Per la determinazione del reddito imponibile sia ai fini fiscali, sia per l'IVA i contribuenti sono tenuti a redigere e mantenere le scritture contabili nel rispetto dei principi sui cui si fonda la regolare contabilità.
La formale tenuta della contabilità a fronte di un comportamento antieconomico tenuto dal contribuente può far scattare, da parte dell'amministrazione finanziaria, un accertamento.
Le normative di riferimento sono il DPR 600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e il DPR 633/72 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) che partono dalla considerazione degli elementi a cui il contribuente è tenuto, ossia:
- contabilità ufficiale tenuta;
- conto economico e bilancio presentato;
- raffronto tra dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA.
La ricostruzione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria può avvenire o attraverso:
- il metodo analitico, o
- il metodo induttivo oppure
- un altro definito analitico-induttivo.
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1) Come il Fisco ricostruisce i redditi dichiarati dal contribuente: metodo analitico
Con il metodo analitico, così come si può desumere dal termine stesso, si provvede alla rettifica delle componenti positive e negative del reddito che hanno determinato il risultato di esercizio e quelle rilevanti ai fini IVA. Tale metodologia costituisce il principale metodo di ricostruzione del reddito.
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2) Come il Fisco ricostruisce i redditi dichiarati dal contribuente: metodo induttivo puro
Con il metodo induttivo puro, la ricostruzione della base imponibile, non tiene conto delle scritture contabili, ma si basa su un procedimento logico diretto a costruire l’imponibile globale senza analizzarne le singole parti semplici, attraverso procedure di qualificazione e quantificazione degli elementi che costituiscono la determinazione del reddito, sulla base degli elementi (dati e notizie) raccolti o anche venuti a conoscenza.
Questo metodo di ricostruzione può essere utilizzato solo in presenza di determinate ipotesi disciplinate dalla norma che prevedono gravi lacune nella contabilità o addirittura l'assenza della stessa.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente titolare di redditi d’impresa non abbia tenuto o rifiuti di esibire una o più delle scritture contabili indicate nell’art. 14 del D.P.R. n. 600/73 e nell’art. 55 del D.P.R. n. 633/72, ovvero le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito d’impresa e procedere all’accertamento dell’IVA in via induttiva.
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3) Come il Fisco ricostruisce i redditi dichiarati dal contribuente: metodo analitico induttivo
Il metodo analitico-induttivo può essere considerato come un ulteriore suddivisione di quello induttivo e si basa sul ricorso a presunzioni semplici ammesso che siano qualificate e cioè dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Inoltre, si accosta al metodo analitico per alcuni aspetti applicativi, ma nonostante
- le scritture contabili siano esistenti e
- nel loro complesso formalmente corrette ed attendibili,
- la dichiarazione normalmente presentata,
attraverso questo metodo è possibile anche verificare le seguenti situazioni:
- poste attive non dichiarate o poste passive viceversa dichiarate risultate da verifiche ed ispezioni;
- incongruenza tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati, rispetto a quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizi della specifica attività svolta (ISA).
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4) Come il Fisco ricostruisce i redditi dichiarati dal contribuente: accertamento d'ufficio
In ultimo ricordiamo anche l'accertamento d'ufficio che, a differenza delle precedenti metodologie in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione, viene esperito nei seguenti casi:
- omessa presentazione della dichiarazione;
- presentazione di dichiarazioni nulle.
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5) Come il Fisco ricostruisce i redditi dichiarati dal contribuente: sentenze
Diverse sono state le sentenze dei giudici di vario grado che hanno legittimato l'utilizzo delle metodologie di accertamento al fine di ricostruire i fatti.
La Corte di giustizia tributaria della Toscana con la recente pronuncia n. 957/2/2023 “ La mancata esibizione delle scritture contabili obbligatorie e il rinvenimento di documentazione extracontabile, nello specifico di brogliacci a nero, legittimano la ricostruzione induttiva dei ricavi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, Dpr n. 600/1973”.
La Cassazione con sentenza n. 35713 del 2022 “ L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni”.
Con l'ordinanza n. 16361 dell’8 giugno 2023 (udienza 13 aprile 2023), Cassazione civile, sezione V - Pres. Napolitano Lucio
“Accertamento induttivo – Contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile – L’amministrazione finanziaria può desumere sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente – Il contribuente ha l’onere di fornire la prova
contraria”.
Tale principio è stato già affrontato dalla Cassazione con Ordinanza Sez. 5 N. 13085 Anno 2021 secondo cui “ il ricorso all’accertamento analitico induttivo è legittimo quando, pur in presenza di scritture (contabili) formalmente corrette, la contabilità dell’impresa possa considerarsi complessivamente inattendibile, perché confliggente con i criteri di ragionevolezza, sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. Tale principio è valido anche per il professionista”.
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