Le società nella forma giuridica di S.r.l. e le società cooperative a seguito dell’entrata in vigore (15 luglio 2022) dall’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019, Codice della Crisi e dell’Insolvenza, devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore al verificarsi delle condizioni, lettere a) e b), o al superamento dei parametri dimensionali, lettera c), del co. 2, dell’articolo 2477, c.c. (Della stessa autrice si veda “ Obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore come da codice crisi d'impresa”).
Disposizioni | Obbligo: condizioni e parametri dimensionali |
Co. 3 art. 379, CCII, "Obbligo" | Entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022 |
Co. 2, art. 24777, c.c. "Condizioni e parametri" La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: |
|
Co. 3, art. 379, CCII, "Disposizioni di prima applicazione" | Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti |
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1) Organo di controllo e del revisore: obbligo di nomina e cessazione
L’obbligo di nomina, che in sede di prima applicazione della norma (per le società già costituite può aver reso necessario l’adeguamento dell’atto costitutivo e/o dello statuto),
- dovrebbe essere avvenuto in sede di assemblea di approvazione del bilancio 2022, e quindi nei 30 giorni successivi;
- interessa, la revisione dei bilanci, il cui periodo amministrativo coincide con l’anno solare 2023, e quelli successivi;
cessa quando per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei parametri di cui alla lettera c), co. 2, art. 2477. c.c.
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2) Omessa nomina organo di controllo e revisore: conseguenze e sanzioni
Qualora l'assemblea, di Srl o cooperative, ricorrendo i parametri e quindi l’obbligo, non abbia già provveduto, o non provveda, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se ne occupa il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (co. 5, art. 2477, C.c.).
L’omesso adempimento di nomina, pesa sulla responsabilità degli amministratori, che rischiano:
- una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
- la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
- la revoca della carica.
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3) Organo di controllo o revisore: flussi informativi emersione anticipata di indizi di precrisi
L’obbligo rientra nell’individuazione dei soggetti preposti a vigilare sull’andamento dell’impresa costituita in forma di s.r.l. o di cooperativa ovvero nell’obbligo più generale stabilito dal Codice della crisi e dell’insolvenza di istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (cfr. l’art.2086, co.2 del cc), al fine di rilevare tempestivamente le situazioni che mettono a rischio la continuità aziendale. In particolare, l’organo di controllo e il revisore, si affiancano agli amministratori, ai quali resta demandata la gestione della società e la rilevazione tempestiva degli indizi di precrisi.
Rispetto al nuovo obbligo, tuttavia è doveroso evidenziare talune perplessità sul fatto che la norma faccia riferimento all’ “organo di controllo o revisore” come “organo unico” creando dei vuoti di coordinamento tra disposizioni e principi generali del codice della crisi e del Codice civile, almeno per due ordini di motivi:
- il primo legato al tenore letterale della norma al co. 3, art. 379, che prevede l’obbligo di nomina indistinta dell’organo di controllo “o” del revisore, senza considerare l’ipotesi più diffusa tra le PMI di prevedere la nomina del revisore in assenza dell’organo di controllo, con l’effetto ultimo ed il rischio di svuotare di significato l’intervento del riformatore volto ad incentivare l’accesso dell’impresa all’istituto della composizione negoziata e il rigore normativo dell’art. 25-novies, laddove menziona solo l’organo di controllo;
- il secondo legato al fatto che le disposizioni (comma 2, lettera c). art. 2477, c.c.) fanno riferimento a parametri che escludono l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per le micro e piccole imprese, con la conseguenza che, in ipotesi di assenza dell’ organo di controllo la società rimane pur sempre responsabile ai sensi dell’art. 2409, c.c..(co. 2, art. 379, CCII). Tanto più che l’art. 2086 c.c. prevede l’obbligo di istituzione degli adeguati assetti nei termini di corrispondenza alla dimensione dell’impresa, di conseguenza mancherebbe un coordinamento normativo anche sotto tale ultimo profilo.
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4) Adeguati assetti societari: l’attività del soggetto preposto alla revisione legale
Con riferimento alle perplessità espresse sopra, si ricorda che, il revisore legale (revisore o società di revisione o sindaco nella funzione di revisore) è l’organo di controllo esterno al perimetro societario al quale viene demandata la revisione della società e l’espressione del giudizio sul bilancio d’impresa, in conformità ai principi di revisione ISA Italia 2022, ai sensi dell’art. 11 D.lgs. 39/2010.
In estrema sintesi, e limitatamente ai punti che interessano l’emersione anticipata della crisi, il revisore:
- verifica, ai sensi del principio ISA Italia 570, attraverso le attestazioni prodotte dalla direzione aziendale, e quindi dal management, il presupposto della continuità aziendale, ovvero deve verificare se l’impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività come entità in funzionamento;
- elenca e descrive eventi e circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto del going concern, anche con riferimento alle imprese di dimensioni minori ed elenca dettagliatamente gli indicatori finanziari, gestionali e di altra natura dai quali dedurre l’esistenza o meno di incertezze significative;
- individua e valuta, ai sensi dell’ISA Italia 315, i rischi di bilancio attraverso la comprensione del contesto dell’impresa e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, se capace (in base al principio di scalabilità) di fornire la ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi istituzionali con riferimento all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza delle attività ed alla conformità alle norme e ai regolamenti applicabili.
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5) Adeguati assetti societari: ruolo del sindaco unico o collegio sindacale
Il sindaco o collegio sindacale è l’ organo di controllo interno che esercita l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo/statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile.
Il codice della crisi ha rafforzato il ruolo dell’organo interno, sindaco o collegio sindacale, sul quale pesa ai sensi dell’art. 25-octies, CCII, il dovere e la responsabilità di:
- “segnalare” tempestivamente, per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza di indizi di squilibrio patrimoniale , economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, nonché
- “monitorare” la conformazione e l’adeguatezza degli assetti - ai sensi dell’art. 2086 c.c., nei termini di corrispondenza alla dimensione dell’impresa e alle esigenze gestionali - e la capacità dell’impresa di cogliere ogni sintomo di malfunzionamento o di disagio economico, finanziario o patrimoniale (ai sensi dell’articolo 2403 c.c. – dovere di vigilanza - e agli effetti dell’art. 2407 c.c..).
Di fatto, l’art. 25-octies, CCII, attribuisce all’organo di controllo interno il compito proprio della funzione di «vigilante e referente», per la segnalazione tempestiva e il rilevamento di una eventuale condizione di «sofferenza» che integri gli estremi dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata e la richiesta della nomina dell’esperto (ex art. 12, co. 1, CCII). Operativamente l’organo di controllo deve individuare i sintomi e descriverli con una immediata segnalazione agli amministratori dotata però di efficacia meramente interna alla società. Segnalazione, dunque, che si risolve nel flusso informativo, comunicazione per iscritto, tra organo di controllo e organo amministrativo in virtù della reciproca collaborazione per la ricerca di soluzioni idonee.
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6)Adeguati assetti societari e flussi informativi interni ed esterni
Le perplessità della previsione di un organo di “controllo unico” si fondano proprio sulla funzione fondamentale assunta dall’adeguata implementazione dei flussi informativi all’interno degli adeguati assetti societari, che presuppone un dinamico rapporto di confronto e condivisione della gestione di “informazioni interne”, ed “informazioni esterne“[1], tra organi che mantengono la loro autonomia e indipendenza, nonché tra:
- direzione aziendale e consiglio d’amministrazione e quindi collegio sindacale;
- direzione aziendale e soggetto preposto alla revisione legale dei conti;
- organo amministrativo e collegio sindacale (ed ODV se previsto), (nonché collegio Sindacale ed ODV ove previsti);
- revisore legale, collegio sindacale;
- creditori pubblici qualificati[2] ed amministratore/ collegio sindacale (se previsto).
[1] Si veda “Linee guida al codice della crisi d’impresa” Assonime, dicembre 2022
[2] Cfr. Art. 25-novies, CCII
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