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CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2024: COSA PREVEDE LA RIFORMA FISCALE

Contenzioso tributario 2024: cosa prevede la Riforma Fiscale

Pubblicato in GU n 2 del 3.01.2024 il Dlgs n 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario: le principali novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto legislativo n 220/2023, di attuazione della Riforma Fiscale, con novità per il Contenzioso tributario, viene pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio 2024.

Prima di dettagliarne alcune, si sottoliena che le norme entrano in vigore dal giorno 4 gennaio e, come specificato dall'art 4 comma 2, le disposizioni si  applicano ai  giudizi instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche'  in  Cassazione,  a decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore del  presente decreto.

Il Governo, all'atto della approvazione ha precisato che, il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata. 

Pertanto, tra l'altro, sono state modificate, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti. 

Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.

Leggi anche:

1) Contenzioso tributario 2024: novità sui depositi telematici

Il Decreto Legislativo n 220/2023 sulla riforma del contenzioso tributario reca novità sui depositi telematici.

In sintesi, è stata aggiunta la previsione secondo cui è dovere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. 

Con lo stesso intervento, inoltre, è stato previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

Vediamo le novità dell'articolo evidenziate di seguito in grassetto: 

  • il comma 1 dell'art. 16 bis del Dlgs n 546/92 è sostituito dal seguente:«1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai  sensi  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,  del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate  anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di  posta elettronica certificata del difensore o delle parti è  indicato  nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria  la  quale,  in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.  In caso  di  pluralità  di  difensori  di  una  parte  costituita,   la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi,  cui spetta informarne gli altri.»; 
  • il comma 3 è sostituito dal  seguente:  «3.  Le  parti,  i consulenti e gli organi tecnici  di  cui  all'articolo  7,  comma  2, depositano gli  atti  processuali,  i  documenti  e  i  provvedimenti giurisdizionali   notificati   esclusivamente   con   le    modalità telematiche  previste  dalle  vigenti  norme  tecniche  del  processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle  ipotesi  di  cui all'articolo  79,   di   effettuare   le   notificazioni   ai   sensi dell'articolo 16»; 
  • dopo  il  comma  4  è aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  La violazione delle disposizioni dei commi  da  1  a  3,  nonché  delle vigenti  norme  tecniche  del  processo  tributario  telematico,  non costituisce causa di invalidità del  deposito,  salvo  l'obbligo  di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.»

Tra i tanti interventi di modifica, all’articolo 16-bis, è stata aggiunta la previsione secondo cui è dovere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. Con lo stesso intervento, inoltre, è stato previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

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2) Contenzioso tributario 2024: spese di giudizio

In merito alle spese di giudizio, si prevede che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione, ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Nel dettaglio, all'art 15 del Dlgs n 546/92 sulle spese di giudizio dello stesso decreto legislativo, vengono inseriti il comma 1-bis, il comma 2, 2-nonies nell'articolo 15:

  1. il comma 2 è sostituito dal  seguente: «2.  Le  spese  del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che  devono essere espressamente motivate ovvero quando  la  parte  è  risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.»;
  2. dopo il comma 2-octies è inserito il  seguente: «2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte»; 

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3) Contenzioso tributario 2024: trattazione in camera di consiglio

Nell'art 33 del Dlgs n 546/92 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno  una delle parti  non  chieda  la  discussione  in pubblica  udienza,  in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare  alle  altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2,  e da  depositare nella  segreteria unitamente   alla   prova   della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da  remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo  ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i  giudici ed  il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione»; 

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4) Contenzioso tributario 2024: sospensione atto impugnato

Tra le altre novità vi è quella riguardante la sospensione dell'atto impugnato,
In particolare, le pronunce cautelari del giudice monocratico sono reclamabili in Corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della Corte di primo grado sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Inoltre, si prevista l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente annunciata la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Si aggiunge inoltre l'articolo 47-ter che riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare. 

Leggendo la nuova norma, l'art 47 ter (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione) prevede quanto segue:

  • Escluso il caso di pronuncia su reclamo,  il  collegio,  in  sede  di decisione della domanda  cautelare,  trascorsi  almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la  completezza  del contraddittorio  e  dell'istruttoria,  sentite  sul punto le  parti costituite, può definire, in camera di consiglio,  il  giudizio  con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3,  salvo  che  una delle  parti  dichiari  di  voler  proporre  motivi  aggiunti  ovvero regolamento di giurisdizione. Ove  ne ricorrano  i  presupposti,  il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il  rinvio  per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del  regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per  il  prosieguo della trattazione.
  • Le disposizioni del comma  1  si  applicano  anche  quando  la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico. 
  • Il giudice decide con sentenza in  forma  semplificata  quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza  del  ricorso.  La  motivazione  della  sentenza  può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme
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