L’ebook Indagini finanziarie si pone, come principale obiettivo, quello di fornire all’operatore fiscale (professionisti, funzionari pubblici) e studenti, una guida di rapida consultazione afferente la normativa sulle c.d. “indagini finanziarie”.
Viene analizzata in modo analitico la normativa, passando poi ad una verifica delle possibili criticità, sia formali che sostanziali, nella fase di reperimento ed utilizzo delle informazioni bancarie.
Nella seconda parte, si illustrano possibili strategie difensive, analizzando, infine, la recente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, con l’illustrazione delle più interessanti casistiche emerse fino ad oggi.
Alla fine dell’eBook viene allegato un formulario di ricorso con mediazione tributaria.
Sono inoltre presenti alcuni casi pratici:
- società familiare
- società di capitali a ristretta base sociale
- vincite al gioco
- deposito su conto corrente personale di somme prelevate in precedenza da altro conto corrente
- collaboratori familiari
- attività professionale esercitata abusivamente
L’ebook è altresì aggiornato con le ultime novità in tema del nuovo processo tributario (L.130/2022).
L’autore è l'Avv. Matteo Rizzardi.
Di seguito un breve estratto dell’ebook.
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1) Indagini bancarie e nuovo processo tributario
Anche se è ancora presto per capire gli eventuali risvolti procedurali legati al nuovo processo tributario declinato alle varie casistiche di prassi, possiamo comunque già procedere ad un sommario giudizio su quale impatto potrà avere in merito all’argomento oggetto di disamina nel presente e-book.
Com’è noto dopo quasi trent’anni dalla precedente riforma, con la pubblicazione in G.U. della Legge 130/2022, ha visto la luce il nuovo processo tributario.
Tralasciando ciò che non interessa alla presente trattazione (riforma dei giudici, dei procedimenti ecc.), vediamo succintamente che impatto possa avere la riforma sulle presunzioni indicate nei precedenti capitoli.
La novità più importante introdotta dal legislatore è costituita dalla nuova formulazione dell’onore della prova.
In particolare, modificando in modo fondamentale la regola dettata dall’art. 2697 .c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”), il nuovo comma 5 bis dell’art 7 del DLGS 546/1992 infatti prevede che: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Pur sembrando una ripetizione dell’articolo del codice civile citato, in realtà tale disposizione sottolinea in modo importante e fondamentale un concetto, cioè che spetta all’amministrazione e non certo al contribuente sostenere le proprie argomentazioni non ribaltando invece la questione a carico del privato cittadino (orientamenti giurisprudenziali in questo senso purtroppo ve ne sono parecchi, ad esempio in tema di oneri deducibili, di costi d’impresa ecc.).
Nella sua applicazione pratica il contribuente, quindi, in molti casi era parte debole del procedimento in quanto allo stesso veniva addossato l’onere di provare argomentazioni e ragionamenti che, in realtà, erano propri dell’amministrazione finanziaria quale soggetto “accusatore” nel procedimento.
Fin qui tutto bene ma, arrivando alle indagini finanziarie, le modifiche introdotte avranno un impatto minimo senonché inesistente!
Seguendo infatti il sistema delle presunzioni tributarie (che a loro volta trovano comunque il proprio fondamento nel codice civile all’art. 2727 “le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato”), queste comunque, salvo stravolgimenti che impattino anche sul codice civile, continueranno ad operare senza alcuna alterazione di sorta.
E tra queste, purtroppo, vi sono anche le presunzioni di cui all’art 32 del DPR 600/73.
Come affermato dalla stessa amministrazione finanziaria (vedasi la rivista on line dell’agenzia entrate “Fisco Oggi” del 22.09.2022), il novellato art.7 fa comunque salve tutte le disposizioni di carattere sostanziale che determinano una diversa ripartizione dell’onere probatorio.
D’altro canto, leggendo con attenzione la nuova disposizione normativa, il legislatore specificatamente prevede che le modifiche introdotte operano “..in coerenza con la normativa tributaria sostanziale…”
Quindi laddove la normativa speciale preveda presunzioni legittime, queste ultime di certo, ad oggi, non avranno alcuno “scossone” nella loro operatività dalle novità introdotte dal nuovo processo tributario!
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2) Le indagini finanziarie: indice
- Inquadramento normativo
- Ambito applicativo
- Le fasi dell’acquisizione
- Utilizzo dei dati
- I rilievi del contribuente (ipotesi difensive)
- Imposte dirette, Iva e registro
- Indagini bancarie ed intelligenza artificiale
- Indagini bancarie e nuovo processo tributario
- Casistiche
- Formulario: Ricorso con mediazione (in caso di non applicabilità della mediazione andrà eleminata la relativa parte
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