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ASSENZE INGIUSTIFICATE COME DIMISSIONI E ALTRE NOVITÀ DDL LAVORO

Assenze ingiustificate come dimissioni e altre novità DDL lavoro

Approvato alla Camera il disegno di legge ribattezzato Collegato lavoro novità su assenze, rateazione debiti Inps - modifiche al TU sicurezza - lavoro stagionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima approvazione in Parlamento per il testo del disegno di legge in materia di lavoro  approvato dal Governo già lo scorso  1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nello scorso mese di marzo. 

Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro è stato approvato dalla Camera  il 9 ottobre 2024 con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, 

Qui il testo

Vediamo di seguito alcuni dettagli in più  su alcune novità con le modifiche apportate fino ad oggi.

1) Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica

Sul tema delle assenze ingiustificate del lavoratore considerate dimissioni Il disegno di legge iniziale prevedeva che:

  • in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto  collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, 
  • in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica quindi la disciplina relativa alla NASPI.

A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni 

Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate  da parte del lavoratore volte a provocare  il licenziamento da parte del datore di lavoro,   per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

Nel dettaglio, la disposizione  che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni .

La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di  lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Inoltre è previsto che  il datore di lavoro debba  comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente  che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.

In fine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle  dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in  base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente

con modalità telematiche58 su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla

sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro59

CONCILIAZIONE TELEMATICA  

Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall'art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12-bis del DL 76/2020. 

Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.

2) Periodo di prova massimo per i contratti a termine

Si interviene  anche  sul  decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che  «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova può essere :

  • non inferiore a due giorni  né
  • superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi, 
  • superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».

L’ex art. 6  del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le  disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.

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3) Collegato lavoro le novità su cassa integrazione - lavoro stagionale - somministrazione

 In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148   e si prevede la compatibilità  del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia  attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo,   purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.

 Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di  lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.

 Durante il  periodo di lavoro il lavoratore non ha diritto al relativo trattamento  integrativo.

ATTIVITA STAGIONALI

L'art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dal somministratore o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminata la previsione che escludeva l’applicazione del limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

4) Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

Agli articoli 14 e 15 o   il DDL  si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento  spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.

Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente  a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:

  • entro  90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e  nei successivi 30 giorni  al versamento  di quanto eventualmente dovuto .

Per quanto riguarda i debiti contributivi  non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di  pagamento rateale dei debiti per   contributi, premi ed accessori di legge, potrà  essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate  mensili.  

I casi dovranno essere  saranno definiti con decreto interministeriale 

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