La riforma del processo tributario di cui al d.lgs. 30.12.2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 03.01.2024, è ricca di novità per cui è necessario prestare attenzione alle nuove regole procedurali, anche a causa del fatto che, sostanzialmente sulla disciplina del d.lgs. 31.12.1992,n. 546, vanno ad innestarsi diverse modifiche.
In questa terza parte dello speciale approfondiamo le seguenti modifiche intervenute nel d.lgs. 546/1992:
- il termine per la proposizione del ricorso (intervento sull'art. 21);
- gli atti del processo e la certificazione di conformità (modifiche art. 25 con il comma 5 bis);
- trattazione in pubblica udienza (comma 1, art.33);
- udienza a distanza (inserita nell'art. 34-bis);
- la sentenza (comma 1, art. 35);
- contenuto della sentenza (nuovo art. 36 comma 2 n.4);
- la pubblicazione della sentenza (art.37);
- sospensione dell'atto impugnato (intervento sull'art. 47);
- la definizione del giudizio di sospensione (nuovo art. 47-ter).
Leggi anche:
- Le modifiche al processo tributario secondo la riforma fiscale (1° parte)
- Le modifiche al processo tributario secondo la riforma fiscale (2° parte)
- Le modifiche al processo tributario secondo la riforma fiscale (4° parte)
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1) Modifiche al processo tributario: il termine per la proposizione del ricorso
Il ricorso può essere proposto dopo il decorso del 90° giorno che decorre dalla domanda di autotutela che è stata presentata e fino a quando il diritto non è prescritto.
In assenza di norme specifiche, la domanda di restituzione o di autotutela non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
L’innovazione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo l'1.9.2024.
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2) Modifiche al processo tributario: gli atti del processo e la certificazione di conformità
Nell'art. 25 del d.lgs. n 546/1992 viene inserito un nuovo comma.
Secondo il nuovo comma 5-bis, gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere depositati nuovamente nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.
Va tenuto ben presente che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali nel fascicolo telematico non è presente la copia informatica, anche per immagine, munita dell’attestazione di conformità all’originale.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo l'1.9.2024.
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3) Modifiche al processo tributario: la trattazione in pubblica udienza
Come regola generale, permane la regola della trattazione in camera di consiglio della controversia.
La parte interessata può chiedere la trattazione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con richiesta da notificare alle altre parti costituite e da depositare fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza.
Se una parte chiede l’udienza da remoto e l’altra in pubblica udienza, la discussione avviene da remoto per la parte richiedente e in presenza la controparte.
In questo caso, i giudici e il personale amministrativo partecipano alla discussione essendo presenti.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.
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4) Modifiche al processo tributario: l’udienza a distanza e la sentenza
L'udienza a distanza (art.14) |
Come regola generale, la controversia è trattata in camera di consiglio. Tuttavia, almeno una delle parti può chiedere che la discussione avvenga in pubblica udienza in presenza o da remoto. La discussione da remoto è richiesta nel ricorso o nel primo atto difensivo. Inoltre, può anche essere richiesta con apposita istanza che va notificata alle parti costituite e depositata in segreteria fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza. Almeno tre giorni prima, la segreteria comunica l’ora e le modalità di collegamento all’udienza. La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024. |
La sentenza (art. 35) |
La novità è rappresentata dal fatto che, al termine della discussione in pubblica udienza o dopo l’esposizione del relatore in camera di consiglio, il collegio giudicante delibera in camera di consiglio e, “al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione alle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni”. La deliberazione in camera di consiglio, se ricorrono i motivi, può essere rinviata di non oltre 30 giorni. Va sottolineato che la locuzione “termine perentorio” non è collegata ad alcuna sanzione per l’inosservanza della norma. La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024. |
Il contenuto della sentenza (art. 36) |
Il contenuto della sentenza va integrato con la nuova previsione di indicare "la succinta esposizione dei motivi di fatto o di diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto" La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo l'1.9.2024. |
La pubblicazione della sentenza (art 37) |
Viene anticipata da 10 a 3 giorni la data in cui la segreteria comunica alle parti costituite l’avvenuto deposito della sentenza. La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo l'1.9.2024. |
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5) Modifiche al processo tributario: la sospensione dell’atto impugnato
La richiesta di sospensione dell’atto impugnato, se da questo può derivare un danno grave ed irreparabile, può essere richiesta alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso cui è pendente il giudizio ovvero adita ai sensi dell’art. 62-bis.
Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato nel merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dandone immediata comunicazione alle parti. Nel caso di eccezionale urgenza, il presidente della corte di giustizia può disporre la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
E’ stato prorogato l’inciso “non impugnabile” per cui l’ordinanza è impugnabile, entro il termine di 15 giorni dalla sua comunicazione fatta dalla segreteria, innanzi alla corte di giustizia di secondo grado. Avanti quest’ultima, la trattazione è fissata per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione dell’atto, fermo restando che il presidente, con decreto motivato, può disporre la sospensione provvisoria fino alla data di pronuncia del collegio.
Invece, l’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado che decide in composizione collegiale. Il reclamo va notificato alle altre parti costituite entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della stessa da parte della segreteria. L’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile.
Anche l’ordinanza cautelare emessa in secondo grado non è impugnabile.
Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.
Le modifiche si applicano ai giudizi, instaurati in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.
6)Modifiche al processo tributario: la definizione del giudizio di sospensione
Fatta eccezione per il caso di pronuncia sul reclamo, in sede di decisione della domanda cautelare, il collegio giudicante decide dopo che sono trascorsi almeno 20 giorni dalla data dell’ultima notificazione del ricorso.
Dopo avere sentito le parti costituite, il giudizio viene definito con sentenza in forma semplificata. Tuttavia, una delle parti può dichiarare di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
Se ricorrono i motivi, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando la data di prosieguo della trattazione.
La procedura si applica anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.
Il giudice decide in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, l’inammissibilità, l’improbabilità o l’infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.
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