La riforma del processo tributario di cui al d.lgs. 30.12.2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 03.1.2024, è ricca di novità.
In questa seconda parte dello speciale approfondiamo le seguenti modifiche intervenute nel d.lgs. 546/1992:
- Comunicazioni e notificazioni (modifiche all'art.16);
- Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (modifiche all'art.16 bis);
- Cancellato reclamo e mediazione tributaria (abrogata disciplina art. 17 bis);
- Atti, verbali e provvedimenti (nuovo art. 17 ter);
- Atti impugnabili e autotutela (modifiche art.19).
Leggi anche:
- Le modifiche al processo tributario secondo la riforma fiscale (1° parte)
- Le modifiche al processo tributario secondo la riforma fiscale (3° parte)
- Le modifiche al processo tributario secondo la riforma fiscale (4° parte)
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1) Modifiche al processo tributario: comunicazioni e notificazioni
Le segreterie delle corti di giustizia tributaria effettuano le comunicazioni mediante consegna diretta alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o mediante spedizione a mezzo del servizio postale “con raccomandata con avviso di ricevimento”. E’ stato cancellato il previgente obbligo dell’invio in “plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento”.
La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.
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2) Modifiche al processo tributario: comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
Il d.lgs. modifica i commi 1, 3, 3-bis e 4 dell’art. 16-bis.
Secondo il primo periodo del comma 1, le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata e le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’art. 76 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (periodo 1).
Ben più importante è il contenuto dei periodi successivi poiché:
- l’indirizzo PEC del difensore o delle parti va indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;
- il difensore ha l’onere di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria;
- in difetto della comunicazione alla segreteria, questa non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo PEC né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria;
- nel caso di più difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se è ricevuta da almeno uno di essi, il quale ha l’onere di comunicarla agli altri.
E’ immutato il comma 2, secondo cui nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria e le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’art. 16.
Con l’occasione poteva essere recepito il contenuto dell’art. 16, comma 3, del d.l. 23.10.2018, n. 119, secondo cui se deve essere fornita la prova della eseguita notificazione o comunicazione a mezzo PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche si applica l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. 21.1.1994, n. 53.
Secondo il nuovo testo del comma 3 le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dal d.m. 16.12.2013, n. 163 ma nei casi indicati all’art. 79 è salva la possibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 16.
E’ stato soppresso il secondo periodo che consentiva al Presidente della Corte di Giustizia o al Presidente di sezione ad autorizzare, in casi eccezionali, di effettuare il deposito con modalità non telematiche.
E’ stato soppresso il comma 3-bis che dava la possibilità al contribuente che voleva difendersi personalmente di non formalizzare il ricorso in forma cartacea ma di utilizzare la procedura telematica indicando nel ricorso l’indirizzo PEC al quale ricevere gli atti processuali.
Secondo il nuovo comma 4-bis le violazioni relative alle comunicazioni, al mancato indirizzo PEC del difensore o della parte, alle modalità telematiche e alle norme tecniche del processo tributario telematico non costituiscono causa di invalidità del deposito ma l’interessato deve osservare l’obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio che è stabilito dal giudice.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1°.9.2024.
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3) Modifiche al processo tributario: il reclamo e la mediazione
L’art. 17-bis è stato abrogato a decorrere dal 4.1.2024 per effetto dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.lgs. 30.12.2023, n. 220.
Il MEF con un comunicato stampa del 22 gennaio ha chiarito che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per:
- i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro,
- notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti di cui all’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
Leggi anche Abrogazione Reclamo mediazione: il MEF chiarisce per quali ricorsi
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4) Modifiche al processo tributario: atti, verbali e provvedimenti
Il nuovo art. 17-ter disciplina la formazione degli atti disponendo che:
- gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionale devono essere chiari e sintetici;
- tutti gli atti, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’art. 79, comma 3, devono essere sottoscritti con firma digitale;
- la liquidazione delle spese del giudizio deve considerare la violazione della normativa in materia telematica e del connesso obbligo di regolarizzazione;
- la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti del giudice determina la loro nullità.
Le suddette regole si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1°.9.2024.
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5) Modifiche al processo tributario: gli atti impugnabili
Viene aggiunta la possibilità di impugnare anche “il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater della l. 27.7.2000, n. 212” (lett. g-bis), nonché il “rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies” della stessa (lett. g-ter).
L’impugnazione dell’autotutela obbligatoria (lett. g-bis) e dell’autotutela facoltativa (lett. g-ter) non può essere finalizzata ad ottenere il rimborso di somme o l’annullamento dell’atto impositivo presupposto, ma la sentenza può soltanto disporre che l’ente impositore proceda ad effettuare il riesame della questione che è oggetto dell’istanza di autotutela.
L’innovazione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.
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