La correzione dell'errore nell'offerta economica solo se si tratta di un errore materiale immediatamente riconoscibile.
Nello speciale che segue, si affronta nello specifico cosa prevede la regola generale e due esempi oggetto di valutazione da parte del TAR in cui l'errore può essere legittimamente corretto. Infine, un caso affrontato dal Consiglio di Stato in cui si rileva un evidente errore di scritturazione.
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1) Appalti ed errori offerta economica: regola generale ammissibilità della correzione
Nel caso dell’offerta presentata in occasione di un appalto, la giurisprudenza[1] ammette la possibilità che anche tale documento, al pari di qualunque atto negoziale, sia suscettibile di interpretazione al fine di individuare l’esatta volontà dell’offerente; tuttavia, considerata la necessità di salvaguardare la regolarità della procedura di gara e la par condicio fra i partecipanti, sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali solo quando i medesimi siano facilmente ed immediatamente rilevabili. A tale condizione, quindi, in un’ottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, va consentito al concorrente di emendare l’errore ostativo immediatamente percepibile[2], a maggior ragione se generato da clausole ambigue contenute nella lex specialis.
Come ribadito anche recentemente[3], dinanzi ad un errore dell’operatore nella redazione dell’offerta economica, è necessario accertare la natura e rilevanza di detto errore, al fine di verificare possa considerarsi un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa[4] ovvero richieda un’attività integrativa da parte del RUP e, come tale, inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio[5].
In sintesi, l’errore materiale è tale e può essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara[6].
2) Appalti ed errori offerta economica: indicazione della percentuale di ribasso in luogo dell’importo offerto
Alla luce dei predetti rigidi paletti, è evidente che sono poche le ipotesi in cui l’errore può essere legittimamente corretto.
Un primo esempio è stato oggetto di valutazione da parte del TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 26 settembre 2023, n. 2799.
Nel caso specifico era accaduto che l’operatore aveva inserito nella casella del ribasso non l’importo offerto ma la percentuale di ribasso offerta; secondo i giudici, detto errore doveva qualificarsi quale mero errore materiale suscettibile di correzione da parte dell’amministrazione per i seguenti motivi:
- l’errore era facilmente rilevabile dall’esiguità dell’importo indicato (ove commisurato al prezzo espresso in euro) ed era stato, in ogni caso, tempestivamente rappresentato dal concorrente nella richiesta di autotutela;
- la sua correzione avrebbe, inoltre, richiesto una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli stessi elementi contenuti nell'offerta economica presentata dal concorrente, senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta ovvero a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, quindi in perfetta aderenza ai principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza sopra citata;
- tale operazione non avrebbe, quindi, determinato alcun intervento manipolativo né alcuna modifica dell’offerta originariamente espressa e sarebbe stato conforme ai principi di immodificabilità dell'offerta e di par condicio dei concorrenti.
Un caso per certi aspetti similare è stato oggetto di valutazione da parte del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 10 novembre 2023, n. 664.
Nello specifico, il modello di presentazione dell’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante recava la dicitura “prezzo” ed il modulo informatico consentiva l’inserimento di sole due cifre: l’operatore, perciò, era giunto alla conclusione che le due cifre da inserire corrispondessero al prezzo in percentuale rispetto alla base d’asta che si intendeva offrire, mentre la stazione appaltante intendeva, quale dato da inserire, quello del ribasso. Dinanzi ad un base d’asta di € 100.000, il concorrente indicava, nel modulo elettronico, il numero “72”, intendendo che offriva l’importo di € 72.000 e non un ribasso del 72%. Secondo i giudici, era la stessa entità della cifra indicata, ovverosia 72% (su una base d’asta peraltro piuttosto esigua: €uro 100.000,00, IVA esclusa), a rendere palese che non poteva trattarsi del ribasso, a meno di non ipotizzare un’offerta inevitabilmente in perdita, e che dunque quel dato non poteva che riferirsi al corrispettivo di esecuzione dell’appalto (il prezzo, per l’appunto). Al contempo, quale fosse la reale volontà della ricorrente sulla quale si è innestato l’errore ostativo era evidente: offrire un prezzo corrispondente al 72% di quello indicato nella lettera d’invito. Dunque, con un elementare calcolo risultava che il ribasso offerto era il 28%.
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3) Appalti ed errori offerta economica: utilizzo del punto in luogo della virgola nell’offerta economica
In un caso affrontato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 30 gennaio 2023, n. 1034, due imprese concorrenti, nel presentare il ribasso, anziché utilizzare la virgola per separare i decimali dalla parte intera del numero, avevano utilizzato il punto: secondo i giudici, si era trattato di un “errore materiale per avere invertito i due tasti della virgola e del punto posti uno a fianco all’altro”, avendo indicato, rispettivamente un ribasso del 33.93300% anziché del 33,93300% e un ribasso del 34.04100% anziché del 34,04100%.
Si era trattato di un evidente errore di scritturazione, la cui riconoscibilità è conseguenza della constatazione che l’offerta economica di entrambe le concorrenti, apportandovi il ribasso erroneamente indicato, sarebbe stata irrealistica e contraria alla logica stessa della gara d’appalto, in quanto si sarebbe trattato di un’offerta ictu oculi destinata a soccombere anche nel caso di mancata partecipazione di altri concorrenti.
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4) Appalti ed errori offerta economica: note
[1] TAR Valle d’Aosta, sent. 3 maggio 2022, n. 25; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 10 novembre 2023, n. 664; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 giugno 2022, n. 5344: “Come affermato da univoca giurisprudenza, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente “deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; … la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; … tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi - identificativi dell’errore - desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.; cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529)”.
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 ottobre 2022, n. 9415.
[3] TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 26 settembre 2023, n. 2799.
[4] Consiglio di Stato, sez. III, sent. 21 marzo 2022, n. 2003.
[5] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 gennaio 2021, n. 804.
[6] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 ottobre 2020, n. 6462; sez. III, sent. 24 febbraio 2020, n. 1347.
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