Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. In tema di Art Bonus interviene la circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n.34 del 28 dicembre 2023. In particolare si sofferma sull'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione, sull'utilizzo e la rilevanza del credito d'imposta, sugli adempimenti previsti in capo ai "mecenati" e in capo ai beneficiari delle elargizioni. Inoltre fornisce indicazioni sull'applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% nei confronti di erogazioni liberali da parte di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati.
Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge 31.05.2014 n.83 ha introdotto l'Art Bonus, un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate
- per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,
- per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Con la circolare n.34/E del 2023 il Fisco chiarisce che il credito d'imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni (quali ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi della cultura) di appartenenza pubblica oggetto di tali interventi. In tali circostanze, però, il credito di imposta è vincolato alla condizione che l’affidatario/concessionario destinatario delle erogazioni liberali utilizzi le somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite per l’esecuzione del progetto riguardante il bene culturale pubblico e che nella causale del versamento delle somme sia riportato l’esplicito riferimento agli interventi agevolabili.
Inizialmente tale agevolazione era prevista in via temporanea per i periodi di imposta dal 2014 al 2016, successivamente è stata oggetto di proroga e infine resa permanente.
Lo scopo dei vari interventi normativi successivi è stato quello di semplificare i meccanismi dell'agevolazione fiscale in oggetto fornendo una disciplina valida sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, al fine di favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Di seguito, esaminiamo a grandi linee il contenuto dell'ultima circolare dell'Agenzia in merito all'Art bonus.
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1) Art bonus: ambito soggettivo e misura del credito d'imposta
L'Art bonus è introdotto dal DL 83/2014 per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Si tratta di un credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro da:
- persone fisiche (nel limite del 15% del reddito imponibile)
- enti non commerciali (nel limite del 15 per cento del reddito imponibile) e
- soggetti titolari di reddito d'impresa (nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui)
per gli interventi citati precedentemente nell'introduzione di questo speciale.
L'Art bonus è riconosciuto anche con riferimento alle somme versate dagli associati di un'associazione culturale, senza fini di lucro, che abbia quale oggetto della propria attività il miglioramento della condizione del patrimonio culturale e storico-artistico del territorio di competenza, a condizione che le stesse abbiano il carattere di liberalità.
Tra i destinatari sono inclusi anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfettario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito d'impresa, non essendo prevista nella norma alcuna limitazione in tal senso.
Esclusi invece coloro i quali effettuano una liberalità ad un trust nel caso in cui quest'ultimo non amministra direttamente beni del patrimonio culturale pubblico, bensì operi da "intermediario" tra i donatori e il beneficiario finale, che resta unico proprietario dei beni culturali che si vogliono valorizzare attraverso l'attività del trust.
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2) Art bonus: ambito oggettivo
Sotto il profilo oggettivo viene approfondito, per esempio, il requisito oggettivo dell'appartenenza pubblica degli istituti e dei luoghi della cultura, riprendendo quanto stabilito con la risoluzione n. 136/E del 2017 ricordando che tale requisito può considerarsi soddisfatto
- non solo quando i predetti "istituti o luoghi della cultura" appartengono allo Stato, alle Regioni o agli altri Enti territoriali,
- ma anche al ricorrere di talune caratteristiche (che la risoluzione 34/E 2023 riporta a titolo di esempio).
Prendiamo ad esempio il caso in cui il bene culturale venga acquisito da un ente pubblico , come il Comune, per il tramite di un'azienda speciale. Di contro, la sola concessione di uno spazio pubblico da parte di un ente pubblico, per finalità espositive, non consente di integrare il requisito dell'appartenenza pubblica in mancanza della condizione della governance pubblica dell'ente destinatario.
Si richiama poi il chiarimento ricevuto con la circolare del 07.07.2022 n.24/E che esclude dall'art bonus le erogazioni finalizzate al recupero strutturale e artistico di un bene che non presenta le caratteristiche per essere considerato bene culturale pubblico e non possono essere considerati istituti della cultura le fondazioni istituite con la finalità di centri di formazione e ricerca. Conseguentemente, sono ammissibili all'Art bonus solamente le erogazioni liberali destinate dalle predette Fondazioni ad interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad esse affidati, ma non quelle destinate al loro generico sostegno.
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3) Art bonus: utilizzo e rilevanza del credito d'imposta
Viene fatto riferimento alla circolare n.24/E del 2014 riguardo ai limiti di utilizzo del credito e si tiene conto delle modifiche normative avvenute.
In particolare,
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzato tramite compensazione orizzontale mentre
- le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella riferita all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
Il credito d'imposta:
- non è vincolato al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi;
- non è soggetto al limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- non si applica il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo;
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
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4) Art bonus: adempimenti dei mecenati
Il credito d'imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti in quanto esse devono essere effettuate tramite l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" (come il bonifico bancario, il bollettino postale).
Nono sono ammissibili eventuali erogazioni effettuate tramite una fornitura gratuita di beni - quali ad esempio materiale per l'effettuazione dell'intervento - o prestazioni di servizio - come la posa in opera - trattandosi di una erogazione liberale in natura e non in denaro.
Viene anche richiamato l'art. 88 del DL 18/2020. Tale norma ha previsto per gli acquirenti di un biglietto di uno spettacolo cinematografico o teatrale, poi annullato a seguito dell'emergenza da Covid-19, che non avessero ricevuto la restituzione materiale della somma pagata, la possibilità di presentare entro termini un'istanza di rimborso all'organizzatore dell'evento, allegando il relativo titolo di acquisto. A seguito di ciò, l'organizzatore dell'evento era tenuto all'emissione di un voucher che valeva appunto come rimborso e non richiedeva alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Successivamente il Ministero aveva chiarito che l'eventuale rinuncia a detto voucher da parte degli acquirenti dei biglietti era qualificabile come erogazione liberale in denaro, ammissibile all'Art bonus.
A tal fine, il donante/rinunciatario del voucher doveva produrre un'attestazione apposita per riconoscere e individuare in modo specifico, sia in termini di importo che di causale, l'erogazione liberale disposta in favore dell'ente beneficiario.
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5) Art bonus e raccolta fondi tramite terzi soggetti intermediari e il crowdfunding
Si applica l'Art bonus alle attività di raccolta fondi, o fundraising, per il tramite di soggetti terzi, ad esempio piattaforme online intermediarie. La base di calcolo dell'Art bonus deve essere determinata al netto dell'eventuale commissione spettante alla piattaforma di intermediazione per il servizio reso.
Detta commissione, qualora risulti a carico del donante, può essere versata in aggiunta all'importo elargito quale liberalità oppure addebitata mediante il suo scorporo dall'importo complessivamente trasferito al soggetto beneficiario. In tale ultima ipotesi, è necessario che l'importo netto (base di calcolo per l'Art bonus) venga debitamente evidenziato nella ricevuta emessa dal beneficiario.
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6)Art bonus: adempimenti dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari, compresi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, devono comunicare mensilmente al Ministero della cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e darne pubblica comunicazione, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile al pubblico, nonché in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle fruizione, nel rispetto delle disposizioni recate dal codice in materia di protezione dei dati personali.
Il soggetto beneficiario rilascerà ai singoli mecenati il documento attestante l'importo delle liberalità ricevute, il mezzo di pagamento utilizzato nonché tutti i dettagli necessari ai fini dell'individuazione dell'oggetto del finanziamento.
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7)Art bonus: applicabilità della ritenuta d'acconto del 4%
Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, ad esclusione di quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda anche alla sezione FAQ del portale Art bonus del Ministero.
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