Come noto il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 QUI IL TESTO) costituisce un pilastro fondamentale per la tutela dei lavoratori in ogni settore.
Tuttavia, per i lavoratori sportivi, l'applicazione di questa normativa è soggetta a specifiche condizioni, come delineato nell'articolo 33 del Dlgs 36/2021 di riforma dello Sport.
Vediamo in sintesi le novità in ambito sicurezza per il lavoro sportivo.
(Per approfondire ti può interessare il nuovo ebook la Riforma dello sport 2023 con schemi ed esemplificazioni pratiche su tutti i nuovi adempimenti. Vedi in particolare il capitolo "La sicurezza sul lavoro nel settore sportivo" di B. Garbelli da cui sono tratte le informazioni)
Normativa sicurezza: per quali lavoratori sportivi
Va ricordato innanzitutto che nella definizione di lavoratore sportivo, come indicato nell'articolo 25 del Dlgs 36/2021 sono inclusi, senza distinzioni tra settore professionistico o dilettantistico, figure come l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, operanti a titolo oneroso.
Inoltre la norma prevede :
- da una parte la possibilità per le federazioni di indicare nei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive ulteriori figure coinvolte nell'attività sportiva a fronte di un corrispettivo
- dall'altra parte , in ogni caso sono escluse le figure con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Per quanto riguarda dunque specificamente i lavoratori sportivi come sopra identificati , dal 1° luglio 2023, la società o l'associazione che impiega lavoratori sportivi è tenuta a conformarsi alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro , con alcune distinzioni basate sull'inquadramento e sull'entità dei compensi annui.(v i dettagli ai paragrafi successivi)
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1) Obbligo sicurezza per gli utenti: defibrillatore
Occorre sottolineare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati o autonomi, l’associazione sportiva è sempre tenuta a garantire la sicurezza di chiunque acceda ai locali, a qualsiasi titolo, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.
È pertanto consigliabile, anche non obbligatorio, prevedere una valutazione dei rischi anche laddove non siano presenti collaboratori sportivi dipendenti e implementare le misure di prevenzione e protezione
Si ricorda ad esempio dal mese di luglio 2017 è obbligatorio dotarsi di defibrillatori semiautomatici DAE (o a tecnologia più avanzata) per tutte le strutture sportive, intese come società o associazioni dilettantistiche, palestre, centri fitness e, più in generale, tutte le attività che coinvolgono lo sforzo dell’apparato cardiocircolatorio; in questo caso va anche previsto che vi sia personale adeguatamente formato all’uso del defibrillatore.
Tale adempimento non riguarda invece le strutture sportive che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo o che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio.
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2) Adempimenti sicurezza lavoratori sportivi con compensi fino a 5mila euro
Per i lavoratori sportivi autonomi con compensi annui non superiori a 5mila euro, si applica l'articolo 21, comma 2, del Testo Unico, che prevede il diritto di usufruire della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Gli adempimenti in capo al datore di lavoro/committente si possono riassumere nel seguente specchietto :
obbligo di informazione ex art. 36 d.lgs. 81/2008 | SÌ |
obbligo di formazione ex art. 37 d.lgs. 81/2008 | NO |
visita medica preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/2008 | NO |
messa a disposizione DPI, qualora previsti dalla valutazione del rischio | SÌ |
Le disposizioni potranno essere oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dei documenti di legge e di prassi.
Giova ricordare che l'obbligo di informazione art 36 TU 81/2008 prevede che :
"Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; (...)
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;(...)
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo."
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3) Sicurezza lavoratori sportivi con compensi oltre 5mila euro e minorenni
Diversamente, per i lavoratori sportivi autonomi con compensi superiori a 5mila euro e per eventuali lavoratori subordinati, si impone un pacchetto completo di adempimenti per i datori di lavoro (tu 81 2008) , mantenendo però la compatibilità con la mansione sportiva.
Ciò comprende :
- l'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr),
- la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e del medico competente,
- la fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi),
- l'informazione e formazione dei lavoratori, la nomina e formazione degli addetti antincendio e primo soccorso,
- la stesura di un piano di emergenza ed evacuazione.
Va sottolineato che : per quanto riguarda l'idoneità alla mansione per i lavoratori sportivi, il medico competente può basarsi sul certificato del medico sportivo, se ritenuto esaustivo. In caso di esposizione a ulteriori rischi, il medico competente deve effettuare ulteriori accertamenti.
ATTENZIONE In presenza di minorenni, è obbligatorio aggiornare il Dvr e informare chi esercita la potestà genitoriale sui rischi e le procedure di emergenza.
Inoltre è prevista la nomina di un responsabile della protezione dell'integrità fisica e morale dei minori, con l'obiettivo di contrastare ogni possibile forma di abuso.
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4) Le sanzioni in tema di sicurezza nel lavoro sportivo
Ricordiamo di seguito le sanzioni previste per le principali violazioni al TU 81 2008:
- la società/associazione sportiva che non predispone il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e il medico competente,è punita con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
- Non prevista invece la sospensione dell’attività di cui all’articolo 14. che si applica solo alle attività economiche organizzate, esercitate in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. (Si sottolinea che il Dvr va conservato, anche in forma digitalizzata, nella sede dell'ente cui si riferisce ).
- la mancata nomina del medico competente è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro,
- la mancata nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione comporta l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
- In caso di mancata formazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza, è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, con importi raddoppiati se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e triplicati se riguarda più di 10 lavoratori.
Le violazioni riscontrate da parte degli Ispettori del lavoro o delle Asl, al riscontro delle suddette violazioni, comportano la prescrizione obbligatoria di sanare l'irregolarita ed estinguere in via amministrativa il reato.