Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha approvato il Decreto Anticipi.
In base al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 | www.governo.it, il Decreto avrebbe dovuto estendere il regime PEX alle ”plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società”.
Diversamente da quanto preannunciato, il Decreto non contiene tale disposizione.
Ma vediamo innanzitutto di comprendere qual è la questione di fondo.
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1) La questione di fondo
Le plusvalenze derivanti dalla cessione – da parte di società residenti all’estero – di partecipazioni in società residenti in Italia sono tassate in capo al soggetto non residente, con imposta sostitutiva del 26%.
Ciò in quanto il capital gain realizzato dalla società non residente in Italia è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 67 del TUIR e non a quelle sul reddito d’impresa, in forza del c.d. principio del trattamento isolato del reddito.
In virtù di tale argomentazione tali plusvalenze non sono soggette alla disciplina della PEX dando luogo a una disparità di trattamento tra capital gains realizzati da imprenditori residenti in Italia (tassati al 1,2%) e da imprenditori non residenti (tassati al 26%). Il che contrasta con le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.
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2) L’orientamento giurisprudenziale
Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza n. 21261 del 19 luglio 2023) - in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito e dalla CGUE – ha stabilito che le plusvalenze da cessione di partecipazioni detenute in una società residente in Italia, realizzate da una società non residente devono scontare il medesimo carico impositivo applicabile ad una società residente che opera la medesima cessione, riconoscendo pertanto la possibilità di beneficiare della PEX, pena la violazione delle libertà comunitarie.
3) Estensione del regime PEX vs libera circolazione dei capitali: criticità
Sebbene il Decreto non contenga l’annunciata modifica legislativa, la giurisprudenza di merito e di legittimità sembra avere chiaramente raggiunto un orientamento favorevole all’estensione della PEX ai soggetti non residenti.
Si auspica, pertanto, che la modifica preannunciata venga inserita in un successivo provvedimento normativo, che ne corregga, inoltre, i potenziali profili di incompatibilità con le libertà comunitarie.
Infatti, l’estensione della PEX ai soli Paesi UE e SEE - come da Comunicato del Governo - parrebbe creare profili di contrasto con libera circolazione dei capitali, applicabile, invero, anche agli Stati terzi.