Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 101 del 20 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149 sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023.
L’avviso n. 2/2023 e le relative faq del 16 ottobre 2023, sciolgono dubbi in merito alle attività finanziabili e soggetti ammissibili al Fondo. Inoltre, a seguito dei numerosi quesiti e delle richieste di chiarimento pervenute da parte degli Enti destinatari dell'Avviso 2/2023, si forniscono maggiori chiarimenti ed esempi al fine di agevolare gli ETS interessati nella compilazione degli allegati e della piattaforma attraverso la predisposizione di slide "Presentazione dell'Avviso 2/2023".
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1) Ets e l’atto di indirizzo: risorse disponibili e scadenze
Il Codice di Terzo settore introduce, come noto, lo strumento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
In particolare, l’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017 prevede che il citato Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale ex articolo 5 del codice, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Nel dettaglio, le linee di attività finanziabili attraverso il fondo a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, ammontano, per il 2023, a € 22.666.890,00.
Le iniziative e i progetti di cui al citato Avviso n. 2/2023 dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.
La compilazione della domanda potrà avvenire dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 di mercoledì 8 novembre 2023, utilizzando la Piattaforma dedicata (il termine è stato prorogato con D.D. n. 263 del 3 novembre 2023)
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2) Ets, finanziamento attività di interesse generale: soggetti proponenti
Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro.
Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore,
- le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, per un Ente che si trova nelle more del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, il requisito soggettivo deve sussistere al momento di presentazione della domanda (non deve, quindi, sussistere già alla data di pubblicazione dell'Avviso n. 2/2023)
Inoltre, il possesso del citato requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/ Capofila in caso di ATS e partner - partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione. La cancellazione del soggetto proponente dai citati registri comporterà l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.
In particolare, se un'associazione non ancora risulta ancora iscritta al RUNTS, ma iscritta attualmente all'anagrafe delle ONLUS, non può partecipare all'avviso in oggetto; nessun’altra fattispecie, infatti, può ritenersi in possesso dei requisiti soggettivi previsti, oltre a quelli espressamente indicati nell’avviso stesso (al paragrafo 5).
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3) Ets, finanziamento attività di interesse generale: reti associative e casi critici
Il Ministero chiarisce che, se una Rete è iscritta al RUNTS, nella sezione E (Reti associative), ma non ha la qualifica di APS/ODV, può comunque presentare domanda.
Al riguardo, il paragrafo 5 dell’Avviso n. 2/2023 stabilisce che “Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro”. La rete, quindi, se non possiede il requisito soggettivo di ODV o APS, può presentare istanza per i suoi associati/affiliati, ma non potrà percepire alcun finanziamento.
Lo stesso sarà ripartito tra gli enti facenti parte della rete che possiedono i requisiti soggettivi previsti dall’Avviso n. 2/2023 (ODV, APS o Fondazioni del Terzo settore), i quali devono, altresì, essere individuati al momento della presentazione dell’istanza.
Di contro, un’APS che è trasmigrata al RUNTS ma non risulta avere qualifica di rete, non può partecipare all’Avviso n. 2/2023 come Rete; in alternativa può costituire un’ATS con i suoi associati/aderenti.
Difatti Come previsto al par. 5 dell’Avviso 2/2023 possono partecipare: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
In altri termini, un ente può partecipare come Rete solo se iscritto nell’apposita sezione del RUNTS e il requisito deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui non sia Rete, l’Ente che possiede i requisiti soggettivi di cui al par. 5 dell’Avviso n. 2/2023 può partecipare singolarmente oppure in partenariato mediante costituzione di apposita ATS, all’interno della quale potrà essere soggetto capofila o soggetto partner.
Allo stesso modo, un ETS iscritto al RUNTS quale associazione di secondo livello, con qualifica di “altro ETS”, che non presenta il titolo di APS o ODV (avendo tra i suoi Soci sia APS, sia ODV sia Fondazioni) ed essendo iscritta al RUNTS, non può comunque di partecipare all'Avviso n. 2/2023.
Unica eccezione è rappresentata dalle Reti, ex art. 41 del CTS, che, pur non avendo il requisito soggettivo, possono presentare domanda per i propri associati/aderenti/affiliati in possesso dello stesso. In tal caso la rete non sarà destinataria di alcun finanziamento che, invece, sarà destinato agli enti aderenti in possesso della prescritta qualifica giuridica.
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