Per “processo tributario telematico” (PTT) si intende “automazione dei flussi informativi e documentali nell’ambito del processo tributario mediante l’utilizzo dell’informatica e della telematica” (art. 1, comma 1, lett. q), del d.m. 23.12.2012, n. 163).
Il quadro normativo |
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Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES (con estensione .p7m) o PADES (con estensione .pdf).
Invece, dal 15.5.2023, i documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato di immagine di documenti analogici, “possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale” (art. 10 del d.d. 4.8.2015).
In questo speciale riepiloghiamo il funzionamento del processo tributario telematico partendo dalla definizione di firma digitale.
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1) Firma digitale: definizione e funzione
Secondo l’art. 1, lett. s), del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, la firma digitale è “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
La firma digitale si colloca nella specialità della firma elettronica qualificata, la quale è una specialità della firma elettronica avanzata. Va tenuto presente che:
- la firma CADES è un firma digitale che può essere apposta su qualsiasi tipo di file per cui, successivamente, viene generata una busta crittografata che si presenta come un file con estensione ”nome file libero>.pdf.p7m”;
- la firma PADES è una firma digitale che non aggiunge alcuna estensione al nome del file ma consente di firmare digitalmente esclusivamente file in formato “pdf”; va ricordato che alcuni prodotti di firma PADES possono modificare il nome del file aggiungendo il suffisso “signed.pdf”. In tal senso, il documento con la firma PADES può essere visualizzato nel formato originale utilizzando il software libero di “Adobe Acrobat Reader” (circolare 4.7.2019, n. 1/DF).
Gli atti processuali possono essere depositati nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b.
I documenti informatici allegati sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax), nonché EML.
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2) La notifica degli atti digitali
Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo PEC.
Il perfezionamento si realizza nel momento in cui il gestore PEC del destinatario genera la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) mentre per il mittente nel momento dell'invio del messaggio al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC).
Pertanto gli effetti processuali decorrono (art. 8, comma 1, del d.m. 23.12.2013, n. 163):
- per il mittente al momento dell’invio al proprio gestore;
- per il destinatario al momento in cui l’atto è reso disponibile nella propria casella PEC, a prescindere dalla data in cui avviene la visualizzazione dell’atto ricevuto.
Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria si intende eseguito al momento che è attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
Le notifiche degli atti alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, inclusi quelli festivi. “La notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, e si considera dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre è solo per il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa” (circolare 4.7.2019, n. 1/DF).
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3) Processo tributario telematico: il documento informatico
L’art. 1, comma 1, lett. p), del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, definisce come “documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente importanti”, degradando alla lett. p-bis, a “documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
In questa cornice si evince che il giudizio sul documento informatico è conseguente al suo esame informatico. Ma va sempre tenuto presente che il documento è considerato informatico anche se è privo della firma digitale e che la stampa di un documento informatico dà luogo ad un documento analogico. Inoltre, la PEC è composta da documenti informatici, è sempre firmata dal gestore, è inviata via e-mail con valore legale corrispondente alla raccomandata con ricevuta di ritorno spedita a mezzo del servizio postale (artt. 6 e 48 del d.lgs.) e, infine garantisce l’integrità del documento che non può essere modificato anche in relazione agli allegati (art. 20).
Il regolamento eIDAS 23.7.2014, n. 910/2014 |
Art. 25:
A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua firma elettronica |
Secondo l’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 82, il documento informatico “soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque è formato, previa identificazione informatica del suo autore attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’art. 71 con modalità tale da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se opposto in conformità alle linee guida”.
Le copie analogiche di un documento informatico, cioè documentate in forma cartacea, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno “la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le copie e gli estratti, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico” (art. 23 del d.lgs. n. 82).
Le regole tecniche dei documenti informatici sono indicate nel d.p.c.m. 13.11.2014, che all’art. 2, comma 2, precisa che “il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato durante le fasi di tenuta e acceso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione”.
I requisiti di immodificabilità e integrità (art. 3 del d.p.c.m. 13.11.2014) |
Documento informatico (comma 4). Le caratteristiche "sono determinate da una o più delle seguenti operazioni:
Documento informatico oggetto di scansione (comma 5): le caratteristiche “sono determinate dall’operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l’inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione". |
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4) Il processo tributario telematico
Nell’ambito del processo tributario telematico, in mancanza di regole specifiche, si applicano le regole generali previste dall’art. 20 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, anche in relazione ad un documento oggetto di scansione.
Secondo l’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali sono notificati e depositati “esclusivamente con modalità telematiche” in conformità a quanto è previsto dal d.m. 23.12.2013, n. 163, e dal d.d. di attuazione 4.8.2015.
Inoltre, secondo l’art. 22 nel caso di ricorso proposto con modalità non telematiche per le liti minori:
- l’unica attestazione di conformità è prevista sulla copia del ricorso (o dell’appello o dell’atto) che è stato notificato a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegna diretta (comma 3);
- i documenti che vengono prodotti unitamente alla copia del ricorso sono in originale o in fotocopia, fatto salvo l’eventuale ordine di esibizione degli originali (comma 4 e 5).
Tuttavia, la disciplina del processo tributario telematico presenta connotati del tutto particolari in quanto:
- secondo il successivo art. 25-bis:
- “al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica di un atto processuale … o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme” il difensore e il dipendente dell’ente impositore e dell’agente della riscossione “attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al d.lgs. 7.3.2005, n. 82, (comma 1);
- “analogo potere di attestazione è esteso, anche per l’estensione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico” formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria” (comma 2);
- “la copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto e del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico” (comma 3);
- secondo l’art. 10 del d.d. 4.8.2015:
- il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico “sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES (con estensione .p7m) o PADES (con estensione .pdf)”;
- per i documenti informatici allegati è ammessa anche la scansione in formato immagine.
AVVERTENZA |
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