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ESPORTAZIONI EXTRA UE: DOCUMENTI E PROVE

Esportazioni extra ue: documenti e prove

Disciplina esportazioni di beni non imponibili IVA, bolletta doganale ed altri documenti ammessi come prova

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Le esportazioni rappresentano un aspetto legato alle vendite molto importante, specie quelle legate alla vendita di beni verso i paesi Extra Ue, che per molte aziende italiane rappresenta una fetta importante del proprio fatturato.

Di seguito, la disciplina in materia di esportazioni di beni non imponibili IVA, breve focus sulla bolletta doganale ed altri documenti necessari ai fini della prova 

1) Esportazioni extraue: esportazioni di beni non imponibili iva

Il nostro ordinamento disciplina col D.P.R. 622/72 art.8 le esportazioni di beni non imponibili iva di cui:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita' economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita' economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;

((b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla documentazione doganale;))

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

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2) Esportazioni extraue: bolletta doganale

È possibile constatare come il documento fondamentale delle esportazioni sia la bolletta doganale, la quale, tra l'altro, esclude anche ogni altra forma di trasmissione dei dati al fine di evatarne la duplicazione.

La bolletta doganale consente anche di reperire il codice MRN (Movement Reference Number) rilasciato dalle dogane italiane con il quale è possibile, attraverso il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli A.I.D.A. (Automazione Integrata Dogane Accise) operativo dal 10/11/2003, effettuare il controllo sulla esportazione.

Nel caso in cui la bolletta doganale non  fosse presente, l'esportatore non può dimostare la spedizione, né con la documentazione di rito (fattura, bonifico di pagamento, etc..), né attibuendo al trasportatore la mancata collaborazione.

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3) Esportazioni extraue: documentazione necessaria

Le norme in materia doganale sono molto stringenti e la documentazione ammessa è rappresentata

  • da attestazioni pubbliche fornite dal paese ricevente presso la sua dogana, 
  • dalla vidimazione dell'ufficio doganale sulla fattura e 
  • dai documenti di trasporto internazionali (DdT, CMR...) opportunamente vidimati dalle autorità dello stato importatore, da cui si evinca l'uscita della merce dal territorio UE oppure la sua ricezione nel paese ricevente.

Tali obblighi sono stati sottolineati dalla Cassazione Civile con la  sentenza n. 11112 del 6 aprile 2022. In tale sentenza la suprema corte parla di "prove certe ed incontrovertibili" che bisogna esibire per dimostrare l'esportazione.

Di recente la Commissione Tributaria Regionale (CTR) Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 155 dell’11 luglio 2022, è ritornata su questo aspetto ribadendo quanto fosse già affermato.

Inoltre, va segnalata la Sentenza n. 9795 del 12 aprile 2023, Cassazione civile, sezione V. in materia di IVA ha ribadito che sul cedente ricade l'onere della diligenza nel verificare, anche in base ad elementi presuntivi, la veridicità della dichiarazione d'intenti emessa dal soggetto che vanta del requisito di esportatore abituale.

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Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay
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