Il nuovo art. 38-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, disciplina per il recupero di crediti non spettanti o inesistenti che, in precedenza, era da individuare:
- con l’art. 1, commi da 421 a 423 della l. 30.12.2004, n. 311, che ha istituito l’atto di recupero;
- l’art. 27, commi da 16 a 20, del d.l. 29.11.2001, n. 185, in materia di decadenza della notifica dell’atto di recupero.
La norma non incide in materia di riscossione per cui resta invariata la regola dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, secondo cui “nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo delle leggi vigenti si applica, salva la disposizione di leggi speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato”. Il recupero del credito avviene mediante l’avviso bonario (con riduzione della sanzione al 10%), ovvero con la cartella di pagamento nel caso di inerzia del contribuente
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1) Crediti non spettanti o inesistenti: l'atto di recupero
Qualora il contribuente abbia utilizzato crediti non spettanti o inesistenti in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, l’ufficio competente dell’agenzia delle entrate può emanare un apposito atto di recupero motivato che deve essere notificato con le modalità previste dagli artt. 60 e 60-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’utilizzazione.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia effettuando il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi. In questo caso è impedita l’irrogazione delle sanzioni accessorie ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472.
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2) Crediti non spettanti o inesistenti: pagamento somme dovute e le controversie
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il termine previsto per presentare il ricorso, ma senza operare la compensazione con crediti d’imposta.
L’omesso pagamento entro la scadenza prevista, comporta l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, anche se l’atto non è definitivo.
Se il contribuente intende contestare l’atto, deve osservare le regole del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
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3) Crediti non spettanti o inesistenti: l’estensione dell’atto di recupero
In assenza di specifiche disposizioni, la procedura trova applicazione per il recupero di:
- tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti e fruiti;
- cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.
L’atto di recupero deve essere notificato entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
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