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IAS 12 E PILLAR TWO: COSA CAMBIA PER I BILANCI DAL 2023

Ias 12 e Pillar two: cosa cambia per i bilanci dal 2023

Ias 12 e Pillar two: il Regolamento (UE) 2023/2468 dell’8 novembre 2023 adotta il restyling dello Iasb per i bilanci dal 1° gennaio 2023

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L’8 novembre 2023 con Regolamento UE 2023/2468 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 9 novembre 2023 – la Commissione Europea ha adottato le modifiche allo IAS 12 che introducono  un'eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite connesse all'applicazione delle disposizioni del Pillar Two dell’OCSE, e alle informazioni integrative.

Si ricorda che, la riforma fiscale OCSEGlobal antibase erosion model rules” ha introdotto un modello c.d. a due pilastri, Pillar Two per affrontare le problematiche fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.   

Il modello ha la finalità di porre un limite alla concorrenza fiscale introducendo un'aliquota minima globale del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le grandi multinazionali. La capogruppo sarà tenuta al versamento dell’eventuale imposta integrativa, top up tax, per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione e per le quali l’imposta corrente è inferiore alla soglia minima del 15% (la top up tax è un’ imposta corrente versata nella giurisdizione della capogruppo - della stessa autrice si veda “IAS 12: restyling al Pillar two).

Le modifiche allo IAS 12 prevedono:

  • un'eccezione temporanea all'obbligo di contabilizzare le imposte differite immediatamente dopo la pubblicazione delle modifiche da parte dello IASB e retroattivamente in conformità allo IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori;
  • l’obbligo di divulgare le informazioni integrative inerenti a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva; la società non è tenuta ad applicare le disposizioni sulle informazioni integrative ai bilanci intermedi relativi a periodi intermedi che terminano il 31 dicembre 2023 o prima di tale data.

Coerentemente, l’Organismo Italiano di Contabilità, ha già pubblicato gli emendamenti al principio contabile OIC 25 (della stessa autrice si veda “OIC 25: disposizioni modello Secondo Pilastro Ocse), che in linea con lo IASB contemplano:

  • la non rilevanza per la fiscalità differita di bilancio;
  • la previsione di una voce ad hoc “imposte correnti Secondo Pilastro” all’interno della voce 20) del conto economico;
  • l’informativa in nota integrativa solo se l’ammontare di tale imposte è rilevante. 

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1) IAS 12: i paragrafi aggiunti dal Regolamento UE

Le modifiche approvate prevedono l’aggiunta dei paragrafi rubricati: 

- “ambito di applicazione”, paragrafo 4A;

- “informazioni integrative” paragrafi 88A, 88B, 88C, 88D (e 98M)

Titoli dei paragrafi aggiuntiContenuti
“Ambito di applicazione” 4A . Il presente Principio si applica alle imposte sul reddito determinate dalla legislazione fiscale vigente o sostanzialmente in vigore per attuare le norme tipo relative al secondo pilastro pubblicate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), compresa la legislazione fiscale che attua imposte integrative domestiche qualificate minime descritte in tali norme. Tale legislazione fiscale e le imposte sul reddito da essa determinate sono di seguito denominate «legislazione del secondo pilastro» e «imposte sul reddito del secondo pilastro». In deroga alle disposizioni del presente Principio, l’entità non deve rilevare né comunicare informazioni sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro.
Informazioni integrative

88A. L’entità deve indicare di aver applicato l’eccezione alla rilevazione e all’informativa sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro (vedere paragrafo 4 A).

88B. L’entità deve indicare separatamente i suoi oneri (proventi) fiscali correnti relativi alle imposte sul reddito del secondo   pilastro.

88C. Nei periodi in cui la legislazione del secondo pilastro è vigente o sostanzialmente in vigore ma non ha ancora

acquisito efficacia, l’entità deve fornire informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili che aiutino gli

utilizzatori del bilancio a comprendere l’esposizione dell’entità alle imposte sul reddito del secondo pilastro

determinate da tale legislazione.

88D. Per conseguire l’obiettivo di informativa di cui al paragrafo 88C, l’entità deve fornire informazioni qualitative e

quantitative sulla sua esposizione alle imposte sul reddito del secondo pilastro alla data di chiusura dell’esercizio. Tali informazioni non devono rispecchiare tutte le disposizioni specifiche della legislazione del secondo pilastro possono essere fornite sotto forma di intervallo indicativo. Per le informazioni che non sono conosciute o non sono ragionevolmente stimabili, l’entità deve invece pubblicare una dichiarazione a tale riguardo e informazioni sui progressi compiuti dall’entità nella valutazione della sua esposizione.

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2) IAS 12: l’eccezione temporanea imprese Modello Pillar Two

Il principio contabile internazionale IAS 12 disciplina la contabilizzazione delle imposte sul reddito d’esercizio, comprendendo tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o accordo(i) a controllo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio. 

Con riferimento ai potenziali effetti delle regole di attuazione del Pillar Two dell'OCSE, lo IASB ha provvisoriamente deciso di introdurre un'eccezione temporanea per le imprese che rientrano nel perimetro del Modello Pillar Two, all'obbligo di contabilizzare le imposte differite (inclusa qualsiasi imposta integrativa minima nazionale qualificata). L’eccezione sarà applicabile fino a quando lo IASB non la rimuoverà o, in alternativa  la renderà permanente. 

Di conseguenza l’impresa che rientra nell’ambito di applicazione di cui al paragrafo 4A, deve indicare:

a) di aver applicato l'eccezione temporanea; e

b) l’ onere fiscale corrente relativo all'imposta integrativa del Pillar Two.

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3) IAS 12: l’informativa integrativa di bilancio

Il paragrafo 88 nelle lettere dalla A) alla D) aggiunge l’informativa integrativa. L’impresa che rientra nell’ambito di applicazione del Pillar Two deve indicare, nei periodi precedenti e solo per il periodo corrente all'entrata in vigore delle regole del Modello, la seguente disclosure:

  • informazioni sulla legislazione emanata - o sostanzialmente emanata - per implementare le regole del Pillar Two nelle giurisdizioni in cui opera l'entità, paragrafo 88 A;
  • se la società opera in giurisdizioni in cui prevede ragionevolmente di essere tassata al di sotto dell'aliquota minima in conformità con i requisiti specifici delle regole del Pillar Two oppure, se l'entità opera in giurisdizioni in cui la sua aliquota fiscale effettiva, calcolata sulla base dei requisiti IAS 12, è inferiore al 15% per il periodo corrente di applicazione al Modello,  paragrafo 88 B;
  • le giurisdizioni in cui l'aliquota fiscale effettiva dell'entità, calcolata sulla base dei requisiti IAS 12, per il periodo corrente è inferiore al 15%, paragrafo 88 C, divulgando, inoltre, per queste giurisdizioni, in forma aggregata:
    • l'utile contabile prima delle imposte;
    • l'imposta sul reddito; e
    • l'aliquota effettiva media ponderata risultante.
  • indicare se esistono giurisdizioni alle quali la società:
    • potrebbe essere esposta al pagamento dell'imposta aggiuntiva e che non sono incluse nelle giurisdizioni identificate; o
    • potrebbe non essere esposta al pagamento dell'imposta aggiuntiva e che sono incluse nelle giurisdizioni identificate.

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4) IAS 12: esempi di informativa integrativa

Tra gli esempi di informazioni che l’entità potrebbe fornire per conseguire l’obiettivo e ottemperare alle prescrizioni di cui ai paragrafi 88C–88D figurano:

  1. informazioni qualitative: il modo in cui la legislazione del secondo pilastro incide sull’entità e le principali giurisdizioni in cui potrebbero esistere esposizioni alle imposte sul reddito del secondo pilastro;
  1. informazioni quantitative:

i) l’indicazione della quota degli utili dell’entità che potrebbe essere soggetta alle imposte sul reddito del secondo  pilastro e l’aliquota fiscale media effettiva applicabile a tali utili; oppure

ii) l’indicazione di come l’aliquota fiscale media effettiva dell’entità sarebbe cambiata se la legislazione del secondo pilastro avesse acquisito efficacia.

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Fonte immagine: Foto di Mudassar Iqbal da Pixabay
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