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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: I CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Processo tributario telematico: i criteri di redazione degli atti giudiziari

PTT: le modifiche silenziose al processo tributario telematico. Nuovi criteri redazione atti e limiti dimensionali, provvedimenti del giudice e requisiti atto del processo

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Ripercorriamo le modifiche apportate al processo tributario telematico. Lo speciale seguente affronta il tema partendo dall'innovazione normativa e specifica quelli che sono sia i nuovi criteri di redazione degli atti e i limiti dimensionali di questi ultimi; sia come deve essere redatto il provvedimento del giudice e quali sono i requisiti del documento informatico.

1) Processo tributario telematico: l’innovazione normativa

L’anno 2023 ha apportato modifiche al processo civile telematico che, inevitabilmente, vengono automaticamente recepite nel processo tributario telematico per effetto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo cui: “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice civile" .

L’art. 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile prevede che con d.m. vengono 

  • definiti gli schemi informatici degli atti giudiziari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo
  • vengono stabiliti i limiti degli atti processuali tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.

Con il d.m. 7.8.2023, n. 110 (in vigore dal 26.9.2023), è stata data attuazione all’art. 46 citato stabilendo i criteri di redazione e regolazione degli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. 

Vengono anche stabiliti i limiti dimensionali degli atti per le cause di valore inferiore a 500.000 euro.

Art. 21 del codice di procedura civile

Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.


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2) Processo tributario telematico: i criteri di redazione degli atti

In conformità a quanto è prescritto dall’art. 121 c.p.c., 

  • al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali
  • i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione (art. 2):
    1. l’intestazione, contiene l’ufficio dell’ente impositore davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;
    2. le parti, comprensive di tutte le indicazioni che sono richieste dalla legge;
    3. le parole chiave, nel numero di 20, che individuano l’oggetto del giudizio;
    4. nelle impugnazioni, gli estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione della corte di giustizia tributaria che lo ha emesso, unitamente alla data di pubblicazione e all’eventuale notifica;
    5. l’esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, per le impugnazioni, l’individuazione dei capo della decisone che sono impugnati e l’esposizione dei motivi;
    6. nelle parti in fatto, il puntuale riferimento nei documenti che sono offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
    7. con riguardo ai motivi di diritto, l’esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, indicando le norme di legge e i precedenti giurisdizionali che sono ritenuti rilevanti;
    8. le conclusioni vanno indicate distintamente per ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
    9. l’indicazione specifica dei mezzi di prova e l’indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
    10. il valore della controversia;
    11. la richiesta di distrazione delle spese;
    12. le indicazioni del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Avvertenza

Le indicazioni si applicano, in quanti compatibili agli altri atti del processo.

Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.



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3) Processo tributario telematico: limiti dimensionali degli atti

L’art. 3 indica i limiti dimensionali degli atti processuali tenendo presente che dal conteggio del numero massimo sono esclusi gli spazi.

L’esposizione dell’atto è contenuta nel limite massimo di:

a) 80.000 caratteri (corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di tecniche redazionali) 

  • per il ricorso, 
  • la comparsa di risposta, 
  • la memoria difensiva, 
  • gli atti di intervento e chiamata di terzi, 
  • le comparse e le note conclusionali, 
  • nonché gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

b) 50.000 caratteri (corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel citato formato) 

  • per le repliche e 
  • in genere a tutti gli altri atti del giudizio;

c) 10.000 caratteri (corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel citato formato) per le note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’art. 67-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza.

Le esclusioni dei limiti dimensionali (art. 4)

I limiti dimensionali sono esclusi:

  • per gli elementi indicati all’art. 2, comma 2, lettere da a) a n);
  • per l’indice e la sintesi dell’atto;
  • per le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvenimenti previsti dalla legge;
  • la data e il luogo;
  • le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
  • le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
  • i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Qualora la controversia presenti questioni di particolare complessità i limiti dimensionali possono essere superati, anche in ragione della tipologia della controversia, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tale eventualità in maniera sintetica, il difensore:

  • espone le ragioni per le quali i limiti sono sati superati;
  • dopo l’intestazione inserisce un indice preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell’atto.
Il ragionevole superamento dei limiti è giustificato dalla proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di un terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un’impugnazione incidentale.
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4) Processo tributario telematico: provvedimenti del giudice

Il giudice è chiamato a redigere i provvedimenti in modo chiaro e sintetico osservando, in quanto compatibili, i criteri di redazione degli atti (art. 2) e di tecniche redazionali.

Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche tenendo in debito conto la tipologia, il valore, il numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.

Attenzione 

I provvedimenti del giudice che sono soggetti ad impugnazione sono redatti con l’indicazione di capi separati e numerati.


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5) Processo tributario telematico: gli schemi informatici

Nel processo civile telematico, gli atti giudiziari sono redatti in conformità a quanto è previsto dall’art. 11 del d.m. 21.2.2011, n. 49, cioè l’atto di un processo in forma di documento informatico deve avere i seguenti requisiti:

  • è privo di elementi attivi;
  • è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche previste dai Provvedimenti 18.7.2011 e 16.4.2014;
  • le informazioni strutturate sono in formato XML;
  • la nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa in via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Nel processo tributario telematico le specifiche tecniche sono indicate nel d.d. 4.8.2015.

Art. 46 delle diposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Penultimo comma: “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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