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OIC 25: DISPOSIZIONI MODELLO SECONDO PILASTRO OCSE. APPROVATI GLI EMENDAMENTI

OIC 25: disposizioni modello Secondo Pilastro Ocse. Approvati gli emendamenti

Disposizioni del modello Secondo Pilastro Ocse, non rilevano ai fini della fiscalità differita. Emendamenti necessari, rappresentazione in bilancio e nota integrativa.

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La Fondazione OIC il 18 marzo 2024 (data di pubblicazione) ha approvato un nuovo Documento sugli emendamenti ai principi contabili nazionali- Alcuni cambiamenti riguardano l’OIC 25  e confermano che le disposizioni relative all’applicazione del modello del Secondo Pilastro OCSE ivi incluse le relative eventuali imposte minime nazionali qualificate implementate mediante normative locali, non rilevano ai fini della fiscalità differita, in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile.

A dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea, la Direttiva n. 2022/2523, intesa a recepire il Modello del Secondo Pilastro (TWO Pillar) pubblicato dall’OCSE nell’ambito della più ampia riforma fiscale internazionale del Global Anti-Base Erosion Model Rules. Ora, le nuove norme devono essere recepite dagli stati membri entro il 31 dicembre 2023.

Il Modello TWO Pillar è volto a garantire un livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione Europea. Ha la finalità di porre un limite alla concorrenza fiscale introducendo un'aliquota minima globale del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le grandi multinazionali. La capogruppo è tenuta al versamento dell’eventuale imposta integrativa, c.d. top up tax, per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione e per le quali l’imposta corrente è inferiore alla soglia minima del 15%  (l'imposta aggiuntiva è versata, dunque, nella giurisdizione della capogruppo).

Diversi dubbi si sono annidati sulle eventuali ricadute del Modello sulla fiscalità differita di bilancio delle imprese OIC adopter. In particolare, non appariva chiaro:

  • se le regole applicative del nuovo modello dovevano portare all’individuazione di differenze temporanee aggiuntive;
  • quale sarebbe stata l’aliquota fiscale da adottare per il calcolo di eventuali imposte differite emergenti dal modello;
  • se sarebbe stato necessario procedere anche ad una rivalutazione delle differite esistenti.

L’Organismo Italiano di Contabilità, in linea con lo IASB (della stessa autrice si veda “IAS 12: restyling al Pillar two”) , in vista dell’attuazione delle nuove norme, ha approvato gli emendamenti necessari al principio  contabile OIC 25. Detti emendamenti contemplano:

  • la non rilevanza per la fiscalità differita di bilancio;
  • la previsione di una voce ad hoc “imposte correnti Secondo Pilastro” all’interno della voce 20) del conto economico;
  • l’informativa in nota integrativa solo se l’ammontare di tale imposte è rilevante. 

L’emendamento è vigente a partire la data di pubblicazione. Per i bilanci chiusi successivamente il 18 marzo 2024, ma prima della data di efficacia dell'imposizione derivante dall’applicazione della normativa, la nota integrativa deve fornire la relativa informativa.

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1) OIC 25 : ambito di applicazione ed emendamenti necessari per il Modello TWO Pillar

Il principio contabile OIC 25[1] – Imposte sul reddito - ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, l’articolo 2423, comma 2 recita: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” (nel capitolo “Le imposte sul reddito nella legislazione civilistica” il principio richiama tutte le disposizioni del c.c.).

In linea con quanto lo IASB ha fatto a livello internazionale, l’OIC propone l’introduzione di una disposizione temporanea , paragrafo “2A” per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro non rilevano ai fini della fiscalità differita.

OIC 25

Ambito di applicazione L’emendamento aggiunge

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Le imposte sul reddito nella legislazione civilistica”. 

3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle imposte sul reddito. 

2A. Le disposizioni relative all’applicazione del modello del Secondo Pilastro pubblicato dall’OCSE, e recepito dalla UE nel contesto della riforma fiscale internazionale del Global Anti-Base Erosion Model Rules (di seguito “Secondo Pilastro OCSE”), non rilevano ai fini della fiscalità differita di cui al presente principio.

[1] OIC 25, versione ultima che recepisce gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 e il 4 maggio 2022.

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2) OIC 15: classificazione delle voci in conto economico

La medesima proposta di emendamenti chiarisce che le imposte correnti derivanti dalla riforma dell’OCSE, devono essere classificate in una voce ad hoc “imposte correnti Secondo Pilastro” all’interno della voce 20) del conto economico.

OIC 25: classificazione e contenuto delle voci

Ambito di applicazione L’emendamento aggiunge

27. Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in quattro voci distinte:

 

Omissis


27. Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in cinque voci distinte:

 

Omissis

 

e) imposte correnti Secondo Pilastro. È inclusa in questa voce la fiscalità corrente derivante dall’applicazione del modello del Secondo Pilastro OCSE.

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3) OIC 25: informativa in Nota integrativa

La proposta di emendamenti in consultazione chiarisce altresì che, l'ammontare di tali imposte è indicato in nota integrativa solo se rilevante.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

ParagrafoL’emendamento aggiunge

93. Nel fornire le informazioni di cui al numero 9 dell’articolo 2427, la nota integrativa descrive le motivazioni in virtù delle quali non è stato iscritto un fondo imposte, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali.

Ove rilevante, la nota integrativa indica:

  • gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell’esercizio;
  • il rapporto tra l’onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o entrambi le seguenti modalità:
    • una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa;
    • una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l’aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa;
    • l’ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza.

93A. Nei bilanci chiusi successivamente all'entrata in vigore della legislazione di cui al paragrafo 2A, ma prima della data di efficacia dell'imposizione derivante dall’applicazione di tale normativa, la nota integrativa fornisce informazioni circa l'inclusione della società nell'ambito di applicazione del modello del Secondo Pilastro OCSE e una descrizione dello stato di avanzamento del processo di implementazione di tale modello.



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