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NOVITÀ STATUTO DEL CONTRIBUENTE: LINEAMENTI DELLA RIFORMA DELL’INTERPELLO

Novità Statuto del contribuente: lineamenti della riforma dell’interpello

Delega fiscale e revisione dello Statuto del contribuente: interpelli e consultazione semplificata

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Nello speciale che segue, si esamina quanto previsto nello schema di decreto legislativo che contiene la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della delega fiscale (legge n.111 del 2023), in merito all'istituto dell'interpello e alla possibilità di introdurre, disciplinandone l'accesso, il servizio di consultazione semplificata, attraverso apposita banca dati, dei documenti di prassi in possesso del Fisco, ai fini dell'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.

Tra le misure volte a contenere l'elevato numero di interpelli vi è anche la previsione del versamento di un contributo.

Di seguito, ulteriori dettagli.

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1) Riforma fiscale: nuove regole istanze interpello

L’art. 4, comma 1, lett. c), n. 111/2023, di delega per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente indica i seguenti principi:

  1. ridurre il ricorso all’istituto di interpello, incrementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale;
  2. rafforzare il divieto di presentazione di istanza di interpello, riservandone l’ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
  3. subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l’utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
  4. subordinare l’ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo.

Lo schema di decreto legislativo prevede l’integrale sostituzione dell’art. 11 della l. 27.7.2000, n. 212, individuando la possibilità della presentazione dell’istanza di interpello “per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

  1. applicazione delle norme tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro concreta applicazione;
  2. corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
  3. disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
  4. disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
  5. sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
  6. sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’art. 24-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917; la procedura è riservata soltanto a chi aderisce al c.d. “regime dell’adempimento collaborativo” (art. 3 e seguenti del d.lgs. 5.8.2015, n. 128) o a chi presenta l’istanza di interpello sui nuovi investimenti (art. 2 del d.lgs. 14.9.2015, n. 147).
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2) Riforma fiscale: interpello si, ma solo a pagamento

La presentazione dell’istanza non è più gratuita ma è subordinata al versamento di un contributoin funzione della tipologia del contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza”.

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3) Riforma fiscale e interpello: esclusione del fattore incertezza e procedura

L’interpello è escluso qualora non ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza, cioè se la soluzione del quesito proposto è stata già fornita mediante documenti di prassi o risoluzioni.

La risposta all’istanza va data entro il termine di 60 giorni, che:

  1. è sospeso, in ogni caso, dal 1° al 31.08 e ogni volta che è obbligatorio chiedere il parere preventivo ad altra amministrazione;
  2. è prorogato al primo giorno successivo non festivo se cade di sabato o in un giorno festivo;

Se la risposta non è comunicata entro il termine previsto, “il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell’amministrazione”.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.

Gli effetti della risposta all’istanza si estendono ai comportamenti successivi del contribuente che sono riconducibili alla fattispecie che è già stata oggetto di interpello, fatta eccezione per il caso in cui l’amministrazione abbia rettificato la soluzione interpretativa già espressa che, però, ha valenza solo per il futuro.

La presentazione dell’istanza non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza né comporta l’interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione.

La risposta che è stata data all’istanza non è un atto impugnabile.

I dati, le notizie, i registri e i documenti che non stati forniti nel corso dell’istruttoria possono essere presi in considerazione in sede contenziosa.

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4) Riforma fiscale e interpello: la consultazione semplificata

Il nuovo art. 10-nonies prevede la c.d. “consultazione semplificata” cui possono accedere gratuitamente le persone fisiche, anche non residenti, le società semplici e le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti equiparati indicati all’art. 5 del d.pr. 22.12.1986, n. 917, che applicano il regime di contabilità separata.

Anche per il tramite di intermediari delegati in maniera specifica, è possibile accedere, gratuitamente, ad un’apposita banca dati che contiene documenti quali circolari, risoluzioni, risposte a istanze di consulenza giuridica e di interpello e ogni altro atto di natura interpretativa.

La riposta produce effetti esclusivamente nei confronti dell’istante

Se la soluzione non è individuata in maniera univoca, il contribuente è invitato a presentare l’istanza di interpello.

L’utilizzazione del servizio “è condizione di ammissibilità” ai fini della presentazione di istanze di interpello.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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