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RIFORMA FISCALE: L’AVVIO DEL FISCO DIGITALE

Riforma fiscale: l’avvio del fisco digitale

Standardizzare gli atti impositivi ricorrendo alle tecnologie digitali nella fase di accertamento e del contezioso tributario. Come cambia il rapporto fisco-contribuente

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La Riforma fiscale e il ricorso alla standardizzazione in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario. Quali sono però i rischi e i vantaggi di utilizzare l'intelligenza artificiale? Cosa si intende per standardizzazione di procedure e standardizzazione dell'accertamento? 

Di seguito, rivediamo i lineamenti della riforma del fisco in merito all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso. 

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1) I lineamenti della riforma del fisco

La riforma del fisco di cui alla L. 9.8.2023, n. 111, è caratterizzata dal ricorso alla standardizzazione degli atti impositivi utilizzando tecnologie digitali non solo nella fase di accertamento ma anche del contenzioso tributario.

Il punto focale di partenza è rappresentato dall’accertamento cioè dell’art. 17 che prevede al comma 1, di:

  • lett. “a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali”;
  • lett. “f) potenziare l’utilizzo di tecnologie digitali, anche con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: 
    • realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 
    • operare azioni mirate idonee a circoscrivere l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 
    •  perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti”.

L’art. 18, comma 1 in materia di riscossione prevede:

  • alla lett. c), di “favorire l’uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e di interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione”;
  • alla lett. e), n. 2) “l’estensione dei termini di efficacia degli atti di riscossione, per  assicurare una maggiore rapidità degli atti di recupero”.

Infine, in materia di contenzioso l’art. 19, comma 1, prevede alla lett. b), di “ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

  • la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
  • l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
  • la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche”.

La legge delega sembra voler abbandonare l’attuale sistema accertativo e giurisdizionale, basato sull’esame documentale e sul contradittorio in merito alla materia imponibile dichiarata e quanto è accertato, nelle sue diverse accezioni procedurali, ma sembra privilegiare un nuovo scenario caratterizzato da un sistema digitale, suffragato dall’intelligenza artificiale, caratterizzato dalla informatizzazione e dal sistema vero/falso, dalla centralizzazione degli impulsi accertativi provenienti dai canali informativi (cioè la raccolta di informazioni con rilevanza tributaria, quali, ad esempio, oneri deducibili e detraibili, fatture elettroniche, corrispettivi telematici, pagamenti a mezzo POS, ecc.).

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2) Riforma fiscale: standardizzazione accertamento e lettere di compliance

Il passo successivo riguarda la standardizzazione dell’accertamento che, attualmente, è rappresentato essenzialmente dalle “lettere di compliance” nelle quali vengono indicate le anomalie rilevate nella dichiarazione aventi ad oggetto omissioni o infedeltà che l’Agenzia delle entrate ha riscontrato confrontando i dati dichiarati con quelli presenti nelle proprie banche dati. 

La procedura consente al contribuente di regolarizzare l’errore o l’omissione mediante l’istituto del ravvedimento operoso prima che venga notificato l’avviso di accertamento. Se i dati dichiarati sono corretti, è sufficiente comunicare gli elementi e i documenti non conosciuti dall’Agenzia delle entrate (art. 1, commi da 634 a 636, della l. 23.12.2014, n. 190, e Provvedimento 25.5.2015, n. 71472, e successivi). Non rientrando tra gli atti impositivi le comunicazioni non sono atti impugnabili autonomamente. 

Se la documentazione prodotta non giustifica lo scostamento, la contestazione può essere sollevata durante la procedura di accertamento con adesione (d.lgs. n. 218/1997), o con il ricorso.

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3) Riforma fiscale: standardizzazione procedure e rischi intelligenza artificiale

La centralizzazione delle informazioni rilevanti ai fini fiscali apre la strada alla standardizzazione delle procedure, ferma restando la strada già collaudata dei controlli e degli accertamenti.

L’obiettivo presuppone la presenza di incentivi a favore dei contribuenti che sono previsti:

  1. dall’art. 16, lett. g), cioè l’incentivazionecon sistemi premiali” dell’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate nonché delle “attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali”,
  2. dall’art. 17, lett. g), l’introduzione “di misure che incentivino l’adempimento spontaneo dei contribuenti” prevedendo “procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi" (n. 16).

Le nuove procedure del rapporto fisco-contribuente privilegiano l’utilizzazione dell’intelligenza artificiale (art. 17, lett. f) che ricorre agli algoritmi, cioè ad una sequenza di operazioni con lo scopo di identificare schemi di evasione tributaria automatizzando l’elaborazione in primo luogo delle dichiarazioni e la conseguente verifica documentale per segnali di sottrazione di tributi.

Strumenti algoritmici ed elaborazioni di natura probabilistica sono destinati a semplificare le procedure di accertamento, ma c’è il rischio che il risultato finale non sia sempre idoneo ad identificare la reale posizione tributaria del contribuente

In altri termini, è necessario che il risultato dell’accertamento standardizzato possa evidenziare un risultato impositivo difforme dai dati contributivi espressi nella dichiarazione, per cui è opportuno ricordare quanto è stato espresso dal Parlamento europeo (risoluzione 16.2.2017, n. 2018/C 252/25) ponendo l’accento sul principio di trasparenzanello specifico sul fatto che dovrebbe sempre essere possibile indicare la logica di base di ogni decisione presa con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che possa avere un impatto rilevante sulla vita di una o più persone; ritiene che debba sempre essere possibile ricondurre i calcoli di un sistema di intelligenza artificiale a una forma comprensibile per l’uomo”.

La formula algoritmica non può tradursi in una motivazione dell’avviso di accertamento ma il procedimento istruttorio deve essere oggetto di una valutazione preventiva considerando il principio indicato all’art. 22, n. 1, del regolamento (UE) 2016/679: “l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”.

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Fonte immagine: Parlamento
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