Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, .
In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo di sostanziali modifiche riguardanti:
- la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo
- l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale - AIS - di cui alla riforma della Cassa integrazione contenuta nella legge n. 234 del 2021
- la disciplina del Comitato amministratore, che garantisce la rappresentanza di tutte le parti sociali.
Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.
Il 25 settembre sono state fornite con il messaggio 3158 anche le istruzioni sulle modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà tramite la piattaforma OMNIA IS, a partire dal 30 settembre 2024.
L'istituto ha precisato con il messaggio 4386 del 20 dicembre che la modalità precedente verrà dismessa a partire dal 1 gennaio 2025.
Vediamo le principali novità e indicazioni per le domande di AIS all'ultimo paragrafo.
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1) Fondo Solimare marittimi: scopo e prestazioni
La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento.
Il decreto prevede precisamente che:
"il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria».
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2) Fondo Solimare le prestazioni di integrazione salariale
Per gli assegno di integrazione salariale si prevedono le seguenti modifiche
- importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente come previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015 e versamento della contribuzione correlata (v. ultimo paragrafo)
- durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale differenziate in base alla causale invocata:
- per causali ordinarie, pari alle durate previste dall' articolo 12 del Dlgs 148/2015 ( fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
- causali straordinarie, e contratto di solidarietà, durata massima di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, salvo alcune eccezioni.
La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:
ART. 11 Causali ordinarie | ART. 12 Durata garantita dal Fondo |
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; | fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane |
Situazioni temporanee di mercato | |
ART. 21 Causali straordinarie | ART. 22 Durata garantita dal Fondo |
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione | 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile |
Crisi aziendale | 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione |
Contratto di solidarietà | 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente |
L'istituto specifica inoltre che:
- a seguito dell’ampliamento della platea dei datori di lavoro ricompresi nel Fondo, per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, dovranno considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS
- i periodi richiesti e autorizzati per le causali ordinarie e per le causali straordinarie saranno computati rispettivamente nell’arco temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile , considerando tutte le prestazioni autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi per eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19,e dell' assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–sexies, del decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
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3) Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione ecomitato amministratore
Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite e' modificato come segue:
- nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023;
- dieci volte nell'anno 2024;
- otto volte nell'anno 2025;
- sette volte nell'anno 2026;
- sei volte nell'anno 2027 e
- cinque volte nell'anno 2028.».
Modificata anche la composizione del comitato amministratore che sarà composto da quattordici esperti di cui
- sette designati unitariamente dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti e
- sette designati dalle Associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori.
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4) Fondo Solimare importo integrazione salariale 2023
Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, la circolare richiama quanto illustrato nella circolare n. 18/2022, per cui per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il massimale inferiore, applicando esclusivamente il massimale superiore.Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.
Per l’anno 2024 l’importo è pari a 1.392,89 euro lordi (1.311,56 netti)
A seguito delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
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5) Assegno integrazione Fondo Solimare: nuova domanda su Omnia IS
Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) affidati all’INPS, prosegue il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.
L'istituto informa che a decorrere dal 30 settembre 2024 sarà rilasciato sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE.
Si ricorda che la piattaforma consente agli utenti di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione richiedibile in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati dell’Istituto. La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.
La domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, ai sensi della normativa vigente.
Modalità di accesso
La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE può essere presentata, dal 30 settembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nel campo “Ricerca” presente nella home page, l“Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 nel menù deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi “OMNIA Integrazioni Salariali”.
Fino al 31 dicembre è ancora possibile utilizzare l’applicativo “CIFWEB” che poi verrà dismesso
A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.