Sulla Gazzetta Ufficiale n.278 del 28.11.2023 è stata pubblicata la legge 27.11.2023 n.170, che converte, con modificazioni, il DL 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, c.d. DL "Proroghe Fisco".
Intervengono modifiche al nuovo Codice degli appalti pubblici e più dettagliatamente ciò avviene per via dell’art.15 quater del DL Proroghe.
Nello specifico, l’intervento al Codice dei contratti pubblici nasce dalla necessità di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.
L’art. 15 quater, introdotto in sede referente, modifica quindi:
- l’articolo 16, comma 1 che disciplina i casi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e
- l’articolo 73, comma 4 che riguarda la procedura competitiva con negoziazione per l’affidamento di un appalto.
del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31.03.2023, n.36).
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1) Appalti e conflitto di interessi
Il comma 1 dell’art.16 definisce chiaramente il conflitto di interesse, caratterizzato:
- da un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni;
- dai poteri del soggetto, cioè la possibilità di influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione;
- e da una causa del conflitto, cioè l’esistenza di, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
Ciò premesso, la lettera a) dell’articolo in esame sopprime le parole “concreta ed effettiva” al comma 1 dell'articolo 16 del D.lgs. 36/2023, allargando in tal modo la percezione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, come indicato anche dall’art. 24 della direttiva 2014/24/UE, senza quindi circoscriverla solo ad una minaccia “concreta ed effettiva” come previsto nel testo vigente.
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2) Appalti e termine ricezione domande procedure negoziate
La seconda modifica apportata dal DL Proroghe, riguarda il comma 4 dell’art.73. Viene elevato da dieci a trenta giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, ciò in coerenza con il termine di trenta giorni previsto dall’art. 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione - artt. 71-75 del D.Lgs. 36/2023).
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