Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
La Legge è composta da:
- Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI
- Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
- Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
- Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
- Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE
- Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
- Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
- Capo II Nuove tecnologie
- Capo III Lotta alla contraffazione
- Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024
1) Fondo nazionale del Made in Italy: che cos'è
Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy
In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.
Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
I requisiti di accesso al Fondo le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
2) Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi
Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome.
Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
3) Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile
Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.