La polizza di tutela legale viene stipulata per consentire all'assicurato di essere rimborsato di tutte le spese processuali (o almeno di una loro parte) dovute in relazione ad azioni giudiziarie, promosse da soggetti terzi nei confronti dell'assicurato o anche direttamente dallo stesso assicurato nei confronti di terzi; la polizza può coprire anche le spese legali collegate a procedimenti stragiudiziali, come, ad esempio, l'esperimento del tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 o una perizia. Il procedimento giudiziario riguardo al quale opera la polizza può essere di tipo civile, penale o amministrativo.
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1) Condominio: il dissenso alla lite
L'art. 1132 c.c. stabilisce, testualmente, che qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza; inoltre precisa che l'atto di dissenso deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Con essa il legislatore, derogando al regime ordinario di ripartizione delle spese condominiali, ha disposto che i condomini possano sottrarsi al pagamento delle spese processuali che il condominio sia stato eventualmente condannato a rifondere alla controparte all'esito del giudizio (ma non anche alle spese legali che vanno anticipate al legale del condominio).
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2) Polizza di tutela legale condominio e delibera annullabile: una tesi minoritaria
Secondo una tesi la stipula di una polizza di tutela legale da parte del condominio comporta che tutti i condomini siano tenuti, pro quota, al pagamento del relativo premio; di conseguenza – ad avviso della stessa opinione , nell'ipotesi di lite avanzata da parte del condominio, anche il condomino che intenda sottrarsi alla lite manifestando il proprio dissenso sarebbe comunque tenuto (indirettamente) a sopportarne le spese, mediante il pagamento pro quota del premio assicurativo, in violazione dell'art. 1132 c.c.
In tal modo, però, si svuoterebbe completamente l'effetto proprio della dissociazione dalla lite (ossia l'esclusione dalla ripartizione delle spese legali), sterilizzando altresì il meccanismo del regresso previsto dal secondo comma dell'art. 1132 c.c. In quest’ottica l'interferenza con il diritto del singolo, espressamente riconosciuto dalla legge, determinerebbe l'incompetenza dell'assemblea di condominio a deliberare sulla stipula di una polizza siffatta: in altre parole la delibera sarebbe annullabile (Trib. Forlì 10 marzo 2020 n. 206).
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3) Condominio e polizza di tutela legale: posizione (condivisibile) della Cassazione
La Cassazione è chiarissima nel ricordare che l'assemblea di condominio, nell'ambito dei poteri di gestione di cui all'articolo 1135 c.c., può validamente approvare la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini.
Del resto, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea.
Secondo questa tesi la delibera assembleare di approvazione della polizza spese legali non può intendersi contraria all'articolo 1132 c.c., stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l'oggetto del contratto in esame e la menzionata norma.
La Cassazione ha messo in rilievo come l’articolo 1132 c.c. si limiti a contemplare l'esonero del dissenziente dalla "responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza", e dunque esclude l'onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio (lasciandone peraltro immutato, nell’inverso caso d’esito della lite favorevole, l'obbligo di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa, non recuperabili dalla controparte); la norma è operativa per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all'amministratore ex articoli 1130 e 1131 c.c., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell'assemblea alla costituzione in giudizio dell'amministratore da cui estraniarsi (così, ad esempio, l’amministratore non può proporre domanda di rivendica per usucapione di un’area adiacente al caseggiato senza apposito mandato assembleare); in ogni caso la disposizione in questione permette una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea, dissenso che, ad un tempo, non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale contratto; infine si sottolinea che l’ombrello protettivo previsto dall’articolo 1132 c.c. per il dissenziente opera solo nei rapporti interni, ossia tra i comproprietari, e non anche in quelli esterni, perché il soggetto che vanta il diritto al rimborso delle spese processuali nei confronti del condominio può comunque rivalersi anche sul condomino dissenziente (salvo il diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti degli altri comproprietari). In altre parole il condomino dissenziente è identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa.
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