Il 3 ottobre Poste ha finalmente riattivato la Piattaforma di cessione dei crediti edilizi compreso il superbonus.
Gia nei mesi passati si leggevano le prime anticipazioni in merito, ma a seguito della ufficializzazione della riapertura, Poste ha informato i contribuenti e aggiornato le regole di cessione.
Prima di leggere il dettaglio per conoscere il corrispettivo di cessione leggi: Quanto costa cedere il credito da Superbonus?
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1) Quali crediti edilizi posso cedere a Poste?
Il servizio di Poste Italiane è attivo dal 3 ottobre per le richieste di cessione presentate:
- dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni),
- relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024,
- in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.
Inoltre, viene specificato che, l’importo massimo cedibile è pari a 50.000 euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150.000 euro.
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2) Cessione crediti edilizi: i documenti per istruire la pratica
Al fine della cessione del credito d’imposta è necessario fornire la documentazione richiesta tramite mail da Poste Italiane.
A titolo esemplificativo Poste fornisce agli interessati il seguente elenco:
- Copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane completa del timbro professionale.
- Dichiarazione dell’asseveratore in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile, completa del timbro professionale.
- Copia della polizza assicurativa di R.C. professionale dell’asseveratore comprensiva della copia del suo documento di riconoscimento e del tesserino professionale.
- Contratti di appalto sottoscritti tra i soggetti che hanno realizzato i lavori ed il committente oppure contratti di prestazione d'opera con eventuale certificazione SOA se prevista.
- Titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS/SCIA) oppure nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili nonostante non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente.
- Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, necessariamente con ricevuta di trasmissione, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
- Autodichiarazione del cliente che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la cedibilità. L’autodichiarazione deve essere datata, firmata e completata con la copia del proprio documento di riconoscimento e con il codice fiscale.
- Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del DM del 6 agosto 2020:
- relazione tecnica depositata presso il comune di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente, obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, con la relativa ricevuta di deposito;
- APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del DM del 6 agosto 2020; oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
- Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
- Copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato o, nei casi consentiti dalla legge, altre evidenze di pagamento.
- Copia delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e un prospetto riepilogativo di quadratura con i bonifici.
- Copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (ad esempio, cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno).
- Copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (ad esempio, visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento).
In ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/07 “Antiriciclaggio” e dall’articolo 122-bis del DL 34/2020, Poste Italiane, in base agli esiti delle verifiche soggettive ed oggettive, invita il richiedente a recarsi personalmente presso l’Ufficio Postale di riferimento del conto al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
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3) Cessione crediti edilizi: i documenti dopo l'accettazione di Poste
Dopo l’accettazione contrattuale della proposta da parte di Poste Italiane, il cliente deve effettuare, per il tramite di un intermediario fiscale abilitato, la comunicazione di cessione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, deve caricare sul sito di Poste Italiane i seguenti documenti:
- Copia del "modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso dall’intermediario fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima e completo della firma autografa dell’intermediario fiscale.
- Copia di una dichiarazione del medesimo intermediario fiscale, esclusivamente nella forma che viene resa disponibile al richiedente tramite mail, in merito all’esistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni, alla conformità del modulo di comunicazione ed alla presenza del visto di conformità. Sulla dichiarazione deve essere presente il timbro professionale.
- Per ogni intermediario fiscale copia della polizza assicurativa di R.C. professionale e copia del suo documento di riconoscimento.
L’invio di documentazione errata o non conforme a quanto richiesto, o il mancato rispetto delle tempistiche richieste per l’invio della stessa, non consente a Poste Italiane di proseguire con la valutazione della richiesta con conseguente rifiuto della domanda.
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4) Cessione crediti edilizi: i controlli di Poste
Al fine di valutare la possibilità di acquisire un credito d’imposta in prima cessione, Poste Italiane effettua verifiche:
- soggettive sul richiedente
- oggettive su documentazione specifica.
In particolare, in fase di identificazione del cliente, oltre ai controlli standard antiriciclaggio, Poste Italiane effettua ulteriori controlli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di segnalazioni in CAI (Centrale Allarme Interbancaria) relative all’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza fondi o utilizzo improprio di carte di credito, lo status “attivo” del conto corrente.
L’esito negativo di questi primi controlli soggettivi impedisce l’accesso al servizio.
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