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PRINCIPI E ISTITUZIONE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Principi e istituzione del commercio internazionale

L’evoluzione del commercio internazionale nelle sue regole e con le sue istituzioni: accordo GATT, WTO, WCO lo speciale inaugura il dossier interamente dedicato al diritto doganale

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L’evoluzione del commercio internazionale moderno passa imprescindibilmente dallo storico accordo GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), dal quale i Paesi aderenti (tra i quali l’Europa) ne hanno recepito i princìpi fondamentali.

Un’ulteriore svolta è da ravvisarsi nella istituzionalizzazione del WTO (World Trade Organization) che, sin dalla sua nascita, gestisce tutte le funzionalità dell’Accordo GATT (e degli accordi ad esso successivi).

Nell’ambito delle istituzioni che intervengono a livello sovranazionale nella materia doganale, occorre, inoltre, porre l’attenzione sul ruolo del WCO (World Customs Organization, Organizzazione mondiale delle Dogane), al quale è demandato il compito di semplificare e di armonizzare il più possibile gli aspetti tecnici e operativi delle legislazioni doganali.

La politica commerciale comune dell’Unione, invece, si traduce e si concretizza giuridicamente nelle sue norme di diritto doganale che, dopo il lungo inter di codificazione, sono state recepite dal Regolamento UE n. 952/2013 (CDU) che offre una moderna e sistematica normativa in materia doganale (che probabilmente si appresta a subire nuove modifiche).

In questa prospettiva, oggi, la politica commerciale unionale risulta un complesso ed articolato sistema di fonti di diversa provenienza formale in quanto, in materia doganale, operano simultaneamente norme di diritto internazionale, norme di diritto UE e norme nazionali dei singoli Stati membri.

1) Il Gatt e la nascita del WTO

Alla fine del secondo conflitto mondiale gran parte della comunità internazionale avvertì la necessità di promuovere e sviluppare un accordo che potesse coinvolgere quanti più Stati possibili al fine di realizzare un sistema che favorisse scambi commerciali più liberalizzati, aprendo, in tal modo, ad una visone più globale del commercio. Tale idea, trovò concreta applicazione con l’adesione di 23 Paesi dell’ormai noto Accordo GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra.

Contestualmente, il Consiglio economico delle Nazioni Unite si prefiggeva l’obiettivo di istituire un organismo permanente in grado di regolare il commercio mondiale anche e soprattutto alla luce dell’accordo raggiunto con il GATT. Dunque, fu promossa l’istituzione dell’ITO (International Trade Organization) che a causa del sostanziale rifiuto degli USA non trovò concreta applicazione.

In sostanza, dalla sottoscrizione del GATT nel 1947 la vera svolta per il commercio mondiale arrivò nel 1995 con la nascita del WTO, da quel momento, infatti, la gestione delle funzionalità dell’accordo furono di competenza dalla WTO.

Se il GATT del 1947 rappresentava un Accordo cd. istituzionale, cioè posto alla base dell’ITO (International Trade Organization), il GATT 1994 rappresentava un Accordo di diritto sostanziale. 

In concreto il GATT del 1994 ad oggi costituisce la base giuridica della disciplina dello scambio delle merci, con il quale vengono delineate regole di base, che ovviamente vanno a raccordarsi con ulteriori accordi commerciali che definiscono casi speciali.

Di seguito, per meglio comprendere l’evoluzione del GATT dalla sua nascita ad oggi, si riporta una tabella riepilogativa di tutti i rounds dei negoziati.

Anno

Luogo/Nome

Argomenti

Paesi

1947-8

Ginevra

Dazi

23

1949

Annecy

Dazi

13

1950-1

Torquay

Dazi

38

1956

Ginevra

Dazi

26

1960-1

Ginevra - Dillon Round

Dazi

26

1963-7

Ginevra- Kennedy Round

Dazi e misure anti dumping

62

1973-9

Ginevra - Tokyo Round

Dazi e barriere non tariffarie (BNT)

102

1986-93

Ginevra-Uruguay Round

Dazi, BNT, servizi, tessile, agricoltura e WTO


123

2001

(non concluso)

Doha -Doha Round

dazi, barriere non tariffarie, agricoltura, norme sul lavoro, ambiente, concorrenza, investimenti, trasparenza, brevetti.

159

Alla luce dell’adozione del GATT del 1994, all’esito dell’Uruguay Round, la Comunità europea con la Decisione n. 94/800/CE recepì i princìpi dell’Accodo GATT.

Con specifico riguardo al profilo doganale la suddetta Decisone ha fissato i seguenti principi:

  • IL VALORE IN DOGANA

In questo senso il Legislatore europeo definisce che quando i dazi si basano sul valore delle merci, risulta necessario stabilire una procedura chiara per determinare il suddetto valore. Tant’è che se l’importazione dovesse avvenire secondo regole non eque, la valutazione in dogana potrebbe creare un effetto distorto traducendosi in una misura di protezione non tariffaria ed essere più restrittiva del dazio doganale stesso.

Dunque, Il “valore doganale” costituisce la base imponibile per la determinazione dei dazi all’importazione ed all’esportazione (dazi ad valorem). Ciò fatto salvo alcuni casi (più rari), in cui il dazio è determinato in base alla “quantità” (dazi specifici).

Il criterio principale per determinare il “valore doganale” deve essere il criterio del “valore di transazione”.

Il “valore di transazione” corrisponde al “prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando vengono vendute per l’esportazione nel Paese di destinazione”.

Possono altresì essere apportate rettifiche al valore di transazione: al prezzo pagato o da pagare possono essere apportate rettifiche in aumento/riduzione.

In assenza/impossibilità di applicare il citato criterio, il valore doganale può essere determinato in base a criteri diversi.

  • ISPEZIONI PRIMA DELLA SPEDIZIONE

L’accordo sull’ispezione prima della spedizione ha previsto obblighi spettanti ai paesi utilizzatori essenzialmente in materia di non discriminazione, trasparenza, protezione delle informazioni commerciali confidenziali e verifica dei prezzi.

Al fine di evitare frodi e di compensare le carenze delle loro amministrazioni, alcuni paesi in via di sviluppo fanno ricorso ai servizi di società private per verificare la qualità, la quantità, il prezzo e/o la classificazione doganale delle merci importate prima che siano esportate dal paese fornitore.

  • REGOLE DI ORIGINE 

Le norme d’origine sono i criteri necessari per determinare il paese d’origine di un prodotto ma non devono costituire inutili ostacoli al commercio internazionale. Il principale obiettivo dell’accordo è l’armonizzazione delle norme d’origine non preferenziali affinché siano applicati gli stessi criteri per tutti i membri dell’OMC, indipendentemente dello scopo della loro applicazione.

I membri dell’OMC devono adoperarsi per definire chiaramente le condizioni necessarie per la determinazione dell’origine e affinché le norme d’origine non abbiano un effetto di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio internazionale.

  • PROCEDURE RIGUARDANTI LE LICENZE D’IMPORTAZIONE

Le licenze d’importazione sono procedure amministrative che impongono, quale condizione preliminare all’importazione di merci in un paese, la presentazione all’autorità amministrativa competente di una domanda o di altri documenti.

I principali obiettivi dell’accordo sulle procedure riguardanti le licenze d’importazione sono semplificare tali procedure e assicurarne la trasparenza e la prevedibilità per fare in modo che siano applicate e amministrate in modo giusto ed equo.

2) Il WCO (World Customs Organization

Nell’ambito delle istituzioni che intervengono a livello sovranazionale nella materia doganale, occorre senz’altro ricordare anche il WCO (World Customs Organization, Organizzazione mondiale delle Dogane), organismo intergovernativo istituito nel 1950 a Bruxelles, che riunisce le Amministrazioni doganali di 185 Stati. L’obiettivo del WCO è quello di semplificare e di armonizzare il più possibile gli aspetti tecnici e operativi delle legislazioni doganali, anche sviluppando standard procedurali applicabili su scala globale. In attuazione dei propri fini istituzionali il WCO ha predisposto, tra l’altro, la Convenzione sulla semplificazione e l’armonizzazione delle procedure doganali (cosiddetta Convenzione di Kyoto1) e la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

3) L'Unione doganale

Già con i trattati istitutivi del 19572 si stabiliva che “la Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci” introducendo “il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi3

Tuttavia, l’unione doganale è entrata integralmente in funzione il 1° luglio 1968 con l’abolizione dei dazi negli scambi intracomunitari di merci e l’allineamento delle tariffe doganali nazionali alla tariffa comune per le importazioni da Paesi terzi. In tale contesto, la prima necessità per un corretto e uniforme funzionamento per il regime dell’unione doganale fu quella per il legislatore comunitario di disciplinare la materia con una serie di regolamenti (in quanto di diretta applicazione per gli Stati Membri). Nella sostanza, un assetto compiuto dell’evoluzione normativa in materia doganale fu resa solo nel 1992 con l’adozione di un Codice doganale comunitario (CDC), istituito dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992 e le relative disposizioni di applicazioni con il Regolamento n. 2454/93, del 2 luglio 1993. Tali regolamenti, costituiranno la prima opera di codificazione in materia doganale direttamente applicabile nei paesi membri e sovraordinate alle disposizioni nazionali nel caso in cui risultassero incompatibili.

Nella prospettiva di un costante aggiornamento delle norme introdotte con il Codice Doganale Comunitario, il legislatore europeo ha adottato il Regolamento CEE n. 450/2008 (c.d. Codice Doganale Aggiornato) che, di fatto, ha rappresentato un passaggio cruciale per l’approdo al nuovo e attuale Codice Doganale Unionale (CDU).

In sostanza, infatti, l’attuale CDU ha preso le mosse dal solco normativo tracciato già dal regolamento CEE n. 450/2008 il quale già mirava alla semplificazione dei regimi e del rapporto doganale.

In tale conteso, il 10 ottobre 2013, fu pubblicato il Reg. UE n. 952/2013 (CDU) che ad oggi offre una moderna e sistematica normativa in materia doganale. Dalla sua pubblicazione, trovò la sua piena attuazione solo 3 anni dopo, ovvero, il nuovo Codice Doganale Unionale entro in vigore il 1° maggio 2016.

4) Note

[1] La Convenzione di Kyoto riveduta è costituita da una parte principale, un allegato generale e allegati specifici.

  • L’allegato generale contiene le procedure e le pratiche fondamentali ed è obbligatorio per l’adesione e l’attuazione da parte delle parti contraenti. Contiene altresì standard generali e di transizione.
  • Gli allegati specifici si occupano di diverse procedure doganali e sono costituiti da norme e pratiche raccomandate. Le parti contraenti possono avere accesso a specifici allegati e/o capitoli a loro discrezione.
  • Gli allegati sono accompagnati da linee guida di natura informativa e non vincolante, sviluppate per garantire l’interpretazione uniforme delle norme della Convenzione di Kyoto riveduta, nonché per fornire esempi di pratiche nazionali.

[2] Accordo istitutivo della CEE e della Comunità Europea per l’Energia Atomica (Euratom).

[3] art. 9, Trattato istitutivo della CEE.  ora: art. 28, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

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Fonte immagine: Foto di WikiImages da Pixabay
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