La cessione dei crediti vantati dagli operatori economici nei confronti della P.A. è un tema sempre attuale e di notevole interesse.
Come noto, la cessione di credito è il negozio giuridico con il quale un soggetto, denominato creditore-cedente, dispone di un suo diritto di credito, trasmettendolo ad un terzo denominato cessionario.
Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di debitore – ceduto.
Il procedimento di cessione di crediti vantati verso gli enti pubblici è disciplinato da disposizioni piuttosto articolate soggette ad una normativa piuttosto complessa che si pone in deroga alle regole generali sulla cessione dei crediti come previste dal Codice civile, assegnando alla P.A. ancora una posizione prevalente.
Le deroghe si sostanziano nella disciplina generale riguardante la libera cedibilità del credito e la sua opponibilità al debitore pubblico ceduto, mentre, sotto altro profilo, nelle regole che attengono la forma che deve assumere l’atto di cessione.
Nelle righe a seguire verrà descritto l’iter procedimentale che si rende necessario, così come delineato nel nuovo Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 36/2023 – e dalla disciplina speciale per la cessione dei crediti d’impresa.
Questo articolo è a cura dell'autore Salvio Biancardi estratto dal Fascicolo 9 2023 della rivista Appalti & Contratti disponibile in abbonamento. Consulta anche il dossier di Fisco e Tasse dedicato ad Appalti e contratti pubblici |
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1) La disciplina della cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d’impresa), nonché dall’art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.
Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità,
- le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
- sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Si ritiene che la cessione del credito possa operare sino a quando il contratto è in corso di esecuzione e venga meno con il perfezionamento (conclusione) del contratto medesimo.
Va precisato che, a norma dell’art. 3, comma 3, della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), “la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi”. In altri termini, la cessione può avere ad oggetto crediti in massa futuri, che però sorgano da contratti stipulati durante i 24 mesi di valenza del contratto di cessione.
Il comma 12 dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, invece, stabilisce:
“Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato II.14 disciplina le condizioni per l’opponibilità alle stazioni appaltanti”.
L’art. 6 del menzionato allegato II.14 prevede:
Articolo 6. Cessioni di crediti.
1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, e concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. |
Questo articolo è a cura dell'autore Salvio Biancardi estratto dal Fascicolo 9 2023 della rivista Appalti & Contratti disponibile in abbonamento. Consulta anche il dossier di Fisco e Tasse dedicato ad Appalti e contratti pubblici |
2) Cessione del credito e principali adempimenti
Si propone di seguito una tabella di sintesi, con i principali adempimenti da porre in essere, descritti secondo un ordine cronologico.
Adempimento | Descrizione | Fonte normativa |
Verifiche varie | A cura del dirigente responsabile del servizio, all’atto della notifica della cessione egli deve verificare: 1) l’esistenza del debito della stazione appaltante e la sua esatta quantificazione; 2) l’esistenza del relativo impegno di spesa a carico dei capitoli di propria competenza | Si tratta di adempimenti propedeutici dettati non da disposizioni normative ma dalla necessaria diligenza del responsabile della stazione appaltante |
Acquisizione consenso trattamento dei dati | Se il debito ceduto è superiore ai 5.000 euro, è necessario verificare la presenza, nell’atto di cessione notificato, dell’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto CEDENTE ai fini della verifica di cui all’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973. | Circolari del Ministero dell’economia e finanze n. 22 del n. 29 dell’8 ottobre 2009 |
Qualora mancasse detto documento, è necessario richiederlo all’interessato (vedasi il modello n. 3). | ||
Invio dell’atto di cessione all’ufficio che si occupa delle verifiche a norma dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/ 1973, in presenza di un debito di importo superiore ai 5.000 euro | A norma dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, all’atto della notifica, dovrà essere effettuato il controllo volto ad appurare se il CEDENTE è in regola con il pagamento delle cartelle esattoriali e, qualora non lo sia, l’amministrazione rifiuta la cessione. Qualora, invece, sia in regola, l’amministrazione accetta o rifiuta la cessione. (Dopo la cessione l’amministrazione accerterà la regolarità anche del CESSIONARIO, al momento dei singoli pagamenti successivi e conseguenti alla cessione del credito). | Circolari del Ministero dell’economia e finanze n. 22 del 29 luglio 2008, n. 29 dell’8 ottobre 2009, n. 13 del 21 marzo 2018. |
DURC | La cessione del credito comporta il trasferimento della titolarità del credito dall’impresa cedente all’impresa cessionaria, la quale può pretendere la prestazione direttamente dal debitore (ceduto), sempre che la cessione stessa gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata. In tale ipotesi, deve essere acquisito il DURC relativo sia all’impresa cedente sia a quella cessionaria. (A parere di chi scrive deve ritenersi che il DURC di entrambi i soggetti debba essere acquisito non solo all’atto della cessione, ma anche durante l’esecuzione del contratto, all’atto dei successivi pagamenti). | FAQ n. D.35 sul sito ANAC |
Determina accettazione cessione | Entro il termine di 45 giorni dall’avvenuta notifica del credito l’ente adotta una determinazione per accettare o rifiutare la cessione (vedasi il modello n. 1 nella modulistica). La determinazione deve contenere le informazioni necessarie per identificare il debito della stazione appaltante, nonché i dati anagrafici del creditore cedente e del cessionario. La determinazione di cui sopra viene inviata al creditore cedente, al cessionario e per conoscenza all’ufficio dell’ente che ha svolto gli eventuali controlli di cui all’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973. | Il termine di 45 giorni si ricava dall’art. 6 dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Per quanto riguarda l’adozione della determina e degli ulteriori adempimenti descritti, si tratta di regole non dettate da disposizioni normative, ma dalla necessaria diligenza alla quale deve attenersi il responsabile della stazione appaltante |
Tracciabilità | La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. | ANAC, determinazione n. 4 del 2011 e delibera n. 556 del 2017 |
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3) Cessione del credito: modulistica
Nella modulistica qui allegata si rendono disponibili
- il modello n. 1, “Determina accettazione cessione del credito”,
- il modello n. 2 “Lettera per la comunicazione dell’accettazione della cessione del credito”,
- il modello n. 3, “Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali”.
Clicca qui per scaricare la modulistica Cessione credito d'appalto: Fac-simili in word
La cessione del credito d'appalto secondo il nuovo Codice dei contratti: la modulistica per attuare la disciplina. A cura di Salvio Biancardi Fac-simili in formato word personalizzabili:
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