L’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 8 gennaio 2024 è intervenuta nuovamente chiarendo in modo dettagliato le modalità di applicazione del Superbonus alle ONLUS in ordine:
- alle disposizioni che disciplinano il limite di spesa ammesso in detrazione (art. 10-bis dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, decreto Rilancio), e
- al rispetto delle condizioni soggettive che qualificano le ONLUS (art. articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997).
È fatto noto che il Superbonus sulle ristrutturazioni edilizie è stato oggetto di numerosi provvedimenti legislativi, ultimo la L. 38/2023 che ha previsto altresì la riduzione dell’aliquota ammessa in detrazione, per le annualità successive al 2023, e le ipotesi in deroga (articolo 2, comma 2, L. 38/2023). Tra queste, le Organizzazioni di volontariato (ODV), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni di promozione sociale (APS) che operano nel settore dei servizi sociosanitari e assistenziali possono usufruire dell’applicazione dell’aliquota pari al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. (Circolare 13/E, del 13 giugno 2023).
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1) ONLUS: requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione del Superbonus
Il comma 10bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) stabilisce che:
(requisiti soggettivi)
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS), che
- svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali,
- i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, e che
(requisito oggettivo legato all’immobile)
- effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10bis dell'articolo 119),
determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
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2) ONLUS: modalità di applicazione del Superbonus, la Risposta AE 8 gennaio 2024
L’ONLUS istante nel quesito posto all’Agenzia delle Entrate ha chiesto chiarimenti in ordine all’applicazione della disposizione in ordine al limite di spesa ammesso in detrazione e i requisiti soggettivi con riferimento all’attività esercitata.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando alcuni documenti di prassi precedenti - Circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E e Circolare 13 giugno 2023, n. 13/E- è ritornata sulla ratio sottostante il sopracitato art. 10-bis. In particolare:
- la disposizione è stata introdotta per tenere conto della circostanza che i predetti (ODV, ONLUS APS) enti esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
- Pertanto, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, i suddetti enti devono svolgere attività di prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali. Tale condizione si considera soddisfatta anche qualora le suddette prestazioni non vengano svolte congiuntamente come nel caso, ad esempio, di una ONLUS, una OdV o una APS che svolge solo attività «assistenziali”. Tale assunto, è confermato dalla circostanza che tra gli immobili oggetto degli interventi agevolabili tassativamente elencati nel suddetto comma 10bis, rientrano anche quelli di categoria catastale B/1, adibiti a «collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme». Considerato, inoltre, che la norma fa riferimento allo svolgimento di «attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali», l’amministrazione finanziaria ritiene che rientrino in tale ambito, ad esempio, anche le attività svolte dalle ONLUS nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria (di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
- In assenza di specifiche indicazioni nella norma, è possibile, inoltre, applicare le disposizioni di cui al citato comma 10bis anche nell'ipotesi in cui negli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 oggetto degli interventi le ONLUS svolgano anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse (esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997).
- Inoltre, come già chiarito con la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
- Nella circolare 23 giugno 2022 n. 23/E è stato inoltre, precisato che costituisce titolo idoneo a consentire ad una ODV di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l'ODV detiene l'immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all'aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dall'ente proprietario consente di verificare se la predetta ODV abbia la disponibilità giuridica dell'immobile prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione. Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023).
Pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui le ONLUS, ODV e APS, sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie. Tali conclusioni si applicano con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma.
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