Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia siglano una convenzione per regolare l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia da parte degli ufficiali giudiziari che devono individuare beni da pignorare o da sottoporre a procedura concorsuale. Di seguito i dettagli dell'accordo.
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1) Ricerca telematica beni da pignorare: la novità della procedura
Con il comunicato stampa congiunto del 24.6.2023 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia è stata data la notizia secondo cui gli Ufficiali giudiziari possono accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria agevolando la ricerca telematica dei beni da pignorare a seguito della richiesta di un creditore o da sottoporre alla procedura concorsuale su richiesta del curatore.
L’accordo, che ha validità per cinque anni, disciplina l’accesso alle informazioni suddette consentendo agli ufficiali giudiziari di utilizzare il servizio, nell’ambito del loro compito d’ufficio, al fine di acquisire le informazioni utili per individuare i beni da sottoporre ad esecuzione, anche relativamente alle procedure concorsuali.
L’ufficiale giudiziario può richiedere l’accesso per i soggetti per i quali è stata presentata l’istanza da parte di un creditore in possesso di un titolo esecutivo e del precetto o a seguito di specifica autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato. Verificata la regolarità della richiesta, l’Agenzia delle entrate invia la risposta al sistema informatico del Ministero della Giustizia con le informazioni inerenti. Pertanto, utilizzando le proprie banche dati, l’erario, per conto del creditore individua i cespiti del debitore (ad es., redditi, beni immobili, conti bancari, ecc.) da sottoporre all’esecuzione forzata o alla procedura concorsuale su richiesta del curatore fallimentare.
Tecnicamente, l’accesso avviene con modalità sicure utilizzando il Sistema di interscambio dei dati (SDI). Tuttavia, se gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) non sono ancora registrati al SDI l’interscambio dei dati avviene attraverso l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione c.p.c.
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2) Ricerca telematica beni da pignorare: la norma di riferimento
Secondo l’art. 492-bis c.p.c., nel testo anteriore alla modifica recata con l’art. 52 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, la ricerca telematica dei beni da pignorare doveva essere sempre autorizzata dal presidente del tribunale, previa verifica del diritto del creditore. Dal 18.10.2022, invece, il creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, presenta l’istanza all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale procede alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
Attualmente, il presidente del tribunale rilascia l’autorizzazione prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di 10 giorni fissato dall’art. 482 c.p.c.
Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma dell’art. 492-bis, il termine fissato dal precedente art. 481 è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non avere eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale.
L’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dall’art. 153-quater e dall’art. 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione c.p.c..
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3) Ricerca telematica beni da pignorare: le modalità pratiche
La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate è competente a trattare le istanze formulate ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c., 155-quter, quinquies e sexies delle diposizioni di attuazione c.p.c. e dell’art. 15, comma 10, della l. 26.1.2012, n. 3.
L’istanza, aderente al fac-simile messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, deve essere presentata dall’avvocato, secondo le modalità indicate dalla competente direzione regionale, tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Agenzia delle Entrate può fornire i dati che hanno per oggetto:
- la dichiarazione dei redditi e le certificazioni dei sostituti d’imposta per i redditi di lavoro dipendente o autonomo riferite all’annualità più recente tra quelle presentate nell’ultimo biennio;
- l’elenco degli atti del registro (ultime dieci annualità presenti in banca dati) contenente gli estremi di registrazione dell’atto, la tipologia dell’atto, l’ufficio di registrazione, i codici fiscali delle parti e il valore dell’atto;
- l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il soggetto intrattiene o ha intrattenuto rapporti finanziari nell’ultima annualità presente in banca dati, ma non sono presenti i dati relativi al saldo, alla giacenza media e ai singoli movimenti.
Non vengono fornite le informazioni che hanno:
- dati che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate quali le autovetture, i natanti, ecc.;
- i dati ipotecari e catastali dei beni immobili essendo di competenza degli Uffici provinciali-Territorio.
Dopo il primo accesso, sulla base del medesimo provvedimento di autorizzazione, non è possibile chiedere la verifica di eventuali cambiamenti alla situazione patrimoniale dell’interrogato rispetto al primo accesso o formulare nuove istanza. Tuttavia, è possibile ampliare la ricerca a periodi precedenti.
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4) Ricerca telematica beni da pignorare: i tributi speciali dovuti
A seguito della presentazione dell’istanza, tramite PEC la direzione regionale comunica l’importo dei tributi speciali previsti dalla tabella A allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 648, il cui pagamento va eseguito con il modello F24 (risoluzione 3.8.2016, n. 67/E) indicando il codice tributo 1538 e l’anno di presentazione della richiesta di accesso.
La copia quietanzata del modello va trasmesso a mezzo PEC indicando “pagamento tributi speciali dovuti mod. F24.riferimento pratica prot. n. …”. Il riferimento è indicato nella comunicazione dell’importo da pagare.
A seguito del riscontro dell’avvenuto pagamento, a mezzo PEC vengono trasmesse le informazioni che sono state richieste.
Se il pagamento è fatto con modalità home banking, va trasmessa la quietanza di pagamento (provvedimento 2013/75075) non essendo sufficiente il semplice modello di delega compilato.
I tributi speciali (ma l’istante deve richiedere l’esenzione) non sono dovuti per il recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensore d’ufficio, per controversie di lavoro, per i procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e per i procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione degli assegni o la loro revisione.
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