Agenza delle Entrate in primis ricorda come per beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota IRES, occorra in primo luogo rientrare in una delle categorie di ''enti'' espressamente indicate nel comma 1 del citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e, ai sensi del successivo comma 2, essere dotati di personalità giuridica

Tuttavia, il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente in quanto la ratio dell'agevolazione in argomento trae origine dal giudizio di meritevolezza (rilevanza dell'interesse pubblico e/o dell'utilità sociale) sulle attività svolte dai soggetti beneficiari da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi.

Con riferimento all'ambito oggettivo, invece, la riduzione dell'aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti individuati dalla norma quali meritevoli del trattamento agevolativo.

Per quanto qui di interesse, la citata circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, nonché la recente circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 hanno trattato la specifica ipotesi dell'applicazione della riduzione ai proventi ritraibili dal mero godimento di un patrimonio immobiliare, in favore degli enti ecclesiastici (e degli altri enti religiosi dotati di personalità giuridica ed equiparati per legge agli ''enti con finalità di beneficenza o di istruzione).

Entrambe le circolari si sono soffermate sul concetto di “gratuità”, affermando come «l'attività istituzionale degli enti religiosi , ossia quella di ''religione o di culto'', è per sua natura connotata dalla ''gratuità'', caratteristica ''intrinseca dei fini di religione o di culto».

Le stesse circolari hanno, altresì, precisato che «il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. (...)».

Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. 

In proposito, la sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. (...). 

L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ''contesto produttivo'' ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali» (cfr. paragrafo 5.3, circolare n. 15/E, cit.).

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3) Enti di beneficenza e assistenza. La circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023

Con la circolare n. 15/E del 2022 è stato precisato che i chiarimenti in ordine all’agevolabilità dei proventi derivanti dal patrimonio immobiliare (paragrafo 5.3) valgono - alle medesime condizioni ivi dettate - anche «per gli altri soggetti di cui all’articolo 6 del d.P.R. 601 del 1973, in relazione alle caratteristiche e ai fini propri di ciascun ente».

Tale precisazione consente di estendere la fruibilità dell’agevolazione, al ricorrere delle descritte condizioni, anche agli altri enti diversi dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di finanziamento delle attività istituzionali.

È il caso, ad esempio degli enti di assistenza e beneficenza, menzionati alla lettera a) dell’articolo 6, aventi come fine istituzionale quello di provvedere, ad esempio attraverso l’erogazione di borse di studio, sussidi integrativi o straordinari, all’assistenza di soggetti bisognosi,

L’attività istituzionale di detti enti è resa possibile dall’esistenza di oblazioni volontarie ricevute e dai proventi derivanti dalla locazione degli immobili di proprietà degli stessi enti.

Ciò posto, alla luce dei chiarimenti forniti dai citati documenti di prassi, gli enti sopra citati potranno applicare la riduzione Ires sui proventi derivanti dalle locazioni/vendite del proprio patrimonio immobiliare, sempreché 

  1. detti proventi siano destinati a finanziare l’attività istituzionale 
  2.  non si riscontri un’attività organizzata in forma di impresa nella gestione immobiliare (v. anche risposta a interpello risposta n. 464 del 21 novembre 2023).
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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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