Il Titolo III della Legge Delega per la Riforma fiscale, reca all'articolo 19, i principi che deve seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario. Prioritariamente l'obiettivo è potenziare l'istituto dell'autotutela preventiva per ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale. Ecco i dettagli nell'articolo seguente.
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1) Riforma fiscale: le controversie tributarie
L’art. 19 della legge delega 9.8.2023, n. 111, indica i principi e i criteri direttivi specifici in materia di processo tributario prevedendo, in primo luogo, il coordinamento con altri istituti con finalità deflattiva che trovano applicazione nella fase antecedente alla costituzione in giudizio con il fine di accelerazione dei tempi di conclusione della vertenza tributaria.
Però nulla è previsto in materia di reclamo-mediazione (art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546).
Tuttavia, è previsto l’obiettivo di coordinare la normativa del contenzioso con quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lett. h), della legge delega cioè il potenziamento "dell’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose”.
La norma lascia intendere l’accelerazione del giudizio per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro procedendo alla revisione della procedura di reclamo-mediazione eliminando il termine di 90 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente durante i quali l’ufficio impositore esegue la valutazione dell’opposizione del contribuente. A corollario di ciò va tenuto presente che la lett. h) dell’art. 19 prevede interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione.
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2) Riforma fiscale: l'innovazione processuale
Significativi sono i principi e i criteri direttivi di ordine processuale poiché sono previsti:
- l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria;
- la semplificazione della normativa processuale che sia funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario;
- “l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali”;
- “la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche”;
- la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza; la norma consente alla parte interessata di essere presente di persona all’udienza pur se la controparte abbia richiesto l’udienza a distanza.
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3) Riforma fiscale: l'esecuzione tributaria
Più in particolare il contribuente può proporre l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario ma soltanto in presenza di mancata o invalida notificazione dei citati atti e con le forme previste dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546. In materia di giurisdizione della controversia su di un atto esecutivo, la Corte di cassazione a sezioni unite (ordinanza 14.4.2020, n. 7822) aveva precisato che:
- “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, della cartella di pagamento o dell’intimazione al pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti a profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)”;
- “alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale” … nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi - nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria”.
Tuttavia, va osservato che tale finalità è piuttosto difficile da perseguire essendo in contrasto con la riforma della riscossione laddove l’art. 18, comma 1, lett. e, n. 1), prevede “il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’art. 29, comma 1, lett. h), del d.l. 31.5.2010, n. 78”.
In altri termini, se lo strumento della cartella di pagamento verrà superato, come la mancata o invalida notifica della medesima potrà essere opposta avanti al giudice tributario così come regolate dagli artt. 615 secondo comma e 617 c.p.c.?
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4) Riforma fiscale: la produzione di documenti utili alla difesa
Tutti i documenti utili alla difesa devono essere prodotti nel ricorso introduttivo. È previsto “il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo” (lett. d).
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5) Riforma fiscale e revisione del contenzioso tributario: altre disposizioni previste
La sentenza | Le misure cautelari | La deflazione del contenzioso tributario | L’accesso alle banche dati della giurisprudenza tributaria |
È prevista la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito. Resta salva la possibilità di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. | Viene accelerato lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo. Significativa è la modifica in base alla quale è prevista l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
| Verranno previsti interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione. Inoltre, verrà favorita la definizione agevolata delle liti pendenti. | Per assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto di difesa le sentenze tributarie digitali presenti nella banca dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributarie, gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, saranno accessibili a tutti i cittadini. |
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