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LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI E IL VALORE DELLE ITV

La classificazione doganale delle merci e il valore delle ITV

L’importanza di classificare doganalmente un bene e la funzione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti

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Qualsiasi operazione commerciale internazionale fuori dai confini europei in un flusso export o in import, necessita di determinare la natura delle merci, ovvero, di attribuire un preciso codice doganale.

La corretta classificazione della merce deve avvenire tenendo conto delle fonti legalmente vincolanti, ed eventualmente facendo riferimento a fonti legalmente non vincolanti.

Tra le fonti legalmente vincolanti merita particolare attenzione l’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) in quanto, in specifici casi, può essere utilizzata in giudizio come mezzo di prova al fine di individuare la corretta classificazione.

1) Il sistema armonizzato e la tariffa doganale in Ue

La necessità di definire e catalogare le merci sulla base di una nomenclatura valida per tutte le comunità mondiali ha portato nel 1973 il Consiglio di Cooperazione Doganale (oggi OMD/WCO) ad elaborare la “Convenzione Internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (c.d. Convenzione di Bruxelles) entrata in vigore dal 1° gennaio 1988.

Il Sistema Armonizzato (SA o Harmonized System - HS), attraverso una serie numerica ha fondamentalmente definito le merci con un linguaggio comune dal quale è possibile associare ad ogni merce oltre le relative misure tariffarie, anche:

  • misure di politica commerciale (ad esempio dazi antidumping);
  • regole di origine;
  • imposte associate alla merce (ad esempio l’IVA);
  • rilevazioni ai fini statistici.

Oggi il Sistema Armonizzato è così suddiviso:

  • sezione (21)
  • capitoli (99)
  • voci 
  • sottovoci.

Un codice doganale secondo il Sistema Armonizzato è composto da 6 cifre.

Per meglio comprendere la struttura di un codice doganale secondo il SA (ovvero il codice doganale uniforme in tutti i Paesi aderenti al SA) si riporta di seguito un esempio pratico.

 

SISTEMA ARMONIZZATO

SEZIONE

CAPITOLO

VOCE

SOTTOVOCE

XI

61

6105

6105 20

materie tessili e loro manufatti

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

Cotone, non cardato né pettinato

 

di fibre sintetiche o artificiali

 

Dall’esempio appena sopra rappresentato si rileva che per definire correttamente il codice secondo il Sistema Armonizzato (6 cifre) è necessario in ordine individuare: 

  • la sezione in cui rientra il prodotto (XI materiali tessili e loro manufatti) successivamente,
  • il capitolo con le prime 2 cifre (61 Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo), 
  • la voce con le 4 cifre (6105 Cotone, non cardato né pettinato) infine,
  • la sottovoce a completamento delle 6 cifre con la quale si giunge a un dettaglio maggiore della merce (6105 20    di fibre sintetiche o artificiali).

Al Sistema Armonizzato l’Unione Europea ha previsto un ulteriore elenco più dettagliato di merci, ovvero, una Nomenclatura Combinata (NC)[1]  che di fatto aggiunge ulteriormente 2 cifre alle 6 già previste dal SA.

Infine, sempre per la necessità di dover dettagliare quanto più possibile le merci in entrata in Europa, alla NC, si sono aggiunte ulteriori 2 cifre, creando in tal modo la Tariffa Integrata dell’Unione Europea (TARIC).

Riprendendo l’esempio riportato sopra, in importazione avremo la necessità di individuare un codice più dettagliato rispetto al SA (dunque un codice a 8/10 cifre), come di seguito rappresentato.

 

SISTEMA ARMONIZZATO

SEZIONE

CAPITOLO

VOCE

SOTTOVOCE

NC

TARIC

XI

61

6105

6105 20

6105 2010

6105 2010 00

materie tessili e loro manufatti

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

Cotone, non cardato ne' pettinato

 

di fibre sintetiche o artificiali

di fibre sintetiche

N.A.

 

Dall’esempio si evince che, nel caso di specie, per importare la merce in esame è sufficiente un codice NC a 8 cifre.

Dopo aver visto nel dettaglio come si giunge alla classificazione doganale di una merce, di seguito si riportano tutte le categorie di prodotto comprese nelle XXI sezioni del SA.

SEZIONE

CATEGORIA PRODOTTO

I

animali vivi e prodotti del regno animale

II

prodotti del regno vegetale

III

grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

IV

prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

V

prodotti minerali

VI

prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

VII

materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

VIII

pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

IX

legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

X

paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

XI

materie tessili e loro manufatti

XII

calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

XIII

lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

XIV

perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

XV

metalli comuni e loro lavori

XVI

macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

XVII

materiale da trasporto

XVIII

strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

XIX

armi, munizioni e loro parti ed accessori

XX

merci e prodotti diversi

XXI

oggetti d'arte, da collezione o di antichità

[1] Istituita per la prima volta con il Reg. CEE n. 2658/1987 (aggiornato ogni anno con successivi Regolamenti).

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2) Il processo di classificazione e le fonti

Come anticipato, classificare correttamente una merce può impattare in modo determinate sia nella gestione dei flussi commerciali, sia nell’attuazione di un processo di pianificazione doganale.

Invero, la corretta gestione aziendale della classificazione delle merci incide in primo luogo su una corretta individuazione dei dazi da applicare e, a cascata, nel riuscire ad individuare tutte le imposte associate al prodotto oltre a conoscere se sul prodotto di interesse sono previste misure di politica commerciale o se trovano applicazione disposizioni extra-tributarie.

I rischi legati alla corretta attribuzione del codice doganale, dunque, risultano evidenti nella misura in cui non venissero gestiti correttamente uno o più aspetti sopra evidenziati; in tali ipotesi, infatti, l’operatore economico potrebbe vedersi rettificare il valore dei dazi da assolvere, oltre a conseguenze che possono assumere una rilevanza penale.

Per individuare un corretto processo di classificazione, è dunque necessario conoscere quali sono gli “strumenti”, ovvero, le fonti legalmente vincolanti e non vincolanti.

Con riferimento alle fonti legalmente vincolanti si fa riferimento:

  • Testo delle voci e sottovoci[1];
  • Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata;
  • Note alle premesse delle Sezioni e dei Capitoli;
  • Regolamenti di Classificazioni
  • Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV).

Tra le fonti legalmente non vincolanti invece troviamo:

  • ITV rilasciati ad altri soggetti/o da Autorità doganali di altri Paesi EU;
  • Note Esplicative del Sistema Armonizzato (emesse dal WTO per le sole 6 cifre)
  • Note Esplicative della Nomenclatura Doganale (emesse dalla Commissione Europea (per le 8 cifre)
  • Sentenze della Corte di Giustizia.

Il fine di attribuire un corretto codice doganale alla merce di interesse è necessario partire dall’analisi delle fonti legalmente vincolanti; in questo contesto si segnala l’importanza delle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata.

A titolo esemplificativo, si segnala la regola generale 2 a) che spesso risulta essere dirimente nella corretta classificazione di beni sia lato operatore economico, sia lato autorità doganale.

Nel caso di specie, la regola stabilisce che l’oggetto incompleto o non finito è classificato come quello completo o finito, purché ne abbia le caratteristiche essenziali di questo.

In questo senso, infatti, non sono rare le contestazioni da parte delle autorità competenti nella revisione della classificazioni di merce importata in modo “frazionata”.

Capita spesso che venga contestata la classificazione di una singola merce in quanto rappresenta la singola parte di un bene finito e dunque, il singolo prodotto andrebbe classificato con il codice del prodotto finito cui è associato.

Ad esempio è possibile che con più importazioni vengano importati parti di bicicletta (ovvero: con una prima importazione venga importata la sella, successivamente le ruote ecc.). L’operatore economico che in questo caso classifica singolarmente il prodotto che ogni volta importa (con il codice doganale della sella, delle ruote ecc.) rischia di vedersi contestato dalle autorità doganali l’importazione di una bicicletta finita (ovviamente in queste ipotesi la contestazione nasce dal fatto che il valore dei dazi delle singole parti è inferiore al valore dei dazi applicabili al prodotto finito).

La suddetta considerazione, ha lo stesso valore nel caso in cui si decidesse di frazionare l’importazione del prodotto per “eludere” delle misure commerciali (esempio dazi antidumping) che troverebbero applicazione sul prodotto finito e non, ovviamente, sulle singole parti.

[1] All. I Reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (aggiornato annualmente).

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3) Il valore delle ITV

Una delle fonti legalmente vincolanti che merita adeguata attenzione sono: le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV). Gli operatori economici per uno specifico prodotto possono chiedere un parere vincolante all'amministrazione doganale, attraverso l'istituto dell'Informazione Tariffaria Vincolante. La decisione sull’ITV è vincolante sia per le autorità doganali che l'hanno emessa, per richiedente, sia per tutte le amministrazioni doganali dei Paesi membri.

Il rilascio di una ITV, può inoltre costituire un valido strumento interpretativo. La pubblicazione di un provvedimento di ITV (nell’apposita banca dati europea) risulterà essere una fonte legalmente vincolante nei confronti dell’operatore che ne ha fatto istanza, ma risulterà un valido strumento interpretativo (una fonte legalmente non vincolante) per tutti gli altri operatori economici. In questo senso, ormai la Corte di Giustizia ha più volte affermato che le ITV rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo sono comunque utilizzabili in un processo come mezzi di prova, al fine di individuare la corretta classificazione doganale della merce. 

La domanda di ITV, deve essere compilata e trasmessa utilizzando il canale informatico EU Generic Trader Portal (si rinvia all’articolo di approfondimento).Una volta rilasciata l’ITV avrà validità per 3 anni.

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Fonte immagine: Foto di Pexels da Pixabay
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