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MEDIATORI FAMILIARI: ECCO LE REGOLE PER LA PROFESSIONE

Mediatori familiari: ecco le regole per la professione

Pubblicato il decreto per la figura di mediatore familiare dopo la riforma Cartabia: requisiti, modalità formazione obbligatoria, tariffe dei compensi applicabili

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Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E'   stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale  del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)

La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:

  1. l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
  2. i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale 
  3. le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
  4. i requisiti richiesti per i formatori 
  5. le tariffe applicabili  
  6. deontologia 
  7. disciplina sul trattamento dei dati personali.

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1) Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti

 Il decreto definisce il  mediatore  familiare   come   la  figura  professionale  terza  e  imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi  di  cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un  rapporto  di  coppia, prima, durante o dopo  la separazione  cercando di facilitare la  riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali  

Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della  legge 14 gennaio 2013, n.  4  sulle professioni non organizzate  

Sono richiesti i  seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:

  •  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno; 
  •  non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per  delitto  non colposo
  •  non  avere,   alla   data   di   richiesta   dell'iscrizione, procedimenti penali in corso 
  •  non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai  pubblici uffici; 
  •  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli  effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
  •  non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordine professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare  piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.

2) I titoli di studio richiesti - Il regime transitorio

E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

  1. attestazione  rilasciata  dalle  associazioni   professionali  iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal  Ministero  delle Imprese (legge, n. 4 del 2013) 
  2. certificazione di conformita' del singolo professionista  alla normativa tecnica UNI 11644
  3. diploma di  laurea  almeno  triennale  nell'area  disciplinare  umanistico-sociale di cui all'allegato 1  del  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro  titolo equivalente o equipollente per legge.  

ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del  decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:

  • frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore  con 
  • superamento dell'esame finale, e 
  • che  documentano  lo  svolgimento di attivita' di mediazione familiare  nel  biennio  precedente.  Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale  a decorrere dal 31 dicembre 2023. 

 Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo  12-bis delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  civile,  restano  fermi   gli   ulteriori   specifici   requisiti   prescritti


3) La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari

 Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere    riconosciuto  da  associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato  dai soggetti  da  queste  riconosciuti   nonche' dagli enti titolati  alla  certificazione  delle  competenze,  come definiti dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto  legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti

   DURATA :

  • non meno di duecentoquaranta ore di lezioni  teorico-pratiche,  di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione  familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto  in  presenza  o  mediante  collegamento  audiovisivo   in  modalita' sincrona
  • non meno di ottanta ore di pratica guidata  con  un  formatore  con pluriennale esperienza di  mediatore,  di  cui  almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione

 ESAME FINALE comprendente: 

      1) una prova scritta con domande a risposte aperte; 

      2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo  giuoco  di ruolo («role playing»); 

      3) una prova orale  consistente  in  un  colloquio con presentazione di un  elaborato  scritto sul percorso svolto

al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità

MATERIE:

  • la teoria del conflitto e il conflitto familiare; 
  • i rapporti patrimoniali  e  personali  della  coppia  e  la filiazione; 
  • i diversi modelli di coppia e di famiglia; 
  • i cicli di vita della coppia e della famiglia; 
  • la crisi della coppia e le  conseguenze  sul  rapporto  con  i figli e l'intervento del mediatore; 
  • l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; 
  • la tutela dei minori; 
  • le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; 
  • l'intervento dello psicologo nella  mediazione  e  la  tecnica  dell'ascolto del minore; 
  • i sistemi di risoluzione alternativa delle  controversie  e  i  tipi di mediazione; 
  • la figura del mediatore familiare; 
  • le fasi del percorso di mediazione familiare; 
  • i metodi e  le  tecniche  di  mediazione  dei  conflitti,  con  particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra  genitori  e i figli; 
  • la  rielaborazione  del  conflitto  e  l'accordo  finale   di  mediazione; 
  • gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia  e  all'estero; 
  • la violenza domestica e di genere.

4) Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori

L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore   nelle  materie  sopracitate soprattutto  in  relazione  all'evoluzione  normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita'  laboratoriali   in presenza,  su  casi  teorico-pratici. 

Gli  obblighi  di  aggiornamento  professionale  periodico  hanno  cadenza   annuale   dal 31 dicembre 2023. 

I formatori  nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti: 

  •  laurea  almeno  triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato  1  del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
  • 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,  
  •  docenza in materie giuridiche,  umanistiche,  sociali  o psicologiche  presso  universita',  istituti   secondari   e   scuole  pubbliche o private legalmente riconosciute  oppure,  
  •  almeno due pubblicazioni in  materia  di  mediazione familiare, dotate di codice identificativo  internazionale ai sensi dell'articolo  1,  lettera  t),  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno  2012, n. 76; 

In alternativa al punto precedente devono essere

  1.  iscritti da almeno cinque anni a  una  delle  associazioni  professionali  di  mediatori  familiari inserite  nell'elenco  tenuto  presso  il  Ministero  delle  Imprese e  del  Made  in  Italy,  oppure
  2.  docenti   in materia  di  mediazione  familiare  in  corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque  anni  consecutivi anteriori alla data di entrata  in  vigore  del  1 novembre 2023 .

L'attività di formatore è consentita anche  

a chi ha  conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza  di un corso di almeno duecentoventi ore e il  superamento  dell'esame

finale  con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente. 

ATTENZIONE  Non sono tenuti a svolgere  il  corso  di  formazione  iniziale  i soggetti  in possesso della certificazione Uni del professionista e  

gli   iscritti  nell'elenco   dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del   dlgs 

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5) Mediatori familiari: parametri per il compenso

Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il  compenso non  comprende le spese forfettarie ne' gli oneri  e   i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare 

  1. del compenso,
  2. delle spese,
  3. degli oneri e dei contributi, nonchè
  4. il totale di tali voci. 

Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.  

La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:    

 bassa complessita' e conflittualità

 moltiplicatore 1;
 media complessita' e conflittualità
moltiplicatore 2.
alta complessita' e conflittualita':
moltiplicatore 3
Fonte immagine: oto di Mariana Anatoneag da Pixabay

Allegato

Decreto MIMIT 151 del 27.10.2023 - Mediatore familiare
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