L’art. 5-quater del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, disciplina in maniera specifica l’adesione ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della l. 7.1.1929, n. 4, con le modalità di “senza condizioni” o con modalità “condizionata alla rimozione di errori manifesti”.
La disciplina si applica per gli atti emessi dal 30.4.2024.
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1) Accertamento: l’adesione ai verbali di constatazione
L’adesione può avere per oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve avvenire entro il 30° giorno successivo a quello in cui l’atto è stato consegnato effettuando la comunicazione
- sia al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, indicato nel verbale,
- sia all’organo che lo ha redatto.
La norma suscita perplessità poiché un processo verbale di constatazione può contenere non solo irregolarità ed omissioni effettivamente imputabili al contribuente, ma anche argomenti discutibili in un contraddittorio, che qui viene del tutto a mancare applicando le regole “l’atto non è discutibile o negoziabile”, a differenza di quanto si verifica se è l’ufficio a prendere l’iniziativa di far comparire l’interessato.
I tempi della procedura |
L’organo ispettivo consegna il verbale al contribuente. Il contribuente comunica l’adesione al verbale entro i 30 giorni successivi sia all’ufficio dell’Agenzia delle entrate sia all’organo che ha redatto il verbale con l’avvertenza che:
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Tuttavia, il contribuente può manifestare la propria adesione condizionandola alla rimozione degli errori manifesti presenti nell’atto: la comunicazione immediatamente ha una funzione di impulso per la revisione dell’atto in quanto l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori che gli sono stati segnalati mediante l’aggiornamento del verbale, dandone immediata comunicazione sia all’ufficio dell’Agenzia delle entrate sia al contribuente.
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2) Accertamento: la sospensione dei termini per l'accertamento
I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza di 30 giorni dalla consegna del verbale di constatazione.
Se l’adesione è condizionata dalla rimozione degli errori manifesti, il termine decorre dalla data di comunicazione dell’esito della revisione che è effettuata dall’organo che ha redatto il verbale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
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3) L'atto di definizione dell'accertamento
L’atto di definizione dell’accertamento parziale, che viene notificato al contribuente, deve indicare, separatamente per ciascun tributo:
- gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;
- la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.
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4) Adesione ai verbali di constatazione: i benefici riconosciuti
Per effetto dell’adesione, la misura delle sanzioni applicabili in materia di imposte sui redditi e di IVA (art. 2, comma 5) e di imposte indirette (art. 3, comma 3)
- è ridotta a 1/6 del minimo (contro la regola di 1/3) e
- le somme dovute devono essere versate nei termini e con le modalità indicate all’art. 8, cioè entro 20 giorni dalla notificazione dell’atto di adesione.
Optando per il versamento in forma rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo (ovvero 16 rate se le somme dovute superano 50.000 euro),
- la prima rata va versata entro 20 giorni, e
- le successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sulle rate seguenti vanno conteggiati gli interessi applicando il saggio legale dal giorno successivo non della data della prima rata ma della data in cui l’atto di definizione è stato notificato. Non si applicano le sanzioni e gli interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Il mancato pagamento delle somme dovute comporta la loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
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5) L’alternativa all’adesione al verbale
Se è stato notificato il processo verbale di constatazione, il contribuente non può formulare l’istanza di adesione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218.
Siccome la regola del contraddittorio non è attuabile nel caso di verbali, il contribuente ha solo la possibilità di comunicare l’adesione entro il termine perentorio di 30 giorni poiché, in caso contrario, le risultanze verranno trasfuse nell’avviso di accertamento per il quale egli non potrà accedere all’accertamento con adesione.
Tuttavia, egli ha la possibilità di applicare il ravvedimento operoso
- anche dopo il termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472,
- anche selezionando i singoli rilievi scegliendo se definirli, anche solo in parte. In questo caso, per i rilievi che non sono definiti egli demanda le proprie difese nel contenzioso tributario presentando il ricorso avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado.
Insomma, si tratta di effettuare una valutazione approfondita del verbale tenendo conto che:
- con il ravvedimento operoso (anche parziale) la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo, cioè al 20% per ciascuna irregolarità e il pagamento va fatto in unica soluzione;
- con il ravvedimento speciale dell’art. 5-quater, comunicata l’adesione, entro il 60° giorno successivo, l’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione parziale con la riduzione della sanzione a 1/6 ed è possibile beneficiare del pagamento rateale con applicazione del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell’atto;
- con la remissione della questione all’avviso di accertamento (per il quale non è possibile richiedere l’accertamento con adesione) viene irrogata un’unica sanzione ma confidando nell’applicazione del principio di concorso di violazioni o di continuazione.
Se l’avviso di accertamento viene impugnato, è possibile pervenire alla conciliazione giudiziaria (art. 48 e seguenti del d.lgs. 31.12.1992, n. 546), con connesse riduzioni delle sanzioni e possibilità di pagamento rateale.
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