Quando può essere esclusa l'offerta ad una gara? Le violazioni in materia fiscale devono essere gravi.
In un breve ma chiaro approfondimento, vediamo cos'è previsto in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale delle spese di giustizia e cosa succede all'operatore economico che, in sede di soccorso istruttorio non dimostra il pagamento con riguardo ai debiti tributari.
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1) Cartella esattoriale non pagata: le norme rilevanti
Come è noto, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”. La disposizione continua precisando che le violazioni risultano gravi quando “comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, cioè maggiore di euro 5.000,00[1]; devono poi intendersi come definitivamente accertate se “contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.
Similmente, l’art. 94, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), “È inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”.
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2) Cartella esattoriale non pagata: mancato pagamento cartella relativa a spese di giustizia
L’operatore economico destinatario di una cartella di pagamento relativa al mancato pagamento di spese di giustizia non può essere escluso dalla gara per tale circostanza, non trattandosi del mancato pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali[2]: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 18 ottobre 2023, n. 2380.
Ed infatti, l’art. 80, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), parla di mancato pagamento di imposte, tasse o contributi; diversamente, nel caso di specie, si era dinanzi a spese di giustizia, ossia un tipo di credito che non rientra fra le tre tipologie suddette.
Il contenuto della norma è chiaro nel prevedere che l’esclusione è disposta, peraltro obbligatoriamente, quando l’irregolarità attiene al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, non in qualsiasi ipotesi in cui un credito dell’amministrazione sia riscosso tramite cartella esattoriale.
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3) Cartella esattoriale non pagata: caso cartella relativa a debiti tributari (e similari)
Invece, correttamente deve essere escluso l’operatore economico che, in sede di soccorso istruttorio, non fornisce alcuna dimostrazione dell’estinzione, del pagamento o dell’assunzione dell’impegno di pagamento, perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con riguardo ai debiti tributari rappresentati nella certificazione dei carichi pendenti: è quanto evidenziato dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 4 maggio 2023, n. 238.
Secondo i giudici perugini, è indispensabile per la stazione appaltante di acquisire informazioni analitiche e circostanziate circa gli eventuali pagamenti, comprensivi di interessi o multe, ovvero l’assunzione di impegni vincolanti in tal senso da parte dell’operatore economico o comunque l’estinzione dei relativi debiti e le date, anteriori alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, di perfezionamento delle cause estintive o degli impegni vincolanti, secondo quanto prescritto dall’ultimo periodo dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).
Al riguardo, infatti, l’operatore economico che voglia scongiurare l’esclusione dalla procedura di gara a causa della presenza di violazioni gravi in materia fiscale o contributiva è onerato di dimostrare di avere ottemperato ai suoi obblighi pagando o, quanto meno, impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, eventualmente mediante la presentazione, in data anteriore alla scadenza del termine per la formulazione della domanda, della richiesta di rateizzazione del debito tributario o contributivo[3].
Similmente, come affermato dal TAR Molise, sez. I, nella sent. 21 marzo 2023, n. 82, non può ritenersi sussistente il requisito della regolarità fiscale nel caso in cui la domanda di rateizzazione sia stata presentata e accolta solo successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione della gara.
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4) Cartella esattoriale non pagata: note
[1] Il TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 3 febbraio 2022, n. 775, ha precisato che, ai fini di detto limite, devono considerarsi anche gli importi di interessi e sanzioni; in tal senso, secondo i giudici, rileva l’art. 3, comma 3, del Decreto del MEF 18 gennaio 2008, n. 40, “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, secondo cui la segnalazione rivolta alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, quindi anche le stazioni appaltanti, deve contenere l’indicazione dell'ammontare del debito del destinatario per cui si è verificato l'inadempimento, “comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti”.
[2] Nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali che legittima l’esclusione dalla gara rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude all’Ente previdenziale di effettuare tali riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti: è quanto ribadito dal TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 27 giugno 2022, n. 504, confermando un orientamento già noto (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9 aprile 2019, n. 2313; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 3 ottobre 2018, n. 9708 e sent. 23 agosto 2018, n. 9023).
[3] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 febbraio 2022, n. 942.