I Ministeri Vigilanti sulla Cassa dei dottori commercialisti hanno approvato recentemente tre importanti modifiche al Regolamento Unitario deliberate qualche mese fa dal Consiglio, con le quale la Cassa intende migliorare il sistema previdenziale per le giovani generazioni di professionisti e consolidare il sistema di welfare per le famiglie.
In particolare le novità riguardano
- l'aumento dell'aliquota di computo dei contributi soggettivi 2023 ai fini della pensione
- l'aumento delle pensioni di inabilità e reversibilità ai superstiti garantite agli iscritti, a partire dal 1 settembre 2023
- un nuovo contributo di paternità, richiedibile per nascite e adozioni intervenute dal 6 luglio 2022.
Di seguito alcune indicazioni più dettagliate su ciascuna misura.
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1) Incremento dell’aliquota di computo.
La misura prevede l’incremento della premialità già esistente per le fasce di contribuzione soggettiva superiori al 17%, portando gradualmente il beneficio dal 4% al 5% per le aliquote di finanziamento pari o superiori al 22%.
Versando, quindi, il 22%, all’iscritto sarà riconosciuto sul montante contributivo il 27%.
La misura sarà applicata già dai versamenti relativi al PCE 2023.
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2) Aumento delle pensioni minime di inabilità e reversibilità
Nell’ottica di rafforzare la tutela e il sostegno alle categorie socialmente fragili quali gli inabili e i familiari superstiti dei dottori commercialisti la Cassa ha deciso di incrementare, a decorrere dal 1° settembre 2023:
- la misura minima dei trattamenti pensionistici di inabilità portandola da € 10.127 a € 14.468 lorde annue (valore 2023) e
- l’importo delle quote delle pensioni indirette che, come noto, vengono riconosciute in una percentuale variabile dell’importo minimo, al variare del numero dei superstiti.
- Inoltre anche l'importo minimo è incrementato da € 10.127 a € 14.468.
L’adeguamento riguarderà anche le pensioni in pagamento a partire dalla mensilità di settembre (sono in corso le attività per consentire la liquidazione entro l’anno degli arretrati agli interessati).
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3) Cassa commercialisti contributo di paternità 2023 : come fare domanda
La misura a sostegno della paternità prevede l’erogazione di un contributo pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente l’evento, con un minimo di € 1.000 e un massimo di € 2.000 in caso di:
- Nascita figlia/o
- Adozione o affidamento preadottivo o temporaneo di minore.
La domanda per accedere al contributo potrà essere presentata esclusivamente tramite il servizio DCP - Domanda Contributo Paternità, disponibile all’interno dei servizi online nell'area riservata.
Il termine di presentazione della domanda è di 180 giorni dalla data dell’evento, allegando la seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
- estratto di nascita con l’indicazione della paternità.
Se la domanda viene presentata per adozione o affidamento preadottivo vanno aggiunti inoltre:
- copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e
- il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di adozione.
Se la domanda viene presentata per affidamento ai sensi della legge 184/83 (affidamento non preadottivo):
copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di affidamento temporaneo.
La delibera è in vigore anche per gli eventi intercorsi dal 6 luglio 2022.
ATTENZIONE i 180 giorni decorrono da tale ultima data. Le domande per gli eventi precedenti vanno inviate entro il 6 gennaio 2024.
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